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Replica e precisazione di Assform sull’articolo pubblicato il 07/08/2023

SI PUBBLICA QUANTO RICEVUTO IN DATA ODIERNA

Replica e Precisazione di Assform sull’Articolo Pubblicato il 07/08/2023

In relazione all’articolo pubblicato in data 07/08/2023 con il titolo “Verdetto del TAR: respinto il ricorso degli Enti Eris ed Euroform contro il tetto finanziario nella Formazione Professionale”, desideriamo apportare alcune precisazioni per chiarire eventuali inesattezze presenti.

In riferimento al suddetto articolo, vorremmo chiarire alcune inesattezze presenti. Anzitutto, i ricorrenti non hanno chiesto l’annullamento dell’intero “Avviso 3”, ma esclusivamente della parte in cui prevede (punto 10.15) un valore massimo riservabile per singolo esecutore. Ci preme poi sottolineare come il TAR non sia entrato nel merito del ricorso, ma lo abbia dichiarato inammissibile per carenza attuale di interesse, compensando, infatti, le spese di giudizio.

Il Tribunale Amministrativo non ha accolto l’istanza di rinvio (motivata sul fatto che le procedure non si sono ancora concluse) ed ha ritenuto le clausole limitative alla partecipazione non immediatamente lesive degli interessi dei ricorrenti.

La rimozione di dette clausole (e, quindi, l’interesse al ricorso) “…si concretizzerebbe in un effettivo vantaggio per la ricorrente solamente ove essa, in esito alla procedura avviata con l’avviso impugnato, fosse effettivamente riconosciuta beneficiaria di un finanziamento di importo superiore al limite predeterminato dall’Amministrazione”.

In sostanza, secondo il Tribunale, il ricorso andrebbe proposto solo dopo la conclusione della procedura e in caso di superamento del budget di € 2.000.000,00. In pratica la sentenza non ha sancito la validità del tetto finanziario stabilito dall’Avviso n. 3/2022 nel settore della Formazione Professionale, come si evince dall’articolo, ma che il ricorso andrebbe proposto solo dopo la conclusione della procedura e in caso di superamento del budget di € 2.000.000,00.

Nessuna validazione da parte del Tar, quindi, del tetto di spesa che resta, dunque, una questione aperta. A supporto di quanto scritto, la sentenza emessa dal TAR così da poter verificare la veridicità dei fatti.

La sentenza

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