Formazione professionale, Avviso 8: la formula magica
Quasi la totalità di questi Enti hanno raggiunto livelli di affidabilità e conclusione 100% dei percorsi affidati, e sia per avere profuso competenze, correttezza e puntualità anche in fare di rendicontazione, nonostante continuino a tardare la corresponsione dei saldi da parte dell'assessorato regionale.
L’Assessorato concepisce le formule per dare esecuzione alle determinazioni del CGA e, fra infinite combinazioni possibili di coefficienti correttivi, elabora una graduatoria che massacra gli Enti che negli ultimi anni sono riusciti a garantire la tenuta del settore della formazione professionale in Sicilia. Quasi la totalità di questi Enti hanno raggiunto livelli di affidabilità e conclusione 100% dei percorsi affidati, e sia per avere profuso competenze, correttezza e puntualità anche in fare di rendicontazione, nonostante continuino a tardare la corresponsione dei saldi da parte dell’assessorato regionale. Sono stati fatti fuori enti che offrono pochi interventi ma di alta qualità, mentre favorisce oltre ogni limite i “corsifici” industriali che propongono centinaia di corsi con budget milionari. Risultato, più del 50% dell’intera dotazione dell’Avviso viene spartito fra soli 9 Enti sui circa 330 che hanno presentato istanza di partecipazione. In verità la logica balorda dell’avviso 8, che non ha posto alcun limite o calmiere, avrebbe consentito persino di assegnare ad un solo ente i 136 milioni di dotazione.
Anche se l’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione ha pubblicato la nuova graduatoria dell’Avviso 8/2016 il 18/8, ad oggi non siamo in grado di avere contezza dei criteri seguiti per elaborarla. Già, perché, mentre di solito i criteri e le relative formule sono resi pubblici nel corpo dei decreti, in questo caso dovremo attendere che qualcuno ottenga, a seguito di accesso agli atti amministrativi, la relativa relazione “con la quale il prof. Giuseppe Rao dopo aver illustrato la metodologia individuata dichiara che la stessa è coerente alle indicazioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e risponde pienamente a quanto disposto alle pagine 5-6 della sentenza n. 428/2020”, dato che essa è solo citata ma non resa pubblica nel decreto di pubblicazione della graduatoria.
Non volendo entrare nel merito della nomina, poiché non è dato sapere dal sito del dipartimento nessun decreto di nomina bensì l’individuazione a mezzo semplice nota, sembra che dal preambolo del DDG 139 la conformità del criterio sia stato analizzato dal supporto specialistico di livello adeguato del prof Rao in appena 3 giorni (manifestazione interesse del 3 agosto – relazione conclusiva assunta al protocollo del 6 agosto 2020), un lasso di tempo molto riduttivo se si considera la delicatezza e la portata dell’avviso 8.
Cosi come è singolare e imbarazzate la querelle, nella predisposizione dell’atto conclusivo, tra il Direttore generale e il responsabile unico del procedimento, evidenziata nel D.D.G. n. 139/F.P. del 18 agosto 2020.
Intanto, però, dall’analisi della graduatoria, possiamo estrapolare qualche dato: per quanto riguarda i corsi conclusi, vengono applicate due decurtazioni/diminuzioni rispetto al punteggio A1 previsto dall’avviso. Una in base al numero di corsi conclusi, che è valida se tutti i corsi finanziati sono stati conclusi, e deduciamo che è la seguente:
Che, graficamente, può essere anche resa in questo modo:
Se i corsi conclusi sono meno di quelli finanziati, ma meno di 100, si prende il punteggio ottenuto sopra e lo si moltiplica per il rapporto fra numero di corsi conclusi e numero di corsi finanziati, (che nel caso che tutti i corsi finanziati siano stati conclusi vale 1, altrimenti vale meno di 1) e si ottiene il punteggio finale assegnato. Se i corsi conclusi sono più di 100 questo passaggio non viene eseguito e il punteggio viene lasciato come deriva dal calcolo precedente.
Come si vede, si parte da una diminuzione di 11 punti su 12 per gli Enti che hanno svolto in precedenza uno o due corsi per arrivare a punteggio pieno per gli Enti che hanno svolto più di 80 corsi. Benissimo, qualcuno dovrebbe spiegare perché è stata scelta proprio questa scala, che penalizza oltremodo gli Enti piccoli, fra quelle possibili in base alla sentenza del CGA, che sono virtualmente infinite. Ma non basta. Esaminiamo il numero di elementi compresi in ogni gradino e ci renderemo conto che la progressività indicata dal CGA non è assolutamente rispettata: infatti, la diminuzione di 11 punti si applica a due elementi (1 o 2 corsi), quella di 8 punti a 4 elementi (da 3 a 6), come pure quella di 7 punti (da 7 a 10), quella di 6 punti si applica a 5 elementi (da 11 a 15) mentre quella di 5 punti si applica a soli 3 elementi (da 16 a 18 corsi), per poi applicare 4 punti di decurtazione a 6 elementi (da 19 a 24) e tornare a 5 elementi per i 3 punti di decurtazione (da 25 a 29 corsi). Dopodichè ci si rilassa, 16 elementi, da 30 a 45 per i 2 punti e 35 elementi, da 46 a 80 corsi, per la decurtazione di un punto. Oltre gli 80, nessuna decurtazione. Oltre alla evidente severità per gli Enti che hanno svolto pochi corsi, questa tabella ha un altro punto che fa balzare sulla sedia: NON E’ PROGRESSIVA! Gli intervalli fra un gradino e l’altro non crescono in maniera costante, anzi, in due casi, platealmente, si accorciano rispetto ai precedenti. Come una curiosità è che la formula “magica” non prevede e non assegna al criterio A1 un punteggio di 2 o 3 poiché si passa da 1 direttamente a 4 PUNTI
Passiamo ora all’altra questione, quella relativa al criterio A2.
Si riscontra, in relazione al numero di allievi formati, la seguente tabella. Basta moltiplicare il valore di A2 ricavato dalla formula originale dell’Avviso 8, n. allievi formati/n. allievi iscritti * 12 per il coefficiente riportato e si ottiene il punteggio assegnato. E’ ovvio che i coefficienti, come anche gli intervalli, sono stati definiti discrezionalmente dall’Assessorato in seguito alla sentenza del CGA che dettava i criteri ma non certo la loro implementazione di calcolo. Si faccia attenzione all’ultima colonna, l’intervallo di allievi nel quale si applica ciascun coefficiente: anche questo procede in modo assolutamente casuale e non progressivo.
Arriviamo al dunque e iniziamo a esporre le conclusioni: il 18 agosto 2020 viene pubblicata una graduatoria relativa all’avviso 8/2016 ma non vengono pubblicati i procedimenti che sono stati alla base del calcolo. Come abbiamo già spiegato, dato che esistono infinite combinazioni di coefficienti che possono soddisfare le indicazioni del CGA, avrebbe dovuto essere massima cura dell’Assessorato rendere pubblici i criteri identificati e fornire spiegazioni convincenti sul perché fossero stati identificati proprio quelli utilizzati, mentre su questo argomento non è stato pubblicato assolutamente nulla. Comunque, sia il criterio per la determinazione del punteggio A1 che quello relativo al punteggio A2 sono viziati da non progressività degli scaglioni di applicazione dei vari coefficienti che hanno determinato e in più il criterio A1 è viziato anche da un correttivo relativo al rapporto fra corsi realizzati e finanziati che, oltre ad essere improprio perché la formula di base già considera proprio questo rapporto, premia gli Enti storici mentre penalizza gli enti piccoli quelli con qualità più alta. Già tutto ciò fa sorgere molti dubbi sulla linearità dei procedimenti utilizzati.
Ma c’è un altro aspetto del problema che vorremmo sottolineare: il DDG di approvazione della graduatoria, fra l’altro, recita: “La concessione dei suddetti contributi è condizionata alla presentazione ed all’approvazione dei progetti esecutivi, alle verifiche sull’effettivo possesso dello specifico requisito dell’accreditamento nonché all’assenza delle cause ostative all’ammissione a finanziamento di cui all’art. 3 dell’Avviso 8/2016… etc. etc”. Ebbene, è noto di Enti per i quali è in corso procedura fallimentare, come di montagne di decreti di pignoramento presso terzi contro vari Enti pervenute in Assessorato da parte di lavoratori e di fornitori. Ad oggi, non risulta che tali copiose documentazioni abbiano provocato impatti sulla permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’accreditamento. Ci limitiamo a dire che uno di tali requisiti è il rispetto del Contratto di Lavoro e, secondo il Contratto di Lavoro, gli stipendi si pagano il 27 di ogni mese, quindi se ci sono lavoratori che reclamano emolumenti del 2015 è innegabile che ci sia qualcosa di importante da valutare riguardo all’accreditamento degli enti.