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STARTUP INNOVATIVE: CONTROLLO NOTARILE E COMPETENZA DEGLI UFFICI DI REGISTRO

IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA CHE NELLA PROCEDURA SENZA NOTAIO VI E' MANCANZA DI CONTROLLI PREVENTIVI, AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI, PREVISTI DALLA NORMATIVA UE

 

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito al ricorso presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato, sulla procedura di costituzione e iscrizione delle startup innovative senza il controllo del notaio dichiarando l’illegittimità del d.m. 17 febbraio 2016, recante “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative”, sia nella parte in cui stabilisce, all’art. 1 co. 2, che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica”, sia nella parte in cui amplia i poteri di controllo del registro delle imprese, prevedendo che quest’ultimo verifichi “la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’articolo 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015” e “la liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale”.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato la disposizione di cui all’art. 1, co. 2 del D.M. prevedendo quale unica possibilità di redazione dell’atto costitutivo e dello statuto quella “esclusivamente informatica esclude illegittimamente, in quanto in palese contrasto con la legge, l’altra delle due modalità alternative che il Legislatore aveva previsto per la costituzione della peculiare tipologia di società in discorso, vale a dire quella basata sulla redazione “per atto pubblico”.

E’ stato altresì confermato che, la totale mancanza di controlli preventivi, amministrativi e giudiziari, da parte delle Camere di Commercio, si pone in contrasto con quanto richiesto obbligatoriamente dalla normativa europea.

Secondo le direttive 101/2009 e 1132/2017 “in tutti gli stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo o lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico” e in base al DPR 581/1995 al conservatore del registro è consentito unicamente un controllo meramente formale.

La sentenza consente di rimarcare da un lato, come il Notariato non sia contrario al modello “startup innovativa”, ed il fatto che il 75 % di esse (dati del MISE al 31.12.2019) venga costituito attraverso l’atto pubblico notarile ne è la dimostrazione e dall’altro, l’importanza che viene attribuita al controllo di legalità preventivo in ambito societario al fine di mantenere l’affidabilità dei pubblici registri e non consentire ad organizzazioni malavitose di utilizzare indiscriminatamente nuovi modelli societari significativamente agevolati, ma non adeguatamente controllati e sorvegliati.

 

Rubrica settimanale a cura dell’avv. Maria Concetta Moscato

 

 

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