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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RISARCIMENTO DEL DANNO PER RITARDO DEL VOLO AEREO.

L’idea di prendere un volo e partire verso una nuova destinazione è sempre un’esperienza inedita e stupefacente ma spesso e volentieri le compagnie aeree possono causare dei veri e propri “incubi” come voli cancellati e/o voli in ritardi.

La Carta dei Diritti del Passeggero stabilisce normative europee per proteggere i diritti dei passeggeri nel settore dell’aviazione civile. Questo documento normativo disciplina la normativa in materia dei diritti dei viaggiatori in diverse situazioni, come i voli cancellati, overbooking, la cancellazione improvvisa del volo prenotato, danneggiamento e/o lo smarrimento del bagaglio e disagi vari.

Quali sono le circostanze più frequenti che il passeggiero può subire?

Quando un passeggiero arriva all’aeroporto, imprevisto è sempre dietro l’angolo, ma quali possono essere i disaggi? Come le normative italiane ed europee tutelano il consumatore?

Le cause “impreviste” ed “inaspettate” possono essere diverse:

  • Ritardo prolungato del volo aereo: in tal caso il passeggero ha diritto ad una serie di vantaggi, difatti:
  1. Se il ritardo di almeno 2 ore il passeggero ha diritto a bevande e pasti in proporzione alla durata dell’attesa del volo;
  2. Se il ritardo supera le 3 ore il passeggero ha diritto ad un risarcimento tramite compensazione pecuniaria;
  3. Se supera le 5 ore di ritardo può avere la facoltà di rinunciare al volo senza incorrere in alcuna pensale ed ottenere il rimborso del biglietto pagato;
  4. Se supera le 6 ore ha diritto al pernottamento in un albergo selezionato dalla compagnia aerea incluso il trasferimento da e per l’aeroporto.

In materia di ritardo di voli, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6646/2024 ha affermato che: “il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria anche in caso di volo ritardato”. La Suprema Corte si è recentemente pronunciata su caso di un viaggiatore il quale agendo legalmente contro la compagnia aerea, per accertare la responsabilità extracontrattuale della medesima, dato il ritardo oltre le 6 ore per un volo internazionale al fine di ottenere oltre il rimborso del pagamento del biglietto ed il pagamento del pernottamento in albergo anche la compensazione pecuniaria ex art. 7 I comma, lettera c) del Regolamento CE n. 261/2004.

Ragion per cui la Corte di Cassazione con la suddetta ordinanza, chiarisce e rivoluzione il filone giurisprudenziale precedente ove, si affermava che, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria, quando si sia presentato all’imbarco nell’orario stabilito, mentre, qualora venga trattenuto in luogo ameno e svago, che gli consenta di proseguire di fatto di qualche ora, senza oneri, la vacanza, non ha diritto alla compensazione. La Corte, di segno opposto ove, ha stabilito che: “in riferimento alla sentenza Sturgeon del novembre 2009 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, equiparata la cancellazione del volo con il relativo prolungamento del ritardo ai fini dell’art. 5 par.1 lett.c) punto iii) del Regolamento, desumendo che, il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero del volo ritardato scaturisce non già dal disagio per l’attesa snervante in aeroporto, bensì dal verificarsi ipso facto per il ritardo superiore alle tre ore”; continua la Corte, affermando che, essendo sufficiente tale perita di tempo e non occorrendo la dimostrazione, da parte dei passeggeri do aver subito un danno individuale, anche sulla base di quanto affermato dalla CGUE Grande Sezione, con la sentenza dell’ottobre 2012.

Con la nuova Ordinanza n. 6646 /2024 della Corte Suprema di Cassazione, al fine di ottenere anche la compensazione pecuniaria, non occorre che il passeggiero subisca un danno essendo sufficiente l’oggettiva sussistenza del ritardo di oltre tre ore anche se ha goduto delle ore di svago in hotel.

  • Cancellazione del volo: In tal caso, se la compagnia riesce a dimostrare che il ritardo è dovuto a caso fortuito e/o circostanze eccezionali, il passeggero non ha diritto alcuna forma di risarcimento del danno e/o assistenza. Si pensi ad esempio: destinazione di arrivo diversa da quella indicata nel biglietto a causa di condizioni meteorologiche avverse.
  • Partenza rinviata il giorno dopo: Al passeggero potrebbe capitare che la compagnia a causa di un disaggio improvviso, non sia stata in grado di offrire un altro volo in giornata, per cui la partenza rinviata al giorno successivo. In questo caso al viaggiatore spetterà il pernottamento in hotel a spese della compagnia aerea comprese anche degli spostamenti dall’aeroporto all’albergo.

Cosa deve fare il viaggiatore per tutelarsi ed ottenere il risarcimento?

Il consumatore in presenza di disservizi da parte della compagnia aerea deve preventivamente dare prova della negligenza, come:

  • Farsi assistere immediatamente in aeroporto;
  • In caso di ritardo chiedere un altro volo e/o gli indennizzi del caso;
  • Un reclamo via email con la quale si spiegano le ragioni del disaggio;
  • Conservare scontrini e ricevute durante l’attesa.

Il regolamento CE n. 261/2004 non disciplina espressamente gli indennizzi per il ritardo subito aereo (come in caso di cancellazione e/o overbooking), la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che: “nei casi di ritardo del volo ove causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a  3 ore, ovvero nei casi in cui il passeggero giunga a destinazione con un ritardo di oltre 3 ore o più rispetto all’orario di arrivo previsto originariamente, è dovuta la compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo – Sent. CGUE n. 402/2009).

La compagnia aerea è sempre responsabile?

Assolutamente no, infatti, esistono casi nei quali la compagnia aerea non è responsabile per il ritardo aereo e di conseguenza per il disaggio provocato al viaggiatore e, per tanto non è tenuta ad alcun risarcimento del danno. Si tratta di casi eccezionali:

  • Chiusura dell’aeroporto o del traffico aereo;
  • Situazioni di instabilità politica (si pensi alle guerre odierne);
  • Scioperi non programmati;
  • Gravi circostanze metereologiche di maltempo:
  • Problemi tecnici dovuti alla presenza di voltatili nel motore;
  • Circostanze dovute al caso fortuito non dipendono alla compagnia aerea.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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