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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ PENSIONI PRIVILEGIATE: RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

Cosa sono le pensioni privilegiate?

Le pensioni “tabellari privilegiate” sono quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito della Marina, dell’Aeronautica ed assimilati, nel caso in cui il militare abbia contratto infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio ex art. 67 D.p.R. 29.12.1973 n.1092.

Dunque, la pensione privilegiata è una prestazione corrisposta in favore del lavoratore dipendente che abbia contratto un’infermità per causa di servizio. A seguito della legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011), i trattamenti privilegiati risultano erogabili solo al personale delle Forze Armate (esercito, marina e aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza) e dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico.

La caratteristica e il presupposto per l’erogazione della pensione privilegiata è aver subito un danno biologico per cause di servizio, in tal caso si può aver diritto:

  • Assegno privilegiato di invalidità, previsto quando l’invalidità comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore 2/3;
  • Pensione privilegiata d’inabilità, spetta al soggetto riconosciuto invalido al 100% con totale perdita della capacità lavorativa.

Chi sono i soggetti che hanno diritto alla pensione privilegiata ordinaria?

Le pensioni privilegiate si distinguono in due differenti tipologie – entrambe le categoria le infermità devono essere dipendenti da cause di servizio non suscettibili di miglioramento  ex art. 67 comma 1 del D.p.R. 1092/1973:

  • Pensione privilegiata ordinaria: il trattamento di privilegio spetta ai dipendenti del Comparto di Sicurezza e Difesa, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, i quali hanno riportato delle infermità o lesioni dipendenti dal servizio reso.
  • Pensione privilegiata in caso di infermità multiple: in tale caso il trattamento pensionistico diretto è basato sul cumulo delle infermità secondo quanto previsto dalla tabella F-1 del D.p.R. 915/1978.
  • Pensione privilegiata tabellare (art. 67 DPR 1092/1973), tale trattamento è concesso agli ex militari e militarizzanti che abbiano subito in servizio una menomazione dell’integrità fisica. Si caratterizza, poiché la somma della prestazione non si basa sulla paga percepita ma su tabelle specifiche.
  • Tra l’altro
  • le pensioni privilegiate tabellari gli importi economici sono differenti a seconda della gravità dell’infermità.
  • le pensioni privilegiate tabellari corrisposte agli ex miliari in servizio obbligatorio di leva, sono esenti da impostazioni fiscale.

Come ottenere la pensione privilegiata?

Il militare che voglia ottenere la pensione privilegiata deve dimostrare il nesso di causalità tra la causa di servizio e l’infortunio dal quale deriva il danno biologico, per cui:

  • Visita medica: la commissione medica ospedaliera militare si occupa di appurare di valutare l’effettivo danno biologico del militare;
  • Il nesso di causalità sarà di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.

Dopo il comitato di verifica accertata la riconducibilità all’attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la lesione. La dimostrazione del nesso causale da parte del comitato di verifica costituisce accertamento definitivo.

La pensione privilegiata è reversibile?

Assolutamente Si. Si definiscono pensioni tabellari privilegiate di reversibilità:

  • Quelle spettanti ai familiari del militare o graduato di truppa deceduto durante il servizio militare ( pensioni privilegiate indirette);
  • Quelle spettanti ai familiari a seguito del decesso del militare titolare di pensione tabellare privilegiata diretta.

In tal caso, gli aventi titolo alla reversibilità hanno diritto alla pensione nella misura ed alle condizioni previste per le pensioni di guerra (art. 88 del D.P.R. 1092/1973). La reversibilità non può essere inferiore al 50% alla pensione privilegiata diretta.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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