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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ LICENZIAMENTO E DIMISSIONI: QUALI LE DIFFERENZE…

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

Che differenza c’è tra licenziamento e dimissioni?

La differenza tra licenziamento e dimissioni del lavoratore sono due modi attraverso il quale è possibile interrompere un contratto di lavoro a tempo indeterminato; poiché il contratto di lavoro a tempo determinato cessa per la scadenza del termine ivi previsto.

Il licenziamento: è un atto unilaterale per mezzo del quale il datore di lavoro decide di concludere il rapporto lavorativo. La volontà unilaterale del datore di lavoro segue le normative in merito al licenziamento.

La legge stabilisce che il lavoratore può essere licenziato dal datore di lavoro in due casi:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo o economico: tale licenziamento dipende da ragioni organizzative o produttive, legate alla gestione dell’impresa. In tal ipotesi è possibile licenziare un lavoratore dipendente per crisi aziendale, per calo di commesse o per esternalizzazione della mano d’opera;
  • Licenziamento disciplinare: il licenziamento attiene alla condotta colposa del dipendente può essere:
  1. Licenziamento per giusta causa: in tronco e senza preavviso.
  2. Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: che prevede un periodo di preavviso prima del definitivo licenziamento.

Le dimissioni: è l’atto di recesso unilaterale del dipendente.

Il lavoratore può recedere in piena libertà dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, rassegnando le dimissioni in qualsiasi momento e senza alcuna motivazione o vincolo, salvo che il contratto collettivo non disponga diversamente.

Il lavoratore ha l’obbligo del preavviso?

Come accade per il licenziamento (tranne per il licenziamento in tronco), il dipendente laddove decidesse di allontanarsi dalla sua attività lavorativa è necessario un preavviso da rispettare e termini vengono definiti dal singolo C.C.N.L. di riferimento applicato.

Se il dipendente non rispetta il preavviso in caso di dimissioni? Il lavoratore che decide di abbandonare il proprio lavoro e non rispetta il preavviso previsto dal rispettivo C.C.N.L. incorre in una riduzione dello stipendio. Difatti, i tempi del preavviso in caso di dimissioni sono indicati dall’INPS e dai singoli CCNL altresì, viene specificato che il preavviso varia in base a diversi fattori e, in particolar modo da:

  • Tipologia di contratto di lavoro;
  • Livello di inquadramento;
  • Anzianità di servizio;
  • Qualifica del dipendente.

L’indennità di disoccupazione Naspi si ottiene sia con il licenziamento che con le dimissioni?

L’indennità di disoccupazione Naspi è una prestazione a sostegno del reddito, istituita con il D.lgs. n. 22/2015 in attuazione del Jobs ACT.

La Naspi è un sussidio che spetta al lavoratore, che perde involontariamente il proprio lavoro e deve avere i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario;
  • Requisito contributivo: il lavoratore deve possedere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • Requisito lavorativo: il lavoratore deve possedere almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’indennità di disoccupazione non spetta al lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo in alcuni casi specifici:

  • Il lavoratore può prendere la NASPI in seguito alle dimissioni rese durante il periodo tutelato di maternità ex D.lgs. n. 151/2001 n. 51;
  • Dimissioni per giusta causa.

L’INPS con la circolare 94/2015 elenca i casi in cui il lavoratore può licenziarsi dal lavoro per giusta causa senza perdere il diritto alla disoccupazione, sono:

  1. Mancato pagamento della retribuzione;
  2. Aver subito mobbing;
  3. Molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  4. Modifiche peggiorative delle mansioni di lavoro;
  5. Spostamento del lavoratore da una sede aziendale all’altra, senza che sussistano “le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” (Corte di Cass. n. 1074/1999).
  6. Con una sentenza che riconosca le “dimissioni per giusta causa”.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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