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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ DIRITTO ALLE FERIE DEL LAVORATORE

Avvocato Francesca Paola Quartararo

Il lavoratore ha diritto alle ferie senza possibilità di rinuncia per previsione costituzionale ex art. 36 della Costituzione e ex art. 2109 c.c. Il periodo di ferie è un diritto indisponibile al quale nessun lavoratore può rinunciarvi e per la quale devono essere pagate dal datore di lavoro.

Quanto giorni di ferie si maturano in un mese?

La legge prevede per ogni lavoratore, un periodo minimo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane per ogni anno lavorato. Le ferie cosi come i permessi maturano progressivamente di mese in mese. Le ferie maturano anche durante i giorni di malattia, durante il periodo di maternità nel periodo di prova e in cassa integrazione ad orario ridotto. Inoltre, sempre necessario fare riferimento al CCNL di riferimento per l’attività che si svolge, affinché si possano trovare il numero esatto dei giorni di ferie spettanti. Il numero minimo di ferie viene sancito dal Decreto Legislativo n. 66/2003 il quale stabilisce: “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di migliore favore”.

Quanti giorni di ferie si possono chiedere al proprio datore di lavoro?

La durata del periodo delle ferie è stabilita, come già detto, sia dalla legge sia CCNL e dagli usi. Per cui il datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva ed in ossequio alla norma di cui all’art. 2109 c.c. decide previo accordo con il lavoratore l’assegnazione del periodo di ferie. Generalmente, salvo quanto previsto CCNL, il periodo annuale di ferie va goduto per almeno 2 settimane (consecutive in caso di espressa richiesta del lavoratore) nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine della maturazione.

Cosa succede se il lavoratore – NON SI GODE LE FERIE – si ammala durante il periodo di ferie?

Se il lavoratore durante il periodo di ferie, si ammala, sussiste la possibilità di chiedere al datore di lavoro “l’interruzione delle ferie per subentrare nel periodo di malattia”. In tal modo viene concessa al lavoratore la possibilità di potersi godere le sue ferie in altro momento successivo dell’anno. Difatti, la legge riconosce il diritto alla sospensione delle ferie anche in caso di ricovero ospedaliero proprio o di un proprio congiunto (moglie e/o figli fino a tre anni).

A tal proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 23153/2022 di recente si è pronunciata sul tema delle ferie non godute.

La stessa Corte ha affermato che: “i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lì abbia effettivamente posti in condizioni di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata”.

Per cui il datore di lavoro deve provare che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie:

  • Adeguata informazione del termine per il periodo di riposo;
  • Invito formale del godimento delle ferie.

La Suprema Corte ha affermato con ulteriore sentenza n. 21780/2022 che l’interpretazione del diritto interno è conforma alle norme di diritto dell’Unione Europea:

  • Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
  • Il diritto di indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto lavorativo è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retributive;
  • La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova.

Cosa s’intende per indennità sostitutiva per ferie non godute?

La natura dell’indennità sostitutiva viene riconosciuta al lavoratore per ferie non godute viene descritta dalla Corte di Cassazione n. 21609/2022 ha stabilito che: “la natura dell’indennità sostitutiva, che ha funzione latamente risarcitoria, ma è riconducibile al diritto alla retribuzione delle ferie” anche considerando la sentenza CGUE 350/06 e C 520/06 la quale affermato che: “ secondo la giurisprudenza della Corte, la direttiva 2003/88/CE tratta il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto”.

Inoltre la giurisprudenza ha altresì statuito che, l’indennità sostitutiva essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe potuto essere dedicato al periodo di riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore (Cass. n. 37589/2021).

Inoltre, le ferie non godute sono monetizzabili attraverso il riconoscimento dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro, così come confermato dalla Cassazione n. 2106/2022 con la quale si riconosce il diritto alle ferie annuale retribuite ed ammette che un’indennità sostituisca le ferie alle quali il lavoratore ha diritto alla data di cessazione del rapporto che nella sostanza sono ferie non godute.

Infine, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali e alla suddetta normativa risulta l’inviolabilità del diritto alle ferie non godute da parte del lavoratore, come affermato dalla precedente Cassazione n. 13613/2020 che ha palesato il comportamento illecito di alcuni datori di lavoro che incentivano i dipendenti a rinunciare alle ferie a cui hanno diritto, difatti ha affermato che: “gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della salute”.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

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