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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ DEBITI EREDITARI: COME EVITARE LA SUCCESSIONE

 

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

L’art. 752 c.c. rubricato “Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi” recita: i coeredi contribuiscono tra di loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.

Nel linguaggio comune si sente dire “ i debiti che una persona lascia dopo la propria morte si trasmettono agli eredi”, si tratta di un principio noto che spesso e volentieri da luogo a tante inesattezza e equivoci.

Quali sono i debiti ereditari?

  • le bollette per le utenze non disdettate dagli eredi dopo la morte dell’utente;
  • le rate del mutuo dovute alla banca;
  • le spese condominiali, nonostante l’appartamento sia rimasto inabitato;
  • la rata dell’assicurazione auto non saldata;
  • il bollo auto;
  • i finanziamenti in corso stipulati in vita dal defunto;
  • le imposte direttee le imposte indirette collegate alla casa, che continuano a maturare in capo ai futuri eredi;
  • le cartelle esattoriali, anche quelle non ancora notificate alla morte del soggetto;
  • canoni di affitto maturati anche dopo la morte se il defunto aveva firmato un contratto di locazione.

NON RIENTRANO nell’asse ereditario dei debiti:

  • le contravvenzioni stradali, le multe e le sanzioni amministrative poiché queste restano in capo al debitore e cessano con la sua morte;
  • le pene per i reati di natura penale che sono personali.

Chi sono gli eredi che devono pagare?

Si diventa eredi del de cuius allorquando, tutti i chiamati all’eredità accettato l’intero asse ereditario (comprensivo sia dei beni sia dei debiti) solamente con all’accettazione dell’eredità si acquista la qualifica di erede.

Con l’accettazione dell’eredità, gli eredi diventano responsabili con tutto il loro patrimonio dei debito dell’eredità anche di quelli di cui non si era a conoscenza. La responsabilità limitata al valore della quota ereditata.

Facciamo  un esempio: “Se Caio decide di accettare l’eredità del padre Sempronio per un valore di 100 mila euro, i creditori del defunto “Sempronio” potranno attaccare per soddisfare il proprio debito Caio, divenuto erede,  per un valore pari al 50% dell’eredità dunque entro massimo di 50 mila euro; difatti, il creditore con il pignoramento potrà agire nei confronti non solo della parte di eredità accettata da Caio ma anche rivolgendosi ai beni dello stesso “beni personali” al fine di soddisfare l’intero debito”.

Esistono due modi per evitare l’accettazione dell’asse ereditario:

  • L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario:

L’art. 490 c.c. stabilisce che una persona dichiara di accettare l’eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto. Questa forma di accettazione dell’eredità è una forma di tutela per l’erede, che gli permette di evitare di far fronte a parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita. Poiché in caso di pignoramento i creditori potranno solamente soddisfarsi sul patrimonio ereditato e non sui beni personali dell’erede.

  • La rinuncia all’eredità:

L’art. 519 c.c. recita: “la rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un    notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”.

L’unico modo di evitare un eredità indesiderata, che il soggetto che non vuole diventare erede, deve espressamente rinunciare a tutto l’asse ereditare per mezzo di un’apposita dichiarazione di rinuncia, la cui forma deve rispettare particolari caratteristiche formali a pena di nullità; difatti, in tali casi si potrà recare presso un notaio o in alternativa, depositare la dichiarazione alla Cancelleria del Tribunale del domicilio del defunto al momento del decesso.

Con la rinuncia all’eredità, il soggetto interessato non diventa erede non acquista né i debito né crediti del de cuius, la rinuncia ha effetto retroattivo e pertanto il rinunciante si considera come mai chiamato all’eredità.

La rinuncia deve avvenire entro uno specifico termine:

  • Entro 3 mesi dalla morte del de cuius;
  • Entro 10 anni dall’apertura della successione cioè dalla morte del parente.

Esiste la prescrizione debiti ereditari?

I debiti ereditari si prescrivono non diversamente da quelli ordinari. Per cui le obbligazioni contrattuali la prescrizione è di anni 10 e le imposte dovute allo Stato; si prescrivono in 5 anni il risarcimento del danno, le imposte comunali e regionali nonché i contributi previdenziali Inps e Inail e premi all’assicurazione. In 3 anni si prescrive il bollo d’auto.

Se si rinuncia all’eredità si perde la pensione di reversibilità?

La rinuncia all’eredità non comporta la perdita della pensione di reversibilità. La pensione ha una natura puramente assistenziale, quindi non ha attinenza con le regole sulla successione. Di conseguenza è possibile allo stesso tempo, la rinuncia all’eredità e l’accettazione della pensione di reversibilità.

A tal proposito la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale ha chiarito che la pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale, cioè una pensione ai superstiti. Una tutela previdenziale che, spiega la Corte, è destinata ai figli e al coniuge del deceduto, rispetto ai quali la morte del congiunto crea una situazione di bisogno. Se quindi poteva sussistere qualche dubbio sul destino della pensione del defunto dopo l’eredità, ora è chiaro che essa viene destinata a moglie e figli. La sentenza della Corte specifica che è diritto degli eredi della pensione di reversibilità accettarla senza dover accettare anche l’eredità dopo la successione. Se, ad esempio, l’eredità del defunto è composta da debiti, il coniuge può rinunciare e comunque accedere alla pensione di reversibilità. Di conseguenza la rinuncia all’eredità non influisce in nessun modo sul diritto alla pensione reversibilità moglie e figli e sulla pensione reversibilità parenti o pensione al figlio convivente. La rinuncia all’eredità da parte di tutti gli eredi, per concludere, non ha nulla a che vedere con la pensione di reversibilità. Essa è una prestazione assistenziale, non ha natura ereditaria e come tale, non viene calcolata nell’asse successorio del defunto.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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