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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: REVOCA_ ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE – NOVITA’

Cosa è l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento è un provvedimento di natura economica con natura divalente, può essere disposto dal giudice in sentenza di separazione/divorzio oppure essere frutto tra accordi sottoscritti liberamente tra gli ex-coniugi, i quali stabiliscono il pagamento di una somma di denaro – a determinate condizioni – che può essere suscettibile di revisione periodica, da versare nei confronti del coniuge considerato “economicamente” più debole nonché ad eventuali figli tra gli stessi.

La legge a norma dell’art. 156 c.c. recita: “Ha diritto al mantenimento il coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione, qualora non disponga di adeguati redditi propri o necessari al mantenimento a causa della propria condizione economica svantaggiata, nei casi in cui l’altro coniuge abbia la possibilità economica di provvedere al pagamento dell’assegno”; pertanto, nella valutazione dei presupposti per l’assegnazione, il giudice in corso di causa dovrà valutare le seguenti condizioni:

  • Se il reddito del coniuge richiedente possa ritenersi adeguato;
  • Il richiedente si trovi in una situazione effettiva di svantaggio economico;
  • In considerazione l’età del coniuge;
  • Le potenzialità lavorative del coniuge;
  • Le spese che la coppia effettuava in costanza di matrimonio.

Inoltre, il giudice deve interpretare la norma anche in funzione dei cambiamenti che intervengono negli stili di vita, nelle abitudini, nella cultura e nei costumi che sono sempre in continua evoluzione, in altre parole, tenere in considerazione i cambiamenti sociali.

NOVITA’: A tal proposito, una recentissima sentenza, ha dato un’interpretazione molto importante sull’assegno di mantenimento in relazione ai rapporti fra gli ex-coniugi, nella convivenza more uxorio.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 22604/2020 ha stabilito che, può essere disposta la rimodulazione, o addirittura, la revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge che ha instaurato una nuova relazione stabile. Ciò indipendentemente dall’esistenza di una vera e propria convivenza.

Un valore aggiunto alle novità espletate dalla Corte di Cassazione, sono state disposte da due pronunce di merito rispettivamente l’ordinanza del Tribunale di Como dell’anno 2018 ed il decreto del Tribunale di Ancora n. 6360/2018; difatti, nello specifico nell’ordinanza il giudice ha rilevato che, ai fini interruttivi del diritto all’assegno di mantenimento, alle caratteristiche economiche del nuovo legale sentimentale dell’ex coniuge beneficiario, a prescindere del requisito della “stabile convivenza” con il nuovo partner. Sulla base di tale cambiamento sociale, il giudice non ha confermato l’assegno di mantenimento al coniuge che aveva instaurato una nuova relazione pur senza una regolare convivenza.

Altresì il Tribunale di Ancona, anche sulla stessa linea d’onda, ha disposto la revoca dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge, sulla base di prove raccolte dall’ex-coniuge che comprovavano l’esistenza di una stabile relazione affettiva, dimostrata dai molteplici fine settimana trascorsi insieme sebbene la convivenza fosse solamente occasionale.

 

Due pronunce che insieme all’Ordinanza della Corte di Cassazione hanno infatti riconosciuto la possibilità di chiedere ed ottenere (supportato da un’ottima documentazione probatoria) la revoca dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge più debole, nel caso della semplice esistenza di un nuovo legame del coniuge beneficiario e a prescindere dall’instaurazione di una convivenza stabile (secondo i criteri di legge necessari alla revoca dell’assegno di mantenimento). Difatti, La Cassazione, ha voluto evidenziare con tale pronuncia che i periodi di convivenza con in nuovo partner non devono essere considerati singolarmente, ma complessivamente, ovvero il requisito della stabilità e della continuità, che porta alla decadenza dell’assegno, deriva dal una semplice sommatoria palesemente documentata, dei periodi trascorsi insieme al nuovo compagno.

Con questa rivoluzionaria pronuncia la Corte di Cassazione ha voluto adeguarsi ai nuovi cambiamenti sociali, concedendo un nuovo “ruolo” di natura eccezionale all’assegno di mantenimento, il cui diritto viene meno nel caso di un nuovo legale sentimentale non necessariamente legato ad una convivenza stabile e continua, ma il semplice sentimento di nuova relazione permette di rescindere ogni legame con il precedente matrimonio ed escludere il relativo dovere di solidarietà post coniugale.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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