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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: CARTELLE ESATTORIALI: QUALI LE NOVITA’ – COSA SUCCEDE IN CASO DI INADEMPIMENTO?

 

L’incubo indiscusso degli italiani, sicuramente sono le cartelle esattoriali. A molti contribuenti, capita e/o capitato di ritrovarsi in debito con lo Stato a causa delle “precarie” condizioni economiche. La domanda principiale che molti soggetti si pongo sono, cosa succede in caso di inadempimento delle cartelle esattoriali, quali sono le conseguenze? Lo Stato può pignorare la casa?

Procediamo con ordine:

Agenzia delle entrate svolge l’attività di riscossione “coattiva” dei tributi, in mancanza del pagamento delle somme dovute dal contribuente, tramite la società per azioni “Equitalia” presente su tutto il territorio italiano, tranne in Sicilia “Riscossione Sicilia”.

Le somme che risultano dai contribuenti a seguito dei controlli effettuati vengo iscritte al ruolo, altro non è che un elenco, formato dall’ente impositore, dei debitori e delle somme da riscuotere.

Una volta iscritto il debito al ruolo viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate al fine del recupero delle somme, in diverse fasi:

  • Predisposizione e notifica al debitore della cartella esattoriale tramite PEC (posta elettronica certificata) e/o posta ordinaria nella residenza ultima dell’obbligato;
  • Riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e/o altri enti impositori;
  • In caso di mancato pagamento, avvio dell’esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute.

All’interno della cartella esattoriale si descritte:

  • La descrizione degli addebiti;
  • Le modalità di pagamento entro un termine di gg 60 con la possibilità di dilazione del pagamento;
  • Indicazioni di eventuale ricorso in caso di contestazione del debito.

A questo punto, il processo inizia con la notifica della cartella di pagamento, se il contribuente non paga entro il termine previsto, l’Agenzia delle Entrate procederà al procedimento esecutivo.

Agenzia delle Entrate prima di avviare la procedura esecutiva invia al debitore un’intimazione di pagamento, offrendo la possibilità al debitore di un ultimo pagamento al fine di saldare il debito. Se il debitore non accetta neanche quest’ultima possibilità, l’Agenzia delle Entrate procede alla trascrizione di ipoteca sull’immobile per un importo pari o superiore al suo credito, per poi dare corso alla vendita tramite procedura esecutiva forzata.

Vi sono limiti al pignoramento immobiliare?

La legge n. 69/2013 modif. all’art. 76 del co. 2, DPR n. 602/73 ha previsto dei limiti al pignoramento immobiliare dell’Erario.

L’immobile (prima casa) non sia pignorabile allorquando:

  • l’immobile sia di proprietà e unico del debitore;
  • L’immobile ad uso abitativo con relativa residenza anagrafica;
  • Al catasto non risulti immobile di lusso, né villa, né castello.

Dunque, la prima casa è pignorabile tutte le volte in cui il debito è di natura privata mentre quando siamo di fronte ad un debito di natura erariale, vi sono dei limiti legati al pignoramento della prima abitazione, senza i quali l’abitazione di residenza del debitore non è pignorabile.

Altresì il pignoramento dell’immobile da parte dell’Agenzia delle entrate ha dei limiti imposti dalla legge, dunque, sarà possibile solamente al superamento di tre limiti:

  • Il debito deve essere superiore ad € 120 mila;
  • Il valore dell’immobile deve essere superiore ad € 120 mila;
  • Sia avvenuta iscrizione ipotecaria da almeno 6 mesi sull’immobile senza che il debito sia stato pagato.

Ci sono situazioni specifiche in cui il pignoramento della casa è vietato

Facciamo un esempio: l’abitazione principiale non può essere pignorata se non rientra nella categoria di lusso e il valore dell’immobile è inferiore ad € 120 mila, oppure se il totale del debito verso lo Stato non supera tale cifra.

Novità: Con l’entrata in vigore dell’art. 268 CCII (Codice della Crisi) è stata introdotta per la prima volta in Italia la liquidazione controllata del patrimonio di un qualunque soggetto giuridico ad istanza di uno qualsiasi fra i creditori.

Al dine dell’accoglimento dell’istanza di liquidazione del patrimonio ad opera del creditore sono necessarie due condizioni:

  • Lo stato di insolvenza del debitore;
  • L’ammontare dei debiti scaduti e non pagati uguale o superiore ad € 50.000,00.

Altresì, L’Erario è un creditore a cui è consentito procedere alla domanda di liquidazione controllata.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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