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PACE FISCALE: LA TRANSAZIONE QUALE STRUMENTO UTILE ALLE PARTI

Con la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 firmata dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, giungono le istruzioni ai propri uffici al fine di garantire sia una tempestiva gestione delle procedure di composizione delle crisi di impresa, sia un supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l’attuale congiuntura economica.

Il documento che, rappresenta un utile vademecum per orientare e uniformare il comportamento degli Uffici su tutto il territorio nazionale, dopo aver indicato le ragioni che hanno portato ad un rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché della necessità nell’attuale momento di incertezza economica di ricorrere ad uno strumento comunque largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, si sofferma sulla ratio sottesa all’istituto della transazione fiscale (art. 182-ter, LF).

E’ stato rilevato, infatti, che tale istituto inizialmente nato per tutelare, in misura prevalente, gli interessi erariali e l’azione amministrativa, si è evoluto nel senso di contemperare i predetti interessi con la massima salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali.

In altri termini, la finalità dell’istituto della transazione fiscale è quella di individuare delle soluzioni che appaiano condivisibili sia per gli operatori economici, sia per il Fisco nell’ottica di favorire la continuità dell’esercizio dell’attività imprenditoriale e della conservazione dei livelli occupazionali.

Pertanto, nel suo assetto attuale, la transazione fiscale rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra Fisco e contribuente, collocata nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.

Per ciò che concerne, gli istituti a cui può far ricorso, indicati nella circolare in esame, si segnalano:

  • L’accordo di ristrutturazione del debito che permette all’imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, purchè rappresentanti almeno il 60 % del totale, le modalità attraverso le quali riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità. L’intesa eventualmente raggiunta non può incidere sulle situazioni soggettive dei creditori non aderenti, che devono essere soddisfatti in maniera integrale. Una volta perfezionato l’accordo con i creditori, l’imprenditore deve depositare la documentazione e chiederne l’omologazione al Tribunale. La domanda di omologa deve essere corredata dalla relazione redatta da un professionista, designato dal debitore che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei. L’accordo viene, quindi, pubblicato nel Registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Si rileva che a seguito della modifica recata dall’articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, l’articolo 182-bis, quarto comma, della LF prevede che il Tribunale possa omologare l’accordo anche in caso di «mancanza di adesione» da parte dell’Amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando l’adesione medesima è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale minima di consensi. Nell’esercitare tale facoltà il Tribunale è chiamato a valutare, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista  attestatore, se la proposta di soddisfacimento delle posizioni creditorie dell’amministrazione (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) sia maggiormente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

  • Il concordato preventivo, che può essere utilizzata sia per superare lo stato di crisi (c.d. concordato in continuità) sia ai fini liquidatori (c.d. concordato liquidatorio). La procedura concorsuale in esame che si basa sull’approvazione della proposta del debitore da parte dei creditori, secondo il criterio della maggioranza presenta delle differenze rispetto all’accordo di ristrutturazione in ragione del fatto che è vincolante per tutti i creditori, compresi quelli dissenzienti e consente di mantenere impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei coobligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

 

Nella circolare viene, altresì, chiarito che gli interventi legislativi in materia di composizione della crisi di impresa hanno, progressivamente, assegnato ai professionisti che attestano la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo un ruolo sempre più rilevante, precisandone le richieste competenze tecniche ed i requisiti personali, nonché chiarendo quali contenuti devono essere necessariamente riportati nella relazione di attestazione.

 

Leggi la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Circolare+n.+34+del+29+dicembre+2020+%282%29.pdf/a245a6ea-d8ae-6289-497a-a4bd4e68b9d3

 

 

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