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Misure urgenti per il contenimento del COVID -19, aggiornamenti sul modello per l’autocertificazione

 

Il Ministero dell’ Interno, in data 17.03.2020, al fine di dare attuazione al D.P.C.M 09 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento del COVID -19, ha fornito ulteriori indicazioni, aggiornando il modello da utilizzare per le autodichiarazioni.

A spiegarci gli ulteriori  aggiornamenti è l’Avvocato penalista, Emanuele Varrica. 

Adesso occorrerà autocertificare oltre la ragione dello spostamento da casa ( comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute), anche di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID -19.

Nella parte iniziale del modulo, il soggetto sottoposto a controllo, dovrà indicare le proprie generalità, tra cui nome, cognome, luogo di nascita, residenza, numero del documento di riconoscimento e utenza telefonica.

Ed ancora, occorrerà dichiarare di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).

Orbene, l’art. 495 c.p. è un reato previsto e punito dal codice penale, inserito nella parte del codice dedicata ai delitti contro la fede pubblica ed in particolare della falsità personale.

Nello specifico, l’art. 495 è così rubricato: falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.  E recita al primo comma, chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Per fare qualche esempio, integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all’art. 495 c.p., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia ferroviaria all’atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico. ( Cass. pen, 5 febbraio 2015, n. 5622).

Integra altresì il reato di cui all’art. 495 c.p. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 495 c.p. (Cass. pen, 18 febbraio 2015, n. 7286).

Il nuovo modello di autocertificazione, divulgato anche sui siti istituzionali, quale strumento utile per accelerare le procedure di controllo  da parte degli operatori della Forza pubblica,  prevede che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante.

In tal modo, il soggetto fermato verrà esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

 

 

Filippo Virzì

Giornalista radio/televisivo freelance, esperto in comunicazione integrata multimediale.

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