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Competenza territoriale per le controversie relative a incentivi alle imprese da parte di Invitalia s.p.a.

Rientra nella competenza del Tar territoriale la controversia avente ad oggetto il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni, adottato da Invitalia s.p.a, nell’ambito del regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territoriale nazionale, di start up innovative, agevolazioni destinate ad attività da localizzarsi in Sicilia”.

Lo scrive il Consiglio di Stato. Per i giudici di Palazzo Spada, “ciò che occorre considerare, ai fini del riconoscimento della competenza del TAR Lazio ovvero del TAR regionale, è se, pur in presenza di una amministrazione pubblica, o soggetto ad essa equiparata (tale essendo da considerare Invitalia S.p.a.) con sede in Roma, gli atti da questa adottati producano (o meno) effetti diretti limitati all’ambito territoriale della regione in cui il Tribunale ha sede”.

La vicenda del giudizio trae origine dalla dichiarazione di incompetenza territoriale del TAR Sicilia, pronunciata con ordinanza n. 149 del 2021, in merito all’annullamento di un provvedimento di non ammissione alle agevolazioni, adottato da Invitalia S.p.a. nell’ambito del “regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start up innovative”; agevolazioni destinate ad attività da localizzarsi in Sicilia, in favore del TAR Lazio.

Ciò in considerazione di un orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, con riferimento all’impugnativa degli atti emanati dall’Agenzia Invitalia – che ha sede a Roma – in applicazione del criterio principale determinativo della competenza (sede del soggetto pubblico emanante), va riconosciuta la competenza territoriale inderogabile del TAR centrale, in ragione del fatto che l’effetto diretto del provvedimento sarebbe individuabile nella stipula del contratto di finanziamento e non nella realizzazione dell’attività, che costituisce l’oggetto del finanziamento.

Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla competenza ha ritenuto che: “nel caso di specie per effetti diretti non si possono intendere la stipula del contratto di finanziamento ovvero l’insorgenza di una posizione di interesse legittimo pretensivo alla stipula del contratto; ma, diversamente opinando, per effetto diretto deve intendersi il conseguimento dell’agevolazione finanziaria pubblica teologicamente collegata alla realizzazione agevolata  di una certa iniziativa economica territorialmente localizzata”.

Pertanto, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha dichiarato la competenza del TAR per la Sicilia, sezione distaccata di Catania.

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