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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ I MESSAGGI WHATSAPP PROVE DOCUMENTALI NEL PROCESSO

La tecnologia oggi è il comune denominatore della nostra comunità che ci permette di comunicare attraverso le piattaforme messaggistiche che il nostro panorama tecno ci offre.

Per cui i messaggi informatici/on line hanno rilevanza probatoria all’interno del processo?

La legge a norma dell’art. 2712 c.c. dispone che: “ogni rappresentazione meccanica dei fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità” così l’art. 2719 c.c. recita che:” le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia probatoria delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attesa da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

Le riproduzioni meccaniche e fotografiche (tra cui anche i messaggi di Whatsapp) costituiscono documenti informatici e pertanto sono acquisibili all’interno del processo.

Difatti, in tema di valore probatorio delle riproduzioni meccaniche di fatti o cose prodotte in giudizio, il disconoscimento che fa perdere loro la qualità di prova, non esclude il libero convincimento da parte del giudice delle riproduzioni legittimamente acquisite, deve essere chiaro e circostanziato ed esplicito con allegazioni di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà prodotta. Ne deriva che una contestazione generica, non può  precludere al giudice la ricostruzione, del contenuto della riproduzione meccanica attraverso elementi gravi, precisi e concordanti (Cass. n. 10430/2007).

Dalle tali disposizioni normative, la Cassazione aveva già riconosciuto pieno valore probatorio per gli SMS nonché alle immagini contenute negli MMS ritenute “elementi di prova” interagibili con gli altri elementi in caso di contestazione (Cass. civ. n.9884/2005). Allo stesso modo, tali disposizioni normative sono state invocate con riguardo ai messaggi Whatsapp ai quali peraltro, costituendo documenti informatici – equiparati ai documenti informatici ai sensi della L. 40/08) a tutti gli effetti, si applicano tutte le norme in materia presenti nel nostro ordinamento.

Dunque, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,  i messaggi Whatsapp, hanno valore di prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.c.

A tal proposito la Cassazione nella sentenza della Cassazione n. 39529/2022 si è espressa nel modo seguente, in una vicenda processuale che, (… tra le altre cose dell’imputato …) emergeva la circostanza secondo cui l’inutilizzabilità dei messaggi di Whatsapp prodotti stante l’assenza dell’apparecchio e la estrazione irrituale. Tralasciando le conclusione della Corte sugli altri motivi concentrando l’attenzione su quello con cui l’imputato mette in dubbio l’utilizzo dei messaggi Whatsapp, la Cassazione ne sancisce l’infondatezza.

Dunque, per quanto riguarda i messaggi di Whatsapp infatti, oggetto della testimonianza  resa dalla persona offesa, la Corte di Appello si è attenuta con scrupolo a quanto affermato con costanza dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che: “in tema di mezzi di prova, i messaggi “whatsapp” e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.c., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.c. (sez. 6 n. 1822 del 12/11/2019)”.  Qualora non sia in corso un’attività di captazione delle comunicazioni, d’altro canto, il testo di un messaggio sms, fotografato dalla polizia giudiziaria sul display dell’apparecchio cellulare su cui esso è pervenuto, ha natura di documento la cui corrispondenza all’originale è asseverata dalla qualifica soggettiva dell’agente che effettua la riproduzione, ed è pertanto, utilizzabile anche in assenza del sequestro dell’apparecchio (sez. I n. 2173/2019). Inoltre, la Corte evidenza che i messaggi sono stati scaricati dal computer dalla persona offesa, questo, avvalora utilizzabilità degli stessi e del loro contenuto alla luce della riconosciuta attendibilità della stessa.

Gli esempi potrebbero essere infiniti, alla luce di quanto affermato e da un esame della giurisprudenza emerge chiaramente che le conversazioni Whatsapp possono avere valore probatorio in un processo civile e penale, anche nel caso in cui vengono contestate dalla parte nei confronti della quale sono state prodotte. Come già rilevato e confermato dalla Corte di legittimità (Cass. 49016/2017) la trascrizione delle conservazioni di Whatsapp è utilizzabile ai fini probatori condizionata dall’acquisizione del supporto probatorio – telematico o figurativo -; ovvero sia che per acquisire i messaggi di Whatsapp come prova nel processo, la Corte lascia intendere che insieme alle trascrizioni sia depositato il dispositivo elettronico originale così che i dati possono essere accertati e utilizzati in giudizio.

Oltre a quanto evidenziato dalla Corte, per una maggior valore probatorio ai messaggi informatici al fine di superare qualunque contestazione è altresì possibile di munirsi di una relazione tecnica di un consulente informatico – copia autentica e conforme ai messaggi di Whatsapp a uso legale da depositare in giudizio.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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