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Gazzetta Ufficiale: c’è la proroga per il pagamento IVA e IRPEF

Buona notizia per le imprese italiane che in quest’ultimo periodo hanno vissuto il doppio dramma: quello sanitario e quello economico derivato dalla pandemia da COVID-19.

Bankitalia - IVA - TAsse

Un piccola boccata d’ossigeno che da tregua alle alle imprese devastate dal Coronavirus e ancor di più dalla crisi economica arricchita da false speranze e annunci a vuoto

 

Ecco pubblicato in GURI il tanto atteso decreto.

Pubblicato sulla ‘Gazzetta Ufficiale’ il Dpcm del 27 giugno che prevede il posticipo al 20 luglio anche se i termini si possono ulteriormente dilatare al 20 agosto, con una maggiorazione dello 0,40 per cento.

 

Dunque è esecutiva la proroga dei versamenti delle tasse con scadenza 30 giugno per  IVA, IRPEF e IRES, previsto nel Dpcm del 27 giugno  è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che consente appunto lo slittamento al 20 luglio il pagamento delle tasse con scadenza al 30 giugno  e  ulteriormente prolungabile al 20 agosto sostenendo una piccola maggiorazione dello 0,40 per cento.

 

Cosi come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 1

“differimento per l’anno 2020 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali”

“1. I soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilita’, nonche’ dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione; b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita’ dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche’ quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa’, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

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