RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ PEDONE CHE ATTRAVERSA FUORI LE STRISCE PEDONALI: COSA RISCHIA?
Il codice della strada stabilisce a norma dell’art. 190 II comma: “…i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri”.
Il pedone ha delle regole stradali da rispettare, ma cosa succede se il pedone non rispetta il Codice della Strada, quindi, attraversa fuori le strisce pedonali?
Secondo la giurisprudenza costante ed in ossequio al principio secondo cui: “il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate”, tale regola di prudenza correlata al diritto di precedenza riconosciuto al pedone è applicabile a tutela dell’incolumità dei pedoni anche nel caso in cui l’attraversamento avvenga nelle vicinanze delle strisce e anche a prescindere dal rispetto dei limiti di velocità da parte dell’automobilista.
Per la Cassazione (Cass. Pen. 47204/2019) ha affermato che: “nel caso in cui ci sia un profilo di colpa ascritto al pedone, per aver attraversato la sede stradale a pochi metri dalle strisce, è eziologicamente non rilevante, rispetto alla concreta dinamica dell’incidente”; per cui secondo la Cassazione il fatto che il pedone abbia attraversato a pochi metri dalle zebrature è causalmente irrilevante rispetto alla dinamica del sinistro.
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054 I comma c.c. non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e, dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. n. 240424/2014).
L’art. 102 comma II e III del C.d.S. dispone che la velocità deve essere particolarmente moderata nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiata da casa. Per cui ogni veicolo deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi, quando i pedoni che si trovano sul percorso tardino a scansarsi. Da ciò deriva, pertanto che l’accertamento del comportamento colposo del pedone, investito da un veicolo a cui ha omesso di dare la precedenza, non esime il conducente, nelle circostanze di luogo prescritte dal citato articolo 102, ovvero dall’obbligo di rallentare adeguatamente l’andatura rispetto al limite della velocità consentito nel tratto di strada percorso e di arrestarsi e le circostanze lo impongono.
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, al fine di superare il principio di presunzione di cui all’art. 2054 I comma c.c. non è sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva a velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alla circostanza del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo.
Il pedone per non avere responsabilità deve fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel senso che non deve essere fornita in modo diretto e, dunque, con la dimostrazione di aver assunto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada ma può risultare anche dal comportamento della vittima sia stato fattore causale ed esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una manovra di emergenza.
Quando sussiste il concorso di colpa?
Secondo la Corte di Cassazione sussiste concorso di colpa con il pedone investito da un’autovettura qualora abbia attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, senza essersi assicurato, al momento dell’inizio dell’attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore. Per cui l’investimento occorso ad un pedone durante un attraversamento fuori le strisce pedonali con luce semaforica verde per i veicolo provenienti nel senso opposto, configurano una concorrente e paritaria responsabilità del pedone con il conducente del veicolo.
Altro caso, quando il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo ragionevolmente prevedibile. Difatti, il pedone che si affretti ad attraversare la strada di corsa sia pure sulle strisce pedonali immettendosi sul flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente , sul quale grava la presunzione di responsabilità, dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per poter prestare una manovra d’urgenza.
Infine, dalle norme del codice della strada e dalla disamina giurisprudenziale si evince che il comportamento del pedone durante l’attraverso della strada fuori dalle strisce pedonali deve essere valutato per ogni singolo caso concreto, poiché dalla dinamica potrebbe scaturire un comportamento colposo dello stesso pedone oppure esclusivo del conducente dell’autovettura oppure un concorso di causa dal quale necessità comunque la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu