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L’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ CADUTA DALLE SCALE CONDOMINIALI: QUANDO SI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

 

 

La rubrica dell’avvocato del Martedì _ a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Il condominio, custode dei beni comuni è tenuto a rispondere dei danni causati sia ai condomini sia ai terzi ex art. 2051c.c., nel caso tipico della caduta dalle scale condominali. Il danneggiato che intende ottenere il risarcimento del danno subito per essere caduto dalle scale al condominio, avrà l’onere di provare di aver subito un danno in conseguenza della caduta. Pertanto, il soggetto danneggiato dovrà provare la sussistenza di un nesso causale tra lo stesso danno e le scale condominali, che la cosa era sotto custodia del condominio, ovvero che si tratta si tratta di un bene comune.

Per le lesioni provocate dalla caduta sulle scale del palazzo sono responsabili solidamente ex art. 2051 c.c. sia l’amministratore in carica sia  il condominio cosi come stabilito dalla Cassazione III sez. civile con sent. n. 23727/16. Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva a carico del condominio salvo che il condominio provi la sussistenza del “caso fortuito”.

Quali sono gli elementi necessari per ottenere il risarcimento del danno?

Sussiste una responsabilità del condominio, quando sussistono due requisiti:

  • Alterazione del bene condominiale tale da costituire un’insidia e/o trabocchetto per il passante e l’imprevedibilità del pericolo;
  • Imprevedibilità ed l’invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza della condizione di pericolo, subisce un danno.

Ebbene, per ottenere l’indennizzo è quindi necessario porre in evidenza il fatto di essere stati nell’oggettiva impossibilità di prevedere il rischio e di evitarlo.

Pertanto, trova applicazione l’art. 2051 c.c. “responsabilità da cose in custodia” che impone al condominio di rispondere dei danni provocati dalla difettosità od omessa manutenzione della cosa comune, appunto le scale.

A tal proposito il Tribunale di Bari con sentenza n. 2489/ 2013 ha affermato che: “la responsabilità del custode (il condominio) sussiste anche se la cosa non sia pericolosa di per sé, essendo sufficiente per chiamare il custode a risarcire il danno che la cosa sotto la sua custodia (le scale) abbia una concreta potenzialità dannosa per effetto anche di concause umane o naturali (come ad esempio il ritardo della riparazione della illuminazione).

Nei casi simili e/o analoghi, bisogna tener presente la condotta del danneggiato, dunque verificare se il danneggiato abbia tenuto una condotta imprudente tale da escludere del tutto o attenuare la responsabilità del custode (quale il condominio).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 25584/2013 stabiliva che: “nessuna responsabilità può essere attribuita al custode se la situazione di pericolo venutasi a creare si sarebbe potuta evitare attraverso un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato”.

Pertanto, nel caso di una caduta dalle scale condominiali, deve essere provato che la stessa è scivolosa o presenta altre irregolarità. La giurisprudenza maggioritaria e costante ha chiarito che con il termine “scivolare” non implica necessariamente che ad essere scivolosi siano i gradini della scala, essendo ben possibile che la caduta sia stata causata dalla scivolosità delle

Per qualsivoglia parere in materia di danni derivanti dalle cadute della scala condominiali rivolgersi ad un esperto, che potrà consigliarVi la miglior soluzione in relazione al caso specifico. 

Per tutte le informazioni necessarie consulta il sito web: www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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