RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ LA RINUNCIA ALL’EREDITA’: QUALI I SUOI VANTAGGI

La rinuncia all’eredità è una dichiarazione formale con la quale si manifesta la volontà di non accettare il patrimonio lasciato dal defunto (ad esempio quando le passività superano gli attivi), in tal modo il chiamato all’eredità (erede legittimo) rimane completamente estraneo alla successione con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi al rinunziante per il pagamento dei debiti ereditari del defunto.

La rinuncia all’eredità è disciplinata dalle norme del codice civile all’art. 525 c.c. che stabilisce che: “fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accertarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio della ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità”.

La dichiarazione di rinuncia all’eredità è un atto solenne che richiede una forma scritta e va resa di fronte ad un “notaio” oppure in “cancelleria del Tribunale” dove è stata aperta la successione. La rinuncia è un atto di libera scelta, affinché si possa considerare valida, non può essere sottoposta a condizioni o termine, né può esservi una rinuncia parziale (pena di nullità).

Dal momento della morte del de cuius, quanto tempo ho per rinunciare all’asse ereditario?

I soggetti che voglio rinunciare all’eredità possono decidere:

La rinuncia all’eredità può essere effettuata:

L’atto di rinuncia ha dei costi che si devono affrontare variano a seconda della modalità con cui questa viene prescelta.

Vi sono delle spese fisse, sarà necessario pagare

Quali sono gli effetti vantaggiosi della rinuncia all’eredità?

L’erede che rinuncia all’intero asse ereditario non può essere chiamato a rispondere dei debiti contratti dal defunto. Per debiti s’intende quelli verso:

Infatti, la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo, pertanto, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

La rinuncia all’eredità può essere revocata?

Si, il chiamato all’eredità può revocare la rinuncia fino a quanto l’eredità non è stata acquistata dai chiamati ulteriori.

Con la rinuncia all’eredità, i creditori del defunto in che modo possono soddisfare le proprie pretese? Quali mezzi hanno per opporsi alla rinuncia?

La norma di cui all’art. 524 c.c. stabilisce che: “se taluno rinuncia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”.

Il legislatore disciplina espressamente in due fattispecie l’impugnazione dell’atto rinuncia all’eredità:

In quest’ultimo caso, i creditori del chiamato (si pensi alle banche, fornitori o società di finanziamento) che rinuncia all’eredità possono essere danneggiati dalla rinuncia effettuata, nel caso in cui l’eredità possa incrementare il patrimonio personale del rinunciante a seguito della accettazione stessa. Difatti, la legge prevede che se qualcuno rinuncia all’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante, al solo scopo di soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Ebbene, è necessario che la rinuncia sia dannosa per i creditori ed essi dovranno dimostrare questo requisito al giudice competente, dunque, i creditori devono fornire la prova in giudizio dell’incapienza del patrimonio personale del chiamato, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte, che potrebbero invece, essere soddisfatte con i beni all’eredità.

Decidere se accettare o meno un’eredità può essere cosa non facile specie se si tiene conto che all’eredità possono avere interesse altri soggetti, si pensi ai creditori del chiamato o quelli del de cuius. Proprio per questi motivi sempre meglio confrontarsi con professionisti qualificati per fornire assistenza in merito a problematiche successorie.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

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