RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ LOCAZIONE: L’INQUILINO PUO’ COMPENSARE IL SUO CREDITO VANTATO VERSO IL LOCATORE CON IL CANONE DI LOCAZIONE…

 

Il codice civile a norma dell’art. 1571 c.c. definisce la locazione come il contratto con cui una parte “locatore” si obbliga a far godere ad altro soggetto “conduttore/inquilino” una cosa mobile/immobile per un determinato tempo e un corrispettivo “canone locazione”. Il locatario/inquilino è la controparte a cui viene concesso il bene (si pensi ad esempio ad un appartamento) in locazione, cosicché quest’ultimo diventa titolare di un diritto personale di godimento.

Il locatore (il proprietario del bene mobile/immobile concesso in locazione) ha degli obblighi:

L’inquilino/conduttore a norma di legge ex art. 1587 c.c. deve:

Disposte alcune premesse, il più delle volte ci poniamo la seguente domanda: Se abbiamo un appartamento locato e vantiamo un credito nei confronti del locatore, si può compensare il credito vantato dall’inquilino con il canone di locazione mensile?

Su tale quesito si sono pronunciate diverse sentenze:

Nel caso di specie l’inquilina anticipava delle spese per la riparazione dell’immobile e quindi, chiedeva la compensazione con il canone di locazione. La Cassazione, con la sentenza suesposta, ha ribadito, sulla scorta delle precedenti sentenze nel merito che, il locatore non ha diritto a ridursi il canone di locazione per pretesi crediti vantati nei confronti dell’affittuario, salvo diverso accordo tra le parti.

Dunque, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è inammissibile l’auto-sospensione dei canoni di locatizi, poiché la mancata corresponsione dei canoni di locazione da parte del conduttore integra una grave violazione idonea per espressa previsione contrattuale a produrre lo scioglimento del vincolo contrattuale; pertanto si considera come indebitamente operata la compensazione tra i canoni e le somme vantate dal conduttore.

Altresì, sussiste la possibilità di un’eventuale accordo “scrittura privata tra le parti” ove quest’ultime con accordo “meramente” volontario possono stabile la riduzione del canone di locazione per la compensazione del credito vantato e/o in alternativa disporre il pagamento in unica soluzione da parte del locatore nei confronti dell’inquilino. In caso di mancato accordo tra le parti, l’inquilino può recuperare il credito vantato nei confronti del proprietario dell’immobile e/o di qualsivoglia bene concesso in locazione, con ricorso presso il Tribunale competente per il recupero di quanto dovuto, supportato da una efficacia documentazione probatoria.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

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