RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ LICENZIAMENTO PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

Il licenziamento per incompatibilità ambientale si manifesta a seguito di una situazione di comprovata difficoltà ambientale per rapporti di un lavoratore con altri colleghi (colleghi e/o superiori gerarchici) o in relazione all’ambiente di lavoro, tale da creare una disfunzione ologramma aziendale. Il licenziamento di natura ambientale o per giustificato motivo oggettivo, rappresenta, una destituzione dovuta a ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro, all’attività di produzione, al rapporto di colleganza con ripercussioni all’operatività produttiva stessa del singolo lavoratore, per la quale necessità la dismissione dell’attività lavorativa medesima.

A tale proposito è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 27345/2019) la quale afferma la piena legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale, quale misura idonea a evitare un licenziamento per suddetto motivo, rispettando l’obbligo di “repechage”. Per cui solo in assenza di soluzioni valide che siano idonee a rimuove l’incompatibilità ambientale, sarà legittimo il licenziamento per tale natura.

Quali sono i requisiti per il licenziamento di natura ambientale?

Per cui in mancanza di uno solo di tali requisiti dà luogo all’invalidità del licenziamento, il quale potrà essere impugnato nelle opportune sedi giudiziarie dal lavoratore.

Cosa s’intende per trasferimento dovuto ad incompatibilità ambientale?

Il trasferimento per incompatibilità, secondo il Consiglio di Stato sez. IV n. 3892/2007 afferma che: “consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza di un sede, senza per ciò assumere carattere sanzionatorio, sì che la sua adozione non presuppone né una valutazione comparativa dell’amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici né l’espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini dell’individuazione della sede più opportuna, né può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che ovviamente recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione stessa”.

Inoltre, si ricorda in merito al trasferimento di natura ambientale presso altra sede lavorativa l’art. 55 del D.P.R. 335/1982 che l’amministrazione deve tener conto, nel disporlo della situazione di famiglia del dipendente, … in ipotesi, meno disagevoli per l’interessato (Consiglio Stato sez. VI n. 4531/2005).  

Per cui nel caso in cui un lavoratore in presenza di una situazione di incompatibilità tra il lavoratore ed i suoi colleghi o superiori che possa dar luogo a tensioni personali o contrasti ambientali di lavoro e conseguente disorganizzazione e disfunzione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro sulla base di quanto disposto dalla norma di cui all’art. 2103 c.c., dovrà disporre dapprima il trasferimento del lavoratore, sulla base di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive. Solamente nel caso in cui il lavoratore stesso dovesse rifiutare l’obbligo di repechage, si potrà provvedere al licenziamento per natura ambientale rispettando le norme vigenti per la materia in oggetto.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

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