RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ GRATUITO PATROCINIO E VITTIME DI STALKING

Avvocato Francesca Paola Quartararo

dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Il reato di stalking è stato introdotto con l’art. 612 bis c.p. – reato persecutori – il quale punisce “con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona la medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. La persona che si sente vittima di stalking esprime la volontà di voler perseguire e punire penalmente l’autore del comportamento persecutorio può presentare querela.

Esistono diversi tipi di stalking:

La vittima di stalking ha diritto ad essere ammessa al gratuito patrocinio a prescindere dei limiti reddituali – così come previsto dall’art. 76 comma 4 – ter del DPR 115/2002 – al fine di incentivare le vittime a denunciare prima che la situazione possa degenerare fino all’inevitabile.

A tal proposito la Cassazione con sentenza n. 16272/2022 “… in relazione al gratuito patrocino a spese dello Stato, ha riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore in materia e nel momento in cui lo stesso ha deciso di riconoscere l’accesso a questo istituto alle vittime di certi reati non ha preso una decisione irragionevole o arbitraria, ma ha voluto mettere a disposizione delle vittime uno strumento in grado di incentivare le denunce e l’emersione della verità”.

Una decisione di tal spessore, continua la Corte di Cassazione, ha un valore di tipo politico-criminale senza lesione alcuna del principio di parità di trattamento.

La legge del 19/07/2019 n. 69 nota “Codice Rosso” ulteriore tutela a favore delle vittime colpite dallo Stalking la quale permette una procedura più snella e veloce. La denuncia per stalking alla polizia giudiziaria, la quale acquisita la notizia di reato, ha infatti l’obbligo di riferirla immediatamente al Pubblico Ministero. Il P. M. dovrà assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni e continuare le rispettive indagini.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

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