RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ CONDOMINO MOROSO: CHI PAGA LE SPESE CONDOMINIALI?

Il condomino “moroso” che non paga regolarmente il condominio, il debito verso chi ricade?

La questione relativa al condomino “moroso” riguarda un’ampia e sempre dibattuta tematica delle spese condominiali, nella specie, quello degli oneri condominiali non pagati. L’art. 63 disp. att. c.c.  stabilisce che, il pagamento delle spese condominiali devono essere ripartite in base al valore della proprietà del singolo condomino ma statuisce altresì che, nel caso in cui uno dei proprietari risultino morosi, gli altri condomini siano obbligati, pro-quota, al pagamento del debito condominiale. La norma, fa salva, la possibilità di rivalersi successivamente sul predetto condomino moroso per le parte pro-quota per ciò che si paga in suo luogo.

La norma di cui sopra, dunque, palesa come esiste un vincolo “solidale” tra tutti i condomini, nel senso che, se uno di loro non dovesse pagare le quote condominiali, il debito, ricade su tutti gli altri condomini, i quali dovranno rispondere al pagamento del relativo debito. Per cui, il condominio nella qualità di creditore, richiede il pagamento delle quote condominiali ai condomini, i quali anche se in regola con i pagamenti, devono corrispondere il pagamento di quanto dovuto.

In caso di debito del singolo condomino, cosa deve fare l’Amministratore di Condominio?

In presenza di un condomino “moroso”, il recupero delle somme per il soddisfo delle quote condominiali, non è immediato, ma in tali casi, l’amministratore di condominio potrà:

Se il condomino moroso è un inquilino?

Nel caso in cui il condomino moroso è un inquilino, il destinatario del decreto ingiuntivo è il proprietario dell’immobile e non l’effettivo inquilino che lo abita. Difatti, se non esplicitamente sancito nel contratto di locazione, l’inquilino non è tenuto a pagare le spese condominiali che invece spettano per legge al proprietario dell’appartamento concesso in locazione.

Cosa succede se il condominio risulta moroso per oltre mesi sei?

Quando la morosità si protrae per oltre sei mesi, l’amministratore può interrompere al debitore l’uso dei servizi comuni di cui è possibile il godimento separato. In mancanza di un provvedimento disposto dall’amministratore, in tal senso, i condomini previa assemblea condominiale possono prendere tali decisioni. Si può sospendere ad esempio l’uso dell’ascensore, fornitura dell’acqua.

La norma di cui all’art. 63 disp. att.c.. stabilisce che vi sia tra i condomini un vincolo solidale. Cosa s’intende per un vincolo solidale?  Per obbligazione solidale, s’intende l’obbligazione in cui siano previsti più soggetti dal lato attivo (quando vi è la presenza di più creditori ed ognuno di questi ha diritto a pretendere la prestazione per l’intero; la prestazione ottenuta da uno dei creditori libera il debitore verso tutti) o dal lato passivo (cioè quando più debitori e ciascuno ha l’obbligo di eseguire la prestazione interamente; l’adempimento di un debitore libera anche tutti gli altri).

Per cui in presenza di un condomino moroso, il debito ricade sugli altri condomini dello stabile, i quali dovranno rispondere per legge del pagamento, anche se quest’ultimi sono in regola con i dovuti pagamenti condominiali. Ovviamente, come già ricordato, quest’ultima da considerarsi come ultima ipotesi relativa al mancato pagamento. In tal caso si deve preventivamente agire nei confronti del soggetto “moroso” ed inadempiente.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

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