RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: NUOVO PROCESSO CIVILE: REDAZIONE TECNICA DEGLI ATTI PROCESSUALI

Avvocato Francesca Paola Quartararo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 11/08/2023 n. 187, il Decreto Ministeriale della Giustizia ha introdotto i criteri di redazione, limiti dimensionali e gli schemi informatici degli atti processuali. Procedimento che riguarda gli atti relativi ai procedimenti introdotti dopo il 01/09/2023. Difatti in attuazione con l’art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, vengono delineate le linee giuda il regolamento dei criteri di redazione dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo.

Quali sono le novità?

  1. 000 caratteri corrispondono a 40 pagine nei principali atti di giudizio; b) 50.000 caratteri corrispondenti a 26 pagine per le memorie, alle repliche nonché agli atti endo-processuali; c) 10.000 corrispondenti a 5 pagine nelle note scritte in sostituzione di udienza, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili in udienza ex art. 127 ter c.p.c.
  1. Atto di citazione;
  2. Comparsa di risposta;
  3. Memorie difensive,
  4. Controricorsi;
  5. Atti di intervento processuali redatti nel seguente modo specifico:

Ogni atto deve contenere in via generale: intestazione – indicazione dell’ufficio giudiziario innanzi al quale la domanda è proposta – la specifica del tipo di atto, le parti in causa, le parole chiavi – numero massimo di 20 – che vadano ad individuare l’oggetto del giudizio;

Facciamo un esempio: Atto di citazione, – all’interno del  corpo dell’atto devono essere indicate numero massimo di 20 parole chiave, affinché il giudice possa avere immediata contezza sulla specifica dello stesso,-  in materia condominiale, le parole chiavi utilizzate possono identificarsi in: risarcimento del danno da infiltrazione, danni patrimoniali, danni al mobilio ecc…

Altresì l’atto deve contenere: nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l’indicazione dell’autorità che lo ha emesso, la data della pubblicazione e l’eventuale notifica. Inoltre, l’esposizione distinta e sintetica in parti dell’atto separate e rubricare, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché nelle impugnazioni l’individuazione dei capi della decisioni impugnati ed esposizione dei motivi. Nelle parti in fatto, riferimento ai documenti offerti in comunicazione indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, con eventuale collegamento ipertestuale. Nei motivi di diritto, esposizione dell’eventuali questioni pregiudizievoli e preliminari e di merito, con espresso riferimento alle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti. Le conclusioni con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudizievole preliminare e di merito e delle eventuali subordinate. Indicazione specifica dei mezzi di prova nonché l’indice dei documenti prodotti con la stessa numerazione e denominazione contenuta nel corpo dell’atto con eventuale collegamento ipertestuale. Valore della controversia, richiesta di distrazione delle spese, indicazione del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Inoltre gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.

  1. Caratteri dimensionali di 12 punti – generalmente nel formato “Times New Roman”;
  2. Interlina 1,5;
  3. Margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri – simmetrici-;
  4. NON sono consentite note, salvo che per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali e riferimenti dottrinali.

Inoltre, il legislatore ha evidenziato che in ossequio all’art. 46 delle disposizioni di attuazione, prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche redazionali sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione degli atti non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese processuali. Per rispettare il principio di chiarezza e sinteticità si rende opportuno l’utilizzo dei collegamenti ipertestuali interni ed esterni all’atto (si pensi agli indici, sommari, link contenuti nei documenti informatici ecc..).

Infine, a norma dell’art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 il compenso degli avvocati liquidato dai Giudici a risoluzione della controversia deve essere aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consente la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.

Nella redazione degli atti processuali devono essere aggiunti:

La novità della riforma sono gli elementi facoltativi, la cui presenza permette di poter aumentare il compenso fino al 30%, per mezzo dell’utilizzo di link ipertestuali tra atto e documento.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

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