L’Avvocato del Martedì_ RUMORI IN CONDOMINIO

Avvocato del Martedì
       Avv. Francesca Paola Quartararo

(di Francesca Paola Quartararo) Come si sa i vicini di casa non sono i “migliori amici di culla”, talvolta possono compiere azioni rumorose, ripetutamente, anche in orari notturni o per lungo tempo, alle volte non vengono rispettati gli orari tipici del riposo o spesso si hanno problemi di musica ad alto volume, o di altri rumori di vario tipo dovuti ai fatti più diversi (spostamenti di brande e letti, lavori notturni nella abitazioni, feste domestiche ecc…)

Esistono regole condominiali per i rumori molesti?

Il regolamento condominiale non prevede orari di silenzio dei condomini predefiniti, dunque, in assenza di appositi divieti approvati dai proprietari degli appartamenti (votarsi all’unanimità), varrà la disciplina legale.

Cosa prevede la disciplina del codice civile in caso di rumori molesti?

L’art. 844 c.c. stabilisce cheil proprietario di un immobile non può contestare al vicino i rumori da questi prodotti se non superano la normale tollerabilità”.

La tollerabilità varia in base alla collocazione e alla destinazione dell’immobile:

Il regolamento di condominio può prevedere fasce orarie di riposo:

 Quali sono i rumori tollerabili secondo la Giurisprudenza?

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sent. n. 16407/2017 affermando che “allorché le immissioni intollerabili originino da un immobile condotto in locazione, dunque, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell’immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per aver omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi”.

I condomini disturbati come possono agire?

I condomini disturbati possono chiamare direttamente le forze dell’ordine, per fare cessare immediatamente la confusione. In caso di disturbo continuato nel tempo, oltre a richiami scritti dell’Amministratore di condomino, è possibile citare in giudizio i trasgressori (nel caso di querela per disturbo della quiete pubblica). Altresì, è possibile contrattare ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente) per la misura dei decibel raggiunti dai rumori; il suo intervento può essere richiesto sia dal singolo cittadino che da un giudice. Inoltre, nei confronti di chi provoca rumore può anche essere intentata una causa penale sulla  base dell’art. 659 c.p.”disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”.

Scrivete nella sezione contatti del sito www.avvocatoquartararo.eu per qualsiasi dubbio o perplessità, l’Avv. Francesca Paola Quartararo sarà pronta a risponderVi.

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