Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge Sostegni bis da 40 miliardi di euro, con l’obiettivo di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione sono state in precedenza adottate.
Lo stanziamento previsto è da ripartire nei seguenti ambiti:
– sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
– lavoro e contrasto alla povertà;
– salute e sicurezza;
– sostegno agli enti territoriali;
– ulteriori interventi settoriali.
Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, il decreto rinnova il contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.
Potranno accedere ai ristori anche le start up.
Tuttavia, rispetto al precedente contributo a fondo perduto sono introdotte rilevanti novità.
Infatti, è riconosciuto:
- in automatico, un nuovo contributo a fondo perduto a tutti coloro che hanno richiesto e ottenuto o lo faranno entro il 28 maggio, quello del precedente decreto Sostegni;
- un contributo alternativo, destinato a coloro che nel secondo periodo d’imposta 2019 non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30%;
- un ulteriore contributo a fondo perduto, con finalità perequativa, ha invece come requisito base il peggioramento del risultato economico d’esercizio. Dunque prende a riferimento l’utile e non il fatturato. Inoltre terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.
A chi ha già ottenuto l’erogazione del contributo automatico pari all’importo di quanto riconosciuto in ragione del decreto Sostegni n. 41/2021, la nuova quota di aiuto a fondo perduto è riconosciuta nel caso in cui l’importo della seconda rata dovesse risultare maggiore. La somma effettivamente spettante corrisponderebbe alla differenza dei due risultati.
Il calcolo del contributo a fondo perduto alternativo, viene effettuato applicando le stesse percentuali del primo decreto Sostegni alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che, invece, non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il periodo preso in considerazione è sempre lo stesso (dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso lasso di tempo tra 2019 e 2020), ma la somma viene determinata applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
I dettagli saranno definiti da un apposito decreto del MEF, che stabilirà tra l’altro le regole per fare domanda.