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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RIFORMA CARTABIA: NOVITA’ IN MATERIA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

L’entrata in vigore della riforma Cartabia D.lgs 149/2022 la quale ha rivoluzionato “in modo positivo” l’assetto della mediazione obbligatoria apportando modifiche rilevanti al D.lgs n. 28/2010.

Quali sono le principali modifiche?

  1. AUMENTO DELLE MATERIE OBBLIGATORIE

La riforma Cartabia ha ampliato il ventaglio delle materie obbligatorie elencate all’art. 5 del D.lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità per espedire un’azione giudiziaria.

Alle materie già note tra cui:

  • Locazione,
  • Comodato,
  • Diritti reali,
  • Diritti ereditari e di successione,
  • Patti di famiglia,
  • Responsabilità medica e sanitaria,
  • Responsabilità da diffamazione a mezzo stampa,
  • Diritti assicurativi, bancari e finanziari

Si sono aggiunte le seguenti materie

  • Associazione in partecipazione;
  • Consorzio;
  • Franchising;
  • Opera;
  • Rete,
  • Società di persone e subfornitura;
  • Somministrazione (contratti di acqua, telefonia, gas).

Queste sono le nuove materie in mediazione obbligatoria.

La mediazione adesso assume una nuova veste e diviene più incisiva, determinante nella risoluzione delle controversie poiché:

  1. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, cioè deve essere propedeutica all’azione giudiziale. Cosa succede se la mediazione in materia obbligatoria non viene espletata? In tali casi, l’improcedibilità della domanda può essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Per cui se, il giudice d’ufficio o su eccezione di parte, consta che la mediazione non è stata intrapresa e/o già iniziata ma non conclusa, fissa un’udienza successiva al termine previsto per determinazione della mediazione. Il Giudice in tale udienza andrà a verificare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta o in caso contrario, in mancanza dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
  2. Cosa cambia nell’espletamento del primo incontro di mediazione?

La riforma Cartabia ha introdotto una norma specifica e sanzionatoria derivante dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria. Il nuovo art. 12 bis del d.lgs 28/2010 prevede che si applicano sanzioni in capo alle parti che non partecipano alla mediazione indipendente da quale soggetto sia stato ad attivarla, difatti, si precede, che una parte non vi partecipa senza un giustificato motivo al primo incontro della mediazione obbligatoria, il giudice in ossequio all’art. 116 c.p.c. trae elementi necessari e probatori per condannare la mancata partecipazione alle spese in favore dell’erario. Dunque, il Giudice condannerà la parte in causa che non abbia partecipato al primo incontro senza aver avuto un giustificato motivo a versare le somme al doppio del contributo unificato in riferimento al giudizio pendente.

In quali ambiti diventa più incisiva la mediazione obbligatoria?

  • PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: il nuovo art. 5 bis del D.lgs. 28/2010 introdotto dalla Riforma Cartabia prevede che quando si agisce con un ricorso per decreto ingiuntivo, il compito di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha fatto ricorso al decreto ingiuntivo. Difatti, in prima udienza, il giudice assume i provvedimenti del caso in merito alle richieste di sospensione e concessione della provvisoria esecutorietà e verifica il tentativo di conciliazione sia stato effettuato. In tal caso il giudice, dopo un ulteriore rinvio per espletare alla suddetta, in mancanza della mediazione il giudice dichiara l’improcedibilità dell’azione avviata con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, revocando anche il decreto opposto in sede di opposizione e decidendo sulle spese di lite.
  • LEGITTIMAZIONE IN MEDIAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: Il nuovo art. 5 ter del d.lgs. 28/2010 indica che l’amministratore di condominio ha, a seguito della riforma Cartabia, la facoltà di avviare, aderire e partecipare ad un procedimento di mediazione senza che vi sia la delibera dell’assemblea condominiale. Con il nuovo articolo permette all’amministratore di poter redigere un accordo di mediazione, inserendo nel verbale (di un eventuale accordo) il termine di ratifica, necessario affinché il verbale di mediazione conciliativo, possa essere approvato dall’assemblea entro i termini previsti dall’art. 1136 c.c. Il termine di ratifica (generalmente non supera i 3 mesi, fatti salve le proroghe concordate da tutte le parti in mediazione) è una garanzia per i condomini i quali entro un determinato periodo devo approvare o meno l’accordo di mediazione, difatti, se l’approvazione non avviene entro i termini previsti, la conciliazione si considera non conclusa.
  • MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE: è stato introdotto in nuovo art. 5 quater del d.lgs 28/2010 che prevede la possibilità per il Giudice, anche durante un processo di appello e fino alla definizione delle conclusioni, può disporre dopo una scrupolosa analisi del caso, disporre con ordinanza motivata di richiedere un tentativo di conciliazione. Nella stessa ordinanza stabilire la data dell’udienza successiva dopo l’espletamento della mediazione. In tali casi la mediazione demandata diventa requisito di procedibilità della domanda giudiziale, infatti, se la mediazione non viene espletata il giudice dispone d’improcedibilità della domanda giudiziale.
  • VALORE DI TITOLO ESECUTIVO IL VERBALE DI CONCILIAZONE: Il nuovo art. 12 D.lgs 28/2010 stabilisce che nel caso in cui ogni soggetto coinvolto nella procedura sia stato assistito da un avvocato, l’accordo concluso e sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, vale come titolo esecutivo per poter procedere con la procedura esecutiva, inoltre il nuovo articolo permette, con l’accordo di mediazione, solo su richiesta di una parte del procedimento, essere omologata dal Presidenza del Tribunale, verificando previamente che vi sia una regolarità formale e vi sia stabilito il rispetto alle norme imperative e ordine pubblico.
  • NOVITA’ IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO: la riforma Cartabia ha innovato la mediazione obbligatoria con il nuovo art. 15 unidecies del d.lgs 28/2010 rendendo possibile l’estensione del gratuito patrocinio per la parte non abbiente che necessiti dell’assistenza dell’avvocato. La concessione del Patrocinio è subordinata ad una doppia condizione, il reddito e il raggiungimento dell’accordo di mediazione.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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