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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ DANNO BIOLOGICO: MICRO E MACRO LESIONI

Cosa è il danno biologico?

Il danno biologico è un danno di natura non patrimoniale. Si presente, tutte le volte in cui un soggetto sia leso nella propria integrità fisica e/o psichica. Un danno costituzionalmente garantito dalla Costituzione a norma dell’art. 32 ed è suscettibile di valutazione medico -legale. Difatti, la giurisprudenza maggioritaria ai fini della quantificazione del danno biologico, poiché sarebbe impossibile una quantificazione unitaria per ogni caso, ha optato per l’adozione delle cosiddette “Tabelle di Milano” le quali danno una valutazione del danno in relazione al singolo caso di specie. Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., se da un lato preclude duplicazioni risarcitorie, dall’altro impone al giudice di tener conto di tutte le peculiarità del singolo caso concreto, tramite la personalizzazione del risarcimento (Cass. n. 1259/2015).

Un’altra fonte normativa che ha dato una definizione al danno biologico è il Codice delle Assicurazioni legge 209/2005. La norma di cui all’art. 138 c.c. recita: “la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazioni della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito”.

La liquidazione del danno deve rispondere a principi dell’integrità del ristoro e, pertanto:

  1. Non deve essere puramente simbolica o irrisoria o comunque non correlata all’effettiva natura del danno, ma tenere in considerazione delle particolarità del caso concreto e dell’entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all’integrità del danno;
  2. Deve contenere tutti gli aspetti di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale sia compendia.

Il principio dell’integrità del ristoro subito dal danneggiato non si pone in termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiato è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui causalmente ascrivibili.

Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria non suscettibile di divisioni in ulteriori sottocategorie. Pertanto, in presente di una lesione di diritti inviolabili come quello della salute, il risarcimento dovrà essere commisurato al peggioramento della qualità della vita effettivamente dimostrato dalla vittima.

Come si quantifica il danno biologico?

Il soggetto che ha subito un pregiudizio, dunque, una lesione al diritto della propria salute, al fine di ottenere un equo ristoro economico dovrà:

  • Accertare l’entità del danno subito mediante una perizia medico-legale, ove si conferma il danno subito e il nesso causale con l’incidente subito dal soggetto e determini le conseguenze permanenti e/o temporanee della lesione subita. Il codice delle Assicurazioni definisce cosa s’intende per invalidità:
  • Invalidità permanente, si verificano nel momento in cui un soggetto si vede sensibilmente ridotta la propria capacità motoria, calcata in punti di percentuale;
  • Invalidità temporanea, si ha quando la salute del soggetto subisce un peggioramento per un arco di tempo limitato, può essere totale – assoluta quando il soggetto è del tutto impedito a svolgere le attività quotidiane – o parziale – quando le attività quotidiane vengano svolte solo in parte. Queste capacità vengono misurate in giorni con indicazione di una percentuale di diminuzione della capacità del soggetto leso.

Il criterio di riferimento assunto come parametro nazione per gli indennizzi del danno biologico sono le “Tabelle di Milano” entrate in vigore  a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza n. 9556/2016.

Il Codice delle Assicurazioni private agli art. 138/139 disciplina il risarcimento del danno differenziando le lesioni micro-permanenti dalle lesioni macro-permanenti e stabilisce come quantificare l’indennizzo dovuto a danni derivanti da incidenti stradali.

Quali sono le differenze tra le lesioni micro e macropermanenti?

Le lesioni micro e macropermanenti sono menomazioni temporanee o permanenti all’integrità psico-fisica della persona, suscettibili di accertamento medico-legale, causate da sinistri conseguenti alla circolazione stradale.

Le differenze tra micropermanenti e macropermanenti è la gravità delle lesioni riportate:

  1. Le micropermanenti sono lesioni di lieve entità che cagionano un danno biologico dal 1 al 9 punti di percentuale di invalidità;
  2. Le macropermanenti sono lesioni di non lieve entità che cagionano un danno biologico da 10 a 100 punti di percentuale di invalidità.

Inoltre, a differenze delle lesioni micropermanenti, quello relativo alle macropermanenti tiene in considerazione anche delle eventuali ripercussioni a livello psichico/morale. Per quanto concerne il danno estetico, secondo una giurisprudenza maggioritaria, la liquidazione del danno comprende l’integrità psicofisica nonché della menomazione estetica per mezzo di una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento dello stesso.

Quando l’attività lavorativa del danneggiato ed il danno patrimoniale sono risarcibili?

La ripercussione del danno sull’attività lavorativa del danneggiato, intesa come quella variazione della condizione di benessere e percezione di maggiore fatica da parte del soggetto nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative diretta conseguenza della lesione subita (variazione in senso negativo), è ricompresa all’interno del risarcimento del danno non patrimoniale. Difatti, il danno non patrimoniale rappresenta una categoria onnicomprensiva all’interno del quale confluiscono altre voci di danno: danno estetico, danno esistenziale, morale, perdita di chance, danno da lesione lavorativa ecc…). Bisogna però, fare attenzione, alle macrolesioni permanenti ove il soggetto danneggiato è talmente grave da risultare impossibilitato a svolgere le mansioni equivalenti a quelle svolte al momento del sinistro; per cui, nella valutazione della personalizzazione del danno dovranno essere tenute in considerazioni. Ragion per cui ogni danno biologico deve essere valutato singolarmente attraverso mezzi idonei come documentazione medica, perizie medico-legali che ne accertino il nesso di causa tra il sinistro e l’evento lesivo, quale prova inconfutabile per ottenere il risarcimento del danno medesimo. 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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