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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ LAVORO STRAORDINARIO: QUALI LE CONSEGUENZE IN SEGUITO AL RIFIUTO DEL LAVORATORE

 

Il lavoro straordinario è quell’istituto contrattuale regolato dalla legge e dai contratti nazionali collettivi di lavoro (CCNL), indica quelle ore lavorative in più effettuate dopo la prestazione “ordinaria” del rapporto lavorativo. Il lavoro straordinario è regolato dall’art. 3 del D.lgs n. 66/2003 ove stabilisce che: “per il lavoro straordinario si intende il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro”. Il D.lgs. n. 66/2003 dispone un numero giornaliero di ore lavorative fissate in n. 8 ore di lavoro continuativo e n. 11 ore consecutive ogni 24 ore di lavoro di riposo.

Quando è possibile usufruire delle ore di lavoro straordinario?

La legge prevede i casi in cui è consentito ricorrere al lavoro straordinario:

  • Quando vi sono situazioni e circostanze di forza maggiore;
  • Quando sussistono esigenze tecniche produttive eccezionali ed improvvise;
  • Eventi particolari, si pensi ad esempio ad esigenze di produzione aziendale per la quale i dipendenti devono rientrare per qualche giorno durante il periodo di ferie.

Qual è il tetto massimo di ore straordinarie che il lavoratore può svolgere?

Il D.lgs 66/2003 che regola il lavoro straordinario stabilisce che il tetto massimo di ore lavorative sono stabilite “generalmente” dalla contrattazione collettiva, in mancanza del quale, la norma dispone che la durata delle ore lavorative straordinarie è di 250 ore annue.

A tal proposito la Corte di Cassazione con sent. n. 26450/2021 ha affermato che: “in caso di superamento del limite massimo di ore lavorative straordinarie fissato dalla legge o dalla contrattazione collettiva, può cagionarsi danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale distinto da quello del danno biologico; la cui esistenza è presunta in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Cost. Mentre ai fini della quantificazione è necessario valutare sia la gravità della prestazione che le indicazioni della contrattazione collettiva”.

Lavoro straordinario può essere imposto dal datore di lavoro o rappresenta una facoltà del lavoratore?

La Cassazione con ordinanza n. 10623/2023 ha risposto a questa domanda specificando che: “in ossequio all’art. 7 C.C.N.L. si applica la possibilità da parte del datore di lavoro di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della quota esente, senza preventiva consultazione o informazione alle organizzazioni sindacali nel rispetto dei limiti di due ore giornaliere e otto ore settimanali e con un preavviso di almeno 24 ore”.

Dunque, secondo la Cassazione, il datore di lavoro può in costanza di rapporto di lavoro subordinato chiedere al proprio dipendente di poter soffermarsi oltre l’orario di lavoro per svolgere ore di lavoro straordinario, ovviamente ulteriormente retribuito.

Se il lavoratore dovesse rifiutare di svolgere ore straordinarie, quali sono le conseguenze?

Il datore di lavoro, in costanza di un rapporto lavorativo, può chiedere improvvisamente al lavoratore di trattenersi oltre l’orario di lavoro per sopravvenute esigenze di carattere produttivo, tecnico e/o organizzativo. Se il lavoratore non dovesse accettare? Quali sono le conseguenze per il lavoratore? Preliminarmente, il lavoratore è obbligato ad effettuare il lavoro straordinario in determinate circostanza stabile dal CCNL e/o dalla legge:

  • Nel momento in cui vi sono esigenze tecnico produttive non preventivabili;
  • Quando vi sono eventi e/o situazioni che richiedono una maggiore prestazione lavorativa;

In tali casi il lavoratore è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario con il limite massimo di ore 205 annue così come disposte per legge.

Esistono situazioni in cui il lavoratore può rifiutare la prestazione straordinaria in determinati casi:

  • Il lavoratore ha un problema di salute grave tale da giustificare il rifiuto alle ore straordinarie;
  • Quando il lavoratore è uno studente;
  • Quando il datore di lavoro non si comporta secondo il principio di correttezza e buona fede.

Se il lavoratore rifiuta senza un giustificato motivo?

Se il lavoratore su richiesta del proprio datore di lavoro si rifiuta di svolgere ore straordinarie senza che ricorra un giustificato motivo soggettivo e/o oggettivo, si determina un comportamento inadempiente del lavoratore che porta a determinate conseguenze;

  • Un provvedimento disciplinare (rimprovero, ammonizione, richiamo scritto che ne comporta la sospensione dal lavoro e/o la sospensione di parte della retribuzione);
  • Se il lavoratore rifiuta in modo continuativo e recidivo in tali casi gravi si rischia il licenziamento per giusta causa.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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