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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ UTILIZZI WHATSAPP ALLA GUIDA: LICENZIAMENTO LEGITTIMO

La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. Lavoro sentenza n. 30217/2022 del 14 ottobre) ha affermato che: “è legittimo il licenziamento dell’autista dipendente che causa un tamponamento poiché utilizza una chat telefonica durante la guida di un mezzo aziendale. La condotta integra una grave negligenza lesiva del vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro”.

Nel caso di specie, la Corte, ha disposto che il licenziamento veniva irrogato perché al dipendente sono stati contestati addebiti specifici, tali da ritenerli un’entità grave che giustifica il licenziamento e, pertanto, il diritto di difesa del lavoratore non veniva compromesso. Oltre l’aggravio della responsabilità dello stesso lavoratore per i danni riportati dal veicolo aziendale a causa della violazione delle norme sulla circolazione. Difatti, la Corte, sosteneva che in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore integrava una gravissima negligenza capace di ledere il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro.

Quando è ammesso il licenziamento per giusta causa?

Per giusta causa s’intende una trasgressione o una inadempienza da parte del lavoratore, tale da compromettere il rapporto di fiducia instauratosi con il suo datore. La norma di cui all’art. 2119 c.c. rubricato “recesso per giusta causa” il quale prevede, che il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza la necessità di preavviso, qualora si verifichi una causa che non permetta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

A tal proposito la giurisprudenza costante di legittimità ha affermato che, la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro (Cass. 24/7/2003 n. 11516).

I motivi che giustificano il licenziamento per giusta causa?

  • Inadempienze contrattuali (insubordinazione e/o rifiuto di svolgere mansioni per la quale è stato assunto oppure in caso del trasferimento presso altra sede con nuove mansioni ecc…);
  • Violazione e obbligo di fedeltà;
  • Fatti estranei all’attività lavorativa nel senso che il lavoratore deve comportarsi bene non solo al lavoro ma anche al termine dell’attività non potendo porre in essere azioni che possano ledere l’immagine dell’azienda. Un esempio scolastico il dipendente della banca che pratici usura o la maestra di scuole elementari sorpresa alla vendita di riciclaggio ecc…
  • Sottrazione di documenti o di file aziendali;
  • Diritto di critica, nel senso che il lavoratore può criticare (critiche costruttive utili all’attività svolta) nei limiti della moderazione senza ledere l’immagine commerciale;
  • Falso certificato di malattia;
  • Utilizzo dei giorni di permesso ex legge 104/92 per fini personali;
  • Eccessivo utilizzo di Facebook durante le ore lavorative;
  • Svolgimento di una diversa attività lavorativa nel periodo di congedo parentale;
  • Spaccio di droga nell’ambiente lavorativo;
  • Falsa attestazione del badge delle presenze per sé o per i colleghi;
  • Atti di intimidatori e lesivi della libertà di altri lavoratori che non partecipano ad un o sciopero.

Inoltre, bisogna sempre attenzionare il contratto collettivo nazionale di lavoro il quale può riportare una serie di comportamenti tali per cui il datore di lavoro può decidere di recedere dal rapporto. Si tratta di una possibilità che concessa al datore di lavoro il quale potrebbe decidere di non applicare tale sanzione e conservare inalterato il rapporto di fiducia applicando una sanzione meno grave del licenziamento, esempio tipico è la sospensione.

Dunque, in presenza di tali requisiti è possibile intimare un licenziamento per giusta causa, la cui condotta posta in essere del lavoratore deve essere talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, pertanto, il contratto di risolve immediatamente senza neanche i termini di preavviso.

Il datore di lavoro in presenza di tali requisiti, deve comunicare il licenziamento al prestatore di lavoro per iscritto e contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il lavoratore ricevuta la lettera di licenziamento ha termine entro 60 giorni per impugnarlo. Il termine a pena di decadenza decorre dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta.

In alternativa al ricorso in Tribunale il lavoratore può espletare un tentativo di conciliazione e arbitrato. Difatti, nel caso in cui l’accordo in sede di mediazione o arbitrato non venisse raggiunto, si può sempre adire presso le autorità competenti entro 60 giorni decorrenti dal mancato accordo tra le parti.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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