Tram Palermo, il Tar dà ragione ad AMG Energia: “I costi delle interferenze non devono ricadere sui gestori”
Annullata la delibera comunale che imponeva ad AMG Energia l’onere economico delle rimozioni: il Tar conferma il principio sancito dal Codice dei Contratti Pubblici.

Il Tar boccia il Comune sul tram: i costi delle interferenze non spettano ad AMG Energia
Palermo 14 marzo 2025 – La V sezione del Tar Sicilia – Palermo ha accolto integralmente il ricorso presentato da AMG Energia, annullando la delibera n. 262/2022 del Comune e ribadendo che i costi per la risoluzione delle interferenze tramviarie spettano al soggetto realizzatore dell’opera, non agli enti gestori.
I costi della risoluzione delle interferenze tram non devono gravare sui gestori dei sottoservizi e quindi su AMG Energia.
È quanto ha deciso la V sezione del Tar Sicilia Palermo, con sentenza n. 555 pubblicata il 13 marzo 2025, che definisce il contenzioso pendente contro il Comune di Palermo per la vicenda tram e annulla la delibera di giunta comunale n. 262 adottata il 28 novembre 2022.
L’amministrazione comunale, con tale delibera, aveva imposto ai gestori dei sottoservizi a rete – tra cui AMG Energia per le reti di distribuzione metano di sua proprietà e per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale – l’onere economico della risoluzione delle interferenze, subordinando l’avvio dei lavori della linea tranviaria alla rimozione, a spese dei gestori, delle infrastrutture situate, asseritamente in modo non conforme a legge, entro i 70 centimetri previsti per la piattaforma tranviaria.
Approfondimento giuridico e motivazioni del Tar
I giudici amministrativi della V sezione del Tar hanno confermato quanto già espresso nel 2023 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza n. 587/2023): in aderenza agli assunti della società ricorrente Terna Elettrica Nazionale (rappresentata dagli avvocati C. Comandè, M. Carbone, F. Covone e A. Iacono) e di AMG Energia Spa (rappresentata dall’avvocato Paola Corrao), hanno espressamente riconosciuto l’erroneità dell’interpretazione adottata dal Comune di Palermo sui costi di risoluzione delle interferenze e, conseguentemente, l’illegittimità della delibera comunale impugnata per:
- violazione dell’art. 27 del Codice dei Contratti pubblici,
- difetto di istruttoria,
- mancanza di copertura finanziaria.
Il Comune, infatti, aveva autorizzato l’avvio dei lavori per la realizzazione delle linee tranviarie senza aver previamente definito un piano di risoluzione delle interferenze e senza garantire la necessaria copertura finanziaria nel bilancio, trasferendo arbitrariamente i relativi costi sugli enti gestori – ossia le società come AMG Energia Spa – invece che sul soggetto aggiudicatore, come previsto dalla legge.
L’importanza dell’art. 27 del Codice dei Contratti
L’articolo 27 disciplina in modo specifico la gestione delle interferenze nella realizzazione delle opere pubbliche e si basa su un principio logico e funzionale:
i costi della rimozione delle interferenze devono gravare su chi realizza l’opera e non su soggetti terzi che non hanno alcuna responsabilità nella scelta progettuale, né interesse diretto alla sua esecuzione.
Le interferenze nascono da una decisione pubblica di realizzare un’opera su un’area già occupata da infrastrutture preesistenti; è quindi irragionevole imporre ai gestori di queste infrastrutture l’onere economico di adeguarsi a una decisione non propria.
Il Comune, disattendendo questa norma, ha adottato la delibera impugnata senza una preventiva istruttoria e senza assicurare copertura economica, trasferendo in modo arbitrario e illegittimo gli oneri agli enti gestori, tra cui la sua stessa società partecipata AMG Energia Spa.
Un errore già riconosciuto dal CGA
L’erroneità della delibera era già stata riconosciuta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 587/2023. In quel giudizio, il CGA aveva esaminato atti prodromici del Comune e ne aveva dichiarato l’illegittimità, ritenendoli in contrasto con l’articolo 27 del Codice degli Appalti, escludendo anche l’applicabilità dell’articolo 28 del Codice della Strada, invocato erroneamente dal Comune.
Il CGA ha chiarito che vale il principio di specialità: la disciplina del Codice dei Contratti pubblici prevale su quella relativa alla viabilità ordinaria.
Una delibera “macroscopicamente viziata”
La sentenza del Tar rileva anche un grave errore tecnico nella delibera: l’amministrazione ha arbitrariamente limitato gli interventi di rimozione ai soli sottoservizi collocati entro i 70 cm dalla piattaforma tranviaria, senza considerare l’impatto reale sulle infrastrutture esistenti e sulla loro gestione. Una visione riduttiva e tecnicamente infondata, secondo i giudici.
Le dichiarazioni del Presidente Francesco Scoma
“Su questa vicenda la sentenza del Tar arriva dopo la pronuncia del Cga e, ancora una volta, dà ragione ad AMG Energia – dichiara il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma –. Scardina un paradigma che purtroppo da sempre colpisce le società partecipate e cioè il fatto di venire considerate dal Comune di Palermo non come costole e bracci operativi dell’amministrazione centrale ma come mera controparte. Non una risorsa da valorizzare e tutelare ma quasi un nemico”.
“L’azienda, già con la precedente amministrazione comunale, di fronte al rischio di andare in default per gli oneri (non preventivati e improduttivi) legati alla risoluzione delle interferenze, si è dovuta difendere. Purtroppo la linea del Comune è rimasta immutata tanto che, durante la pendenza del giudizio di appello innanzi al Cga (che poi ha dato ragione ad AMG Energia), è seguita una nuova delibera di Giunta e in ultimo una causa civile. La sentenza conferma che c’è un difetto di progettazione a monte da parte del Comune ed è la dimostrazione dell’ovvio: le criticità legate ad un’errata valutazione dell’impatto dell’opera non possono essere scaricate sugli enti gestori e a maggior ragione su AMG Energia, come se fosse un’entità terza, differente dall’amministrazione cittadina da cui, invece, siamo interamente partecipati”.



