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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ STRAINING SUL LAVORO: QUALI LE TUTELE PER IL LAVORATORE

Cosa è lo straining sul lavoro?

Il termine straining dall’inglese “to strain” sfruttare e/o mettere sotto pressione un soggetto. Generalmente il termine “straining” viene utilizzato per descrivere quelle situazioni di “stress” in cui un lavoratore dipendente viene a trovarsi in ragione di un comportamento ostile/debilitante posto in essere volontariamente sul posto di lavoro e/o da un superiore gerarchico.

Dunque, il fenomeno dello straining, indica una situazione di “stress forzato” sul posto di lavoro, in cui la vittima (generalmente il lavoratore dipendente) subisce da parte dell’aggressore (lo strainer – es: il datore di lavoro e/o un superiore gerarchico) un’azione ostile, opprimente e stressante i cui effetti negativi sono di durata costante nel tempo. Per cui nelle condotte ostative dello straininig viene meno il carattere della continuità della condotta vessatorie.

Facciamo un esempio: Alcune pronunce giurisprudenziali si configura il danno da “straing” nei casi di demansionamento, di trasferimento in condizioni disagiate, di persistenti atteggiamenti di ingiustizie e atteggiamenti ostili di superiorità fino a porre in essere comportamenti ingiustificabili con atti di disprezzo o di scherzo verso il soggetto debole/vittima. Ragion per cui, una persona che subisce lo “straining” è un soggetto umiliato e demansionato per un lungo periodo di tempo, con la conseguenza che insorgono delle patologie come sofferenze legate all’autostima, alla capacità di relazioni sociali, di stili di qualità di vita quotidiana in ambiente lavorativo, riportando danni esistenziali oltre che professionali.

E’ possibile il risarcimento del danno per il lavoratore che subisca lo “straining” e quali sono i mezzi per potersi tutelare?

Il lavoratore che subisce lo strainig, subisce una situazione patologica e psicologica posta a metà tra il “mobbing” e lo “stress occupazionale”; a tal proposito sussistono diverse pronunce della giurisprudenza e della Corte di Cassazione sul tema:

  1. Cassazione, Ordinanza n. 290101/2023 ha stabilito il principio secondo cui: “lo straing rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’art. 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta”. Con l’ordinanza la Cassazione ha rilevato che, a prescindere dalla qualificazione giuridica, è meritevole di risarcimento qualunque fatto illecito lesivo dell’art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interesse protetti dal lavoratore, quali la sua integrità psicofisica, la dignità e l’identità personale nonché la partecipazione alla vita sociale e politica.
  2. La Corte di Cassazione continua sostenendo che: “una determinata condotta determinatasi nei confronti di una vittima lavoratrice possa essere qualificata come straining ovvero situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o destinate nel tempo (non rientrano nei parametri di mobbing) ma tale da provocarle una modificazione in negativo “stress forzato” può essere provocato appositamente ai danni della vittima della condotta con dolo intenzionale e di discriminazione.

Secondo i giudici di legittimità, la reiterazione e l’intensità del dolo o altre condotte intensionali ingiuste sono elemento che possono incidere sul “quantum” del risarcimento nei confronti della persona/vittima che subisce le offese.

Quali sono le differenze tra il mobbing e lo straining?

La norma cardine del sistema della salute e sicurezza sul lavoro, art. 2087 c.c. ove il datore di lavoro è tenuto a garantire l’adozione di tutte le tutele e misure idonee alla tutela della salute psico-fisica dei propri dipendenti.

Secondo la giurisprudenza di legittimità e costante ha definito il mobbing come: “quelle condotte poste in essere dal datore di lavoro e/o un superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, che si risolve in reiterati comportamenti ostili contrantisi in forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico-fisico e del complesso della sua personalità”. Di recente è stata introdotta una forma di mobbing più attenuata detta straining, dalla quale presenta dei tratti distintivi ben evidenti.

 

MOBBING: “ATTO PERSECUTORIO” rappresenta situazione di atti illeciti con intento vessatorio, posti in essere nei confronti della vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri colleghi/dipendenti sottoposti al potere direttivo del primo (Cass. n. 26684/2017; n. 12437/2018).

Si caratterizza per due elementi:

  • OGGETTIVO: quel comportamento posto in essere e ripetuto nel tempo con una pluralità di condotte vessatorie, incide quale evento lesivo della salute e lesione della dignità della vittima;
  • SOGGETTIVO: comportamento “doloso” “intensionale” e persecutorio comune a tutti i comportamenti lesivi.

Si tratta di un reato abituale reiterato nel tempo con condotte persistenti ed omogenee.

STRAINING: “ATTO DI ABUSO” si caratterizza poiché la condotta illecita non è perpetrata nel tempo ma è sufficiente che le azioni illecite ed ingiuste siano anche poche ed isolate. Difatti, si caratterizza come una forma più attenuata rispetto il mobbing caratterizzata dallo “stress occupazionale”. Si caratterizza:

  1. COMPORTAMENTI STRESSOGENI: cioè quando il datore di lavoro pone in essere comportamenti gravi e frustanti tali da ledere la dignità personale e professionale del lavoratore;
  2. EFFETTI PERMANENTI NEL TEMPO: azioni mirate ed isolate vessatorie limitate nel numero e distanziate nel tempo; unica azione vessatoria lesiva dell’integrità psico-fisica del dipendente. La vittima subisce una azione che come conseguenza un effetti negativo nell’ambiente lavorativo. Per cui è sufficiente per la vittima subire azioni e limitate nel tempo (Cass. n. 3291/2016). 

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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