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L’AVVOCATO DEL MARTEDI’ _ TUTELA ALLA SALUTE: E’ LEGITTIMO IL RIFIUTO DI LAVORARE IN MANCANZA DI SICUREZZA?

 

Avvocato Francesca Paola Quartararo

La rubrica dell’avvocato del Martedì _ a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

A norma dell’art. 1460 c.c. e in ossequio all’interpretazione che si desume dalla sentenza della Cassazione n. 18921 del 25 novembre 2012 sez. lavoro, il datore di lavoro che non adotta le misure necessarie di tutela della salute sul lavoro è da considerare inadempiente rispetto al lavoratore; dunque, il rifiuto di lavorare in ambienti non sicuri dispone a carico del primo, l’obbligo di retribuire chi si sia astenuto in ragione di quell’inadempimento.

L’art. 2087 c.c. “tutela delle condizioni di lavoro” secondo cui “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica , sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Il che significa che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti nell’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di cui esegue la prestazione. Dunque, la tutela della salute sui luoghi di lavoro è un obbligo imprescindibile, per cui il datore di lavoro deve poter fare il possibile per evitare rischi per l’incolumità fisica dei propri lavoratori.

La norma di cui sopra, una norma di chiusura del sistema di tutela dell’integrità del lavoratore, sottolineandone il carattere di dovere generale e la finalità prevenzionistica in ossequio al diritto alla salute ex. Art. 32 Cost. e del rispetto della sicurezza e della libertà e dignità umana nell’esplicazione dell’iniziativa economica ex art. 41 Cost.

Le misure adottare dal datore di lavoro sono distinte in tre:

  1. quelle tassativamente imposte dalla legge;

  2. quelle generiche dettate dalla comune prudenza;

  3. quella ulteriori che in concreto si rendono necessarie.

In mancanza di sicurezza sul lavoro il lavoratore può rifiutarsi di lavorare?

Il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la propria attività lavorativa poiché, un comportamento del genere sarebbe classificabile come insubordinazione e, quindi determinerebbe il licenziamento immediato. Bisogna precisare che il lavoratore “non può farsi giustizia da sé” ma deve ricorre nel caso in quest’ultimo ritenga che il comportamento del datore di lavoro si illegittimo innanzi ad un giudice competente, difatti, solamente il Tribunale è autorizzato ad annullare il provvedimento aziendale contrario alla legge, solamente dopo la sentenza, il dipendente è legittimato a non rispettare l’ordine ricevuto dal datore di lavoro.

I principi che regolano la legittimità o meno del rifiuto: secondo la Cassazione Civile, sez. Lav. 8911/2019 avente ad oggetto il rifiuto di un macchinista di condurre il treno senza la presenza in cabina di un secondo agente abilitato alla condotta palesa il principio secondo cui “nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti”.

Secondo tale principio di legittimità la condizione necessaria per la legittimità del rifiuto, infatti, è che esso “sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all’intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali” . Inoltre, tale principio ha trovato applicazione allorquando l’inadempimento del lavoratore trovi giustificazione nella mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad osservare a tutela dell’integrità psicofisica del prestatore;

Alcuni esempi:

  • il rifiuto di lavorare giustificato dalla presenza di amianto;

  • il rifiuto giustificato della presenza di agenti cancerogeni in mancanza delle misure necessarie a tutela della salute dei lavoratori;

  • il rifiuto giustificato dalla inidoneità fisica alla mansione;

  • il rifiuto giustificato dalla presenza di “Virus – Coronavirus” stato di “pandemia” salvo giuste precauzioni per il diritto alla salute del lavoratore e non solo.

    Gli esempio potrebbe essere davvero tantissimi ma bisogna sempre valutare ogni singolo caso per trarre le dovute conclusioni.

Tale materia risulta molto complessa per la quale bisogna analizzare il singolo caso concreto per poter dare delle informazioni e pareri precisi sulla questione, dunque, sempre opportuno rivolgersi ad un esperto, che potrà consigliarVi la miglior soluzione in relazione al caso specifico.

Per tutte le informazioni necessarie consulta il sito web: www.avvocatoquartararo.eu

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Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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