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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: FIGLI MAGGIORENNI: E’ UN OBBLIGO MANTENERLI?

Il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori è un diritto enunciato dal codice civile a norma dell’art. 147 c.c., secondo cui il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Dunque, il mantenimento costituisce il primo obbligo del genitore, garantito da livello costituzione a norma dell’art. 30 Cost. Alla luce delle norme costituzionali e diritto civile, i genitori non possono sottrarsi all’obbligo di mantenere i figli, difatti, quest’ultimo non cessa “ipso facto” con il raggiungimento della maggiore età da parte degli stessi, ma perdura immutato, fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica, ovvero finché il genitore interessato alla declatoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia prova che il figlio maggiorenne abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente.

Difatti, la giurisprudenza maggioritaria in tal caso la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio: “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età via via più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposto, il venir del diritto al conseguimento, dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”.

Tale principio si accompagna un’ulteriore principio: “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l’obbligo alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso”.

Dunque, se da un lato la giurisprudenza e le norme esplicano il “diritto al mantenimento dei figli” dall’altra faccia della medaglia, sussiste il “principio dell’auto responsabilità del figlio”, ove il figlio/i figli non al raggiungimento della maggiore età non devono abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che l’obbligo della famiglia si giustifica nei limiti di un percorso e un progetto educativo, nonché di inclinazione e aspirazione dei figli.

Posto che dalle norme e dalla giurisprudenza e dall’analisi del diritto privati generale, non sussiste nel nostro ordinamento un limite di età prestabilito oltre il quale il genitore non è più tenuto a provvedere al  mantenimento degli stessi. Per cui i figli maggiorenni i quali abbiano concluso il loro percorso di studi universitari, grava su quest’ultimo l’obbligo di rendersi autonomi economicamente e di essersi impegnati in modo costante e attivo alla ricerca di un’occupazione lavorativa in base alle reali esigenze ed opportunità offerti dal mercato del lavoro, se del caso, in base all’esigenze di rinnovarsi e/o ridimensionare le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie aspirazioni.

A tal proposito gli Ermellini hanno statuito che la cessazione dell’obbligo dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardato tre fattori:

  • L’età del figli che rilava in rapporto di proporzionalità inversa, ovvero “… all’avanzare dell’età dell’avente diritto si accompagna tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento”;
  • L’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica;
  • L’impiego rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa.
  • Infine, La Corte stabilisce che il figlio maggiorenne non autosufficiente può usufruire degli aiuti sociali – messi a disposizione dal Governo -, pur rimanendo l’obbligo alimentare ex art. 433 c.c. da azionarsi al fine di supplice ad ogni essenziale esigenza individuale (Cass. Civ. n.38366/2021).

Pertanto, il bilanciamento tra il principio di auto responsabilità del figlio maggiorenne ed il  principio di solidarietà in forma di assistenzialismo nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, deve favorire una maggiore responsabilità dei figli verso l’indipendenza economica che possa garantire allo stesso di vivere in modo dignitoso ed autonomo. Difatti, secondo la giurisprudenza, è ragionevole presumere che un figlio disoccupato di lunga data non abbia saputo adattarsi a ciò che offre il mercato e, siccome non si può sempre dipendere economicamente dalla madre/padre, arrivati ad una soglia di anni 30/35 è necessario adattarsi al mondo. Ragion per cui sostiene la Corte Suprema di Cassazione n. 2181/2021 “.. un figlio a 40 anni non ha diritto al mantenimento”. I genitore hanno l’obbligo di mantenere i figli finché questi non sono indipendenti economicamente, ma quest’obbligo non dura all’infinito, difatti, in età avanzata del figlio è ragionevole presumente che la disoccupazione dipenda dall’inerzia e non si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente impegnandosi attivamente per rendersi autosufficiente e trovarsi un lavoro.

 

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Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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