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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_INAIL: INFORTUNIO SUL LAVORO, COME FUNZIONA IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Il risarcimento per incidente sul lavoro spetta a tutti coloro che subiscono lesioni “in occasioni di lavoro”, ovverosia in qualunque attività lavorativa svolta presso una società aziendale sia durante l’orario lavorativo sia svolto in un luogo diverso dalla sede dell’azienda, come ad esempio gli incidenti in itinere. Per cui la sicurezza sul lavoro mira a garantire l’incolumità dei lavoratori e del personale che svolge mansioni e ruoli sul posto di lavoro. Un ambiente lavorativo sicuro è dotato di strumenti, norme e attività utili ad evitare il verificarsi di eventi dannosi e pericolosi che mettano a repentaglio la salute del personale aziendale.

Il Decreto legislativo n. 81/2008 ha emanato un complesso di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro “TUS” – Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, ove si elenca si soggetti obbligati a garantire il rispetto delle norme di sicurezza:

  • Il Dirigente;
  • Il Datore di lavoro;
  • Il medico competente;
  • Il responsabile del servizio di protezione e prevenzione;
  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • I lavoratori incaricati nella gestione delle emergenze.

Cosa succede quando le norme sulla prevenzione, formazione e informazione non sono state correttamente rispettate e palesemente violate?

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro – è tenuta a risarcire il “DANNO BIOLOGICO” quale lesione all’integrità psico-fisica della persona, basate su una “tabella delle menomazioni”. In quest’ultima si considerano gli effetti che l’incidente ha sulla capacità di movimento e nella vita familiare e sociale della vittima.

In relazione alla natura del danno – se il danneggiato subisca lesioni temporanee e/o permanenti o nella peggiore ipotesi, si possa verificare il decesso – si delineano tre diversi scenari:

  • INABILITA’ TEMPORANEA viene erogata un’indennità giornaliera per un periodo di tre mesi in percentuali diverse fino al giorno della guarigione;
  • UN ASSEGNO PER L’ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA, nel caso in cui la vittima di incidente sul lavoro o malattia professionale già titolari di una rendita per inabilità permanente.
  • IN CASO DI MORTE della vittima sul lavoro, verrà disposta nei confronti degli eredi legittimi un risarcimento del danno.
  • Altresì Inail indennizza le spese per le cure mediche e chirurgiche comprese le visite mediche e gli esami diagnostici nonché la fornitura degli eventuali apparecchi di protesi.

Per cui in presenza di un infortunio sul lavoro, inteso quale evento nefasto che provoca un danno all’integrità psico-fisica di un lavoratore, durante le ore di svolgimento di attività lavorativa. Gli elementi principali per verificarsi un sinistro sul lavoro sono:

  • Evento infausto;
  • Trauma fisico del danneggiato;
  • Occasione di lavoro (sia durante le ore lavorative sia durante il lavoro in itinere);
  • Causa violenta.

Dunque, necessità la “causa – effetto” generata da un incidente connesso all’attività lavorativa svolta dal dipendente che sia connessa all’attività lavorativa svolta dall’individuo infortunatosi e correlato alla sua condotta; INAIL difatti ha precisato che: “sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento esterno al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso”.

Il procedimento:

  • L’art. 52 T. U. prevede che in seguito all’avvenuto evento dannoso, anche se di lieve entità, il lavoratore è obbligato a darne notizia al proprio datore di lavoro, la comunicazione deve essere tempestiva in mancanza del quale non ottemperando a tale obblio si perde il diritto alla prestazione INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.
  • Il datore di lavoro, a norma dell’art. 53 T.U., avuto notizia dell’infortunio del lavoratore ha l’obbligo di avvertire INAIL mediante la comunicazione telematica o denuncia entro due giorni insieme alla documentazione medica, appunto il certificato medico che ne appuri l’infortunio.
  • A questo punto, in base alla gravità dell’evento lesivo e la compromessa integrità psico-fisica (temporanea e/o permanente), INAIL risarcisce il danneggiato:
  1. Garantisce un trattamento retributivo al lavoratore assente dal lavoro per infortunio;
  2. Copre le spese sanitarie documentate;
  3. Per cui dal 1 al 3 giorno il lavoratore percepirà il 100% della retribuzione giornaliera inerente al giorno nel quale l’infortunio è avvenuto;
  4. Dal 3 giorno il 60% della normale retribuzione;
  5. Dal 4 giorno scatta l’indennità INAIL pari al 60% della retribuzione erogata dal 4 al 90° giorno in cui permane l’infortunio;
  6. Al 75% della retribuzione erogata dal 91° giorno sino alla pronta guarigione del lavoratore infortunato.

Il danno biologico verrà valutato sulla base delle “Tabella di menomazione” prevista dal d.lgs. 38/2000. In tal caso bisogna valutare il danno subito:

  • Il danno compreso dal 6% al 15%  erogata “indennizzo biologico in capitale”;
  • La menomazione oscilla tra il 16% e 100% l’indennizzo viene erogato in rendita e l’importo si compone di una quota che risarcisce e indennizza il danno biologico ed un’altra che invece indennizza la capacità del lavoratore a produrre reddito.
  • In caso di morte dispone INAIL che: “è stato istituito uno specifico Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori – assicurati e non, ai sensi del Testo Unico – vittime di gravi infortuni sul lavoro. I compiti di erogazione delle prestazioni sono attribuiti all’Inail previo trasferimento delle necessaire risorse finanziarie da parte del ministero”.

Cosa succede se l’INAIL dispone una valutazione tabellare più bassa rispetto all’effettivo danno del danneggiato?

Il lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro può fare opposizione al provvedimento di diniego dell’INAIL, contestando l’ammontare delle prestazioni liquidate ed ottenere una indennità temporaneo e/o permanente assoluta e/o parziale.

Si procede al ricorso:

  • Reiezione dell’indennizzo per eventi connessi ad infortuni sul lavoro o malattie professionali:
  • Esistenza e durata dell’inabilità assoluta al lavoro;
  • Inesistenza di postumi invalidanti di natura permanente;
  • Divergente dell’entità dei postumi di natura permanete accertati:
  • Liquidazione e misura delle prestazioni per danno biologico permanete;
  • Revisione periodica delle rendita giornaliera.
  • Inoltre, condizione di procedibilità della domanda giudiziale è il ricorso amministrativo.

Il lavoratore entro 60 gironi dal ricevimento del provvedimento di contestazione e/o diniego (art. 104 del T.U. 1124/1965) necessità un ricorso amministrativo, ricorso giustificatamente motivato per mezzo di una documentazione medica specifica e un’opportuna valutazione di un medico legale di parte che ne possa giustificare l’opposizione evidenziando le menomazioni ulteriori del lavoratore infortunato.

Nel caso in cui l’istanza sia stata rigettata ovvero accolta con esito insoddisfacente, il lavoratore può adire all’autorità giudiziaria con l’ausilio di un professionista, un avvocato specializzato in materia.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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