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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: COSA FARE SE L’ INPS NON CHIAMA A VISITA

a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Avviato la procedura amministrativa della presentazione della domanda tramite “CAF e/o Patronato” al fine di ottenere le indennità di cui alla legge 222/84 – il riconoscimento di una prestazione di invalidità civile oppure la pensione di inabilitò o l’assegno ordinario di invalidità o l’indennità di accompagnamento per soggetto con permanente difficoltà a deambulare e/o svolgere i compiti primari di vita quotidiana – il soggetto richiedente che non riceva la convocazione a visita per l’accertamento del requisito sanitario, si può agire nel seguente modo:

  • In via stragiudiziaria: attraverso solleciti personalmente o tramite patronato che ha presentato la domanda amministrativa;
  • In via legale: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presso il Tribunale territorialmente competente al fine di verificare preventivamente le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

A tal proposito in ossequio all’art. 7 della legge 533/73 rubricata “ formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali ed assistenziali” – “in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, la richiesta all’istituto assicuratore si intenda respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 gironi dalla data di presentazione, senza che l’istituto si sia pronunciato”.

Da tale disposizione normativa discendono un principio in materia fondamentali:

  • La domanda amministrativa inoltra tramite CAF e/o patronato, avvia un procedimento amministrativo che lascia all’amministrazione uno spazio temporale di valutazione della stessa di 120 giorni dalla presentazione della domanda;
  • Difatti, a norma dell’art. 443 c.c. I comma, stabilisce: “la domanda relativa alle controversie in materia di assistenza obbligatoria di cui al primo comma dell’art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalla legge speciale per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il componimento dei procedimenti stessi o siano, comunque decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
  • Inoltre la circolare INPS n. 131 del 28/12/2009 ed la determinazione n. 1 del 25.01.2011 conferma indirettamente la durata massima di 120 giorni del procedimento amministrativo. Di conseguenza, l’invalido avrà diritto a rivolgersi al Tribunale competente per la tutela dei propri diritti dopo il decorso infruttuoso di tale termine.

Dunque, in mancanza di un riscontro da parte dell’INPS alla domanda amministrativa volta ad ottenere le indennità di cui alla legge 222/84 – il riconoscimento di una prestazione di invalidità civile oppure la pensione di inabilitò o l’assegno ordinario di invalidità o l’indennità di accompagnamento per soggetto con permanente difficoltà a deambulare e/o svolgere i compiti primari di vita quotidiana – è possibile avviare un’azione giudiziaria, dopo che siano decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa senza che si via stata una risposta da parte dell’INPS.

Per la procedura tramite azione giudiziaria è necessaria all’assistenza di un avvocato:

  • il quale dovrà depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo ove si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione specialistica e, se opportuno una perizia di parte, con il deposito si interrompono i termini di prescrizione;
  • il giudice territorialmente competente, dopo la lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU d’Ufficio per il giuramento;
  • Una volta incaricato il medico, quest’ultimo fissa una data per la visita del ricorrente, visione la documentazione sanitaria allegata in atti;
  • Dopo il deposito della relazione del CTU (previe osservazioni alla medesima relazione da parte del ricorrente) entro un termine perentorio fissato dal giudice, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU, poiché il mancato deposito si considera accettazione implicita;
  • A seguito dell’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU, con il medesimo procedimento il giudice provvede anche alla ripartizione delle spese.

Si verificano due ipotesi:

  1. Se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120gg;
  2. Se la relazione del CTU verrà contestata – tramite note di contestazione – si avrà la trasformazione del giudizio si potrà avviare un ricorso giudiziario ordinario;
  3. L’Omologazione e/o la sentenza sono inappellabili ma è previsto il ricorso straordinario per Cassazione.

Cosa succede in caso di decesso del richiedente?

Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto dagli eredi congiuntamente. Se il decesso del richiedente avviene in corso di causa, gli eredi possono tranquillamente proseguire il processo. In tal caso, l’accertamento dello status dei requisiti del de cuius avviene tramite la documentazione sugli scritti – cioè sulla documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio -.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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