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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ MINORI E RINUCIA ALL’EREDITA’

Spesso e volentieri accadono situazioni per la quale accettare un’eredità diventa assolutamente svantaggiosa, soprattutto quando il de cuius, in vita aveva contratto numerose passività (debiti) che passano agli eredi. Al fine di evitare che con l’accettazione dell’eredità il patrimonio degli eredi possa venire aggredito dai creditore del de cuius, si preferisce quasi sempre la rinuncia all’eredità.

La rinuncia all’eredità non sempre conviene soprattutto quando vi sono minori.

Difatti, nel momento in cui un genitore rinuncia all’asse ereditario del de cuius, subentrano per rappresentanza i figli nella quota ereditaria (di conseguenza le passività graveranno su di essi). L’istituto della rappresentazione secondo cui, il discendente (rappresentante) è chiamato a succedere in luogo dell’ascendente (rappresentato) che non voglia o non possa accettare l’eredità. Difatti, lo scopo della rappresentazione è quello di evitare che i figli, ai quali perverrebbero i beni che il loro ascendente abbia ereditato dal loro avo debbano perdere tali beni qualora l’ascendente non partecipi all’eredità del proprio genitore. Scopo, dunque, è quello di tutelare la famiglia del rappresentato.

Dunque, cosa succede se il genitore, con figli minori, rinuncia all’eredità del de cuius?

A tal proposito la legge stabilisce a norma dell’Art. 320 c.p.c. che: “i genitori possono compiere degli atti di ordinaria amministrazione in nome e per conto dei figli…”, per cui si stabilisce che la rinuncia all’eredità da parte del genitore debba avvenire per necessità o utilità evidente del minore e la sussistenza di queste condizioni deve essere verificata dal giudice.

Quale è il procedimento per la rinuncia all’eredità del minore?

Secondo la legge, i minori sono soggetti incapaci  di compiere determinati atti giuridici (art. 2 c.c.) per farlo necessitano di altri soggetti maggiorenni che li rappresentano (genitori, chi ne esercita la potestà genitoriale, curatori speciali e tutori).

Dunque, il genitore che con figli minori ha rinunciato l’eredità, quest’ultimo subentra per rappresentanza nel rapporto di successione del de cuius, per cui il genitore affinché l’asse ereditario gravato prevalentemente da debiti non passi al figlio dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice. In particolare bisogna presentare un ricorso presso il Giudice Tutelare competente territorialmente, ovvero il giudice del luogo in cui il minore ha sede dei suoi interessi principali. Al ricorso bisognerà allegare:

  • La documentazione ove si palesa la circostanza che non sono presenti attivi;
  • La documentazione attestante la presenza dell’asse ereditario di passività (debiti- certificati, visure ipotecarie, passività presso Equitalia, estratti di conti bancari).

Tale documentazione è necessaria poiché va a giustificare la richiesta di rinuncia all’eredità per il minore. L’utilità è apprezzata soprattutto sul piano economico: il giudice tutelare deve guardare all’interesse del minore, che dall’eredità potrebbe trarre vantaggio economico; viceversa, una eredità passiva potrebbe esporlo ad un rischio di perdita.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 21456/2017) la possibilità per il legale rappresentante, in assenza di solleciti, di “rimanere inerte” e lasciare così il minore la possibilità di rinunciare una volta diventato maggiorenne (entro un anno dal compimento della maggiore età). Questo perché i debiti del defunto si estinguono solo decorsi dieci anni, di conseguenza, redigere l’inventario, redigere l’inventario sarà garanzia per l’erede minorenne.

Dunque, l’autorizzazione per effettuare la rinuncia all’eredità del minore deve essere chiesa dai genitori o dal tutore del minore presso il Giudice Tutelare del Tribunale competente (luogo di residenza del minore) attraverso un ricorso ove devono essere indicati i motivi che giustificano la necessità o utilità della rinuncia del minore. Al ricorso, come sopra descritto, deve essere allegata la documentazione che provi la condizione di erede del soggetto minore ed il rapporto di tutela o genitorialità tra il minore e chi presenta il ricorso, altresì, necessità allegare la documentazione che giustifichi i motivi della rinuncia (l’esistenza di passività o motivi di ordine non economico che rendono inopportuna l’accettazione).

Insieme al deposito del ricorso è necessario:

  • La nota di iscrizione a ruolo;
  • Marca da bollo;

Difatti, per presentare il ricorso con il quale viene manifestata la propria volontà di rinuncia di eredità di figli minori è opportuno farsi assistere dall’assistenza di un avvocato.

Introdotto il ricorso, non è richiesto l’intervento del pubblico miniestero, salvo che il giudice tutelare ravveda nel procedimento un interesse pubblico. La rinuncia di eredità di minori viene emessa soltanto dopo un’attenta valutazione dei pro e contro, sia patrimoniali che non patrimoniali.

  • SE IL GIUDICE NON DISPONE L’AUTORIZZAZIONE

Difatti, nel caso in cui il Giudice tutelare non dia l’autorizzazione alla rinuncia, contro il provvedimento di quest’ultimo, si potrà effettuare reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c. entro e non oltre 10 giorni dall’emissione della pronuncia del giudice tutelare. Sul reclamo, si pronuncia il Tribunale ordinario in camera di consiglio.

  • SE IL GIUDICE CONCEDE L’AUTORIZZAZIONE

Ottenuta l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore, a questo punto si potrà procedere con la vera e propria rinuncia del minore dell’asse ereditario di rappresentanza.

Per la rinuncia ci si può rivolgere o al notaio;

oppure alla cancelleria del Tribunale territorialmente competente. In tal caso il tribunale competente per questa seconda fase è quello del luogo dove si è aperta la successione, cioè del luogo di ultima residenza del de cuius.

Facciamo un esempio: La successione si è aperta a Torino (dove il defunto ha avuto l’ultima residenza) e il minore vive a Palermo, dovrà dapprima essere chiesta l’autorizzazione al Tribunale di Torino e, successivamente i genitori dovranno depositare la rinuncia all’eredità del minore presso il Tribunale di Palermo.

Al termine delle operazioni il notaio o il cancelliere del tribunale competente registrano la dichiarazioni di rinuncia di eredità di minorenni presso il registro delle successioni ( art. 510 c.c.), sarà richiesto un contributo che varia in relazione alla scelta effettuata.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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