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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ ASSEGNO DI MANTENIMENTO: QUANDO LA REVOCA NEI CONFRONTI DEI FIGLI MAGGIORENNI

L’art. 337 septies I comma c.c. dispone: “il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

Dunque, con tale norma codicistica, il nostro ordinamento dispone che i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli, anche se maggiorenni, finché non autosufficienti economicamente, dall’altro canto l’obbligazione di mantenimento non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età.

Quando cessa o può essere revocato il mantenimento dei figli maggiorenni?

Il diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne può cessare:

  • L’autosufficienza economica. Nel momento in cui il figlio maggiorenne inizia un’attività lavorativa che dimostri il raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa e di conseguenza di una adeguata capacità reddituale. In tal ipotesi, nell’eventuale caso di perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.
  • La colpevole condotta del figlio maggiorenne. In tal caso, la giurisprudenza di legittimità ha escluso il suo diritto al mantenimento qualora il figlio maggiorenne agisca:
  1. con uno stile di vita sgradevole (fatta di eccessi e abusi di varia natura);
  2. con ricerca di lavoro protratta all’infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competente;
  3. con lo status di “studente universitario perenne” senza alcun profitto;
  4. con spirito volontario di rifiutare occasioni di lavoro e/o non si sia presentato ai colloqui di lavoro fissati.
  • Per giustificati motivi sopravvenuti, tale ipotesi, si verifica allorquando dopo lo scioglimento del matrimonio, idonee a mutare le condizioni economico/patrimoniali di entrambi gli ex coniugi (o di uno solo dei due) e che comportino un’alterazione degli equilibri economici che erano stati raggiunti, in sede di divorzio, con il provvedimento del giudice. Facciamo qualche esempio, riduzione e/o incremento reddituale del coniuge beneficiario dell’assegno oppure nuova convivenza del beneficiario e di conseguenza incremento del nucleo familiare.

Dunque la cessione dell’obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa allorquando il genitore obbligato provi la raggiunta indipendenza economica del figlio  il quale, mediante un’attività lavorativa stabile, continuativa con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, è in grado di provvedere  direttamente alle proprie esigenze.

A tal proposito la Corte di Cassazione con una recente sentenza n. 358/2023 ha stabilito che: “resta fermo l’obbligo di mantenimento dei figli non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacitò, inclinazioni e aspirazioni”.

Gli Ermellini sono arrivati a questa soluzione sulla base di una vicenda giuridica, secondo cui, l’assegno di mantenimento va revocato alla figlia quarantenne. Nel caso di specie, il padre non aveva provveduto al mantenimento della figlia quando la stessa era piccola, visto che il rapporto di filiazione veniva accertato solamente al compimento dell’età di trentasei anni. Altresì la Corte disponeva che l’età della figlia non giustifica il mantenimento senza limiti di tempo, anche perché la stessa non si è mai impegnata nella costruzione di un progetto di vita proprio sia formativo sia lavorativo. Dunque l’assegno di mantenimento andava revocato.

Si può chiedere la modifica del provvedimento di mantenimento a favore del figlio maggiorenne? Se la risposta è positiva, il provvedimento vale per il futuro oppure si può chiedere la revoca con efficacia retroattiva, accettando che il mantenimento non è dovuto dal momento dell’indipendenza economica, e chiedendo di conseguenza la restituzione per il periodo non dovuto?

A dare una risposta a tale interrogativo, interviene la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 32914/2022 affermando che: “ che la revoca del mantenimento può avere efficacia retroattiva, comportando il diritto di non pagare più il mantenimento dalla indipendenza economica dei figli o di avere la restituzione di quanto percepito dopo tale momento in mala fede dall’altro coniuge”. Con tale pronuncia gli Ermellini palesano, poiché i procedimenti modifica attivati dall’ex- coniuge debitore, a fronte della intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne, il cui assegno di mantenimento è stato versato nelle mani dell’altro coniuge, si ammette la retroattività della modifica in diminuzione  o esclusione dell’assegno versato, in questo modo, poiché il versamento di un assegno divenuto “senza causa” si estende la retroattività fino al tempo della raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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