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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ SERVITU’ DI PASSAGGIO TRA FONDI AGRICOLI

 

Cosa è una servitù di passaggio?

La definizione della servitù è fornita direttamente dalla legge (Titolo VI del Libro III c.c.), la quale definisce servitù di passaggio quel diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo di passare su un fondo altri per accedere al proprio. Dunque, il diritto di servitù costituisce un peso a carico del fondo altri “fondo servente” per l’utilità del “fondo dominante”.

Esistono diversi modi per classificare la servitù di passaggio:

  • Servitù volontarie: quel diritto reale di godimento stipulato tra privati mediante contratto;
  • Servitù coattive: si realizza nel caso in cui i titolari di due fondi vicini che, in mancanza di un accordo formale, chiedono l’intervento giudiziario, al fine di poter decidere se esistono presupposti per l’istituzione di un diritto di passaggio per riconoscere l’esistenza del diritto di godimento e chi sia il possesso del fondo servente riconosce un’indennità;
  • Servitù positive e/o negative: quando il proprietario del fondo servente deve reggere l’attività del fondo dominante;
  • Servitù apparenti e non apparenti: sono quelle servitù nelle quali necessita o meno l’utilità o il corrispondente peso di opere visibili e permanenti ovviamente funzionali all’utilità del fondo dominante ed espressione del peso che grava sul fondo servente;
  • Servitù continue e discontinue: sono quelle servitù per la quale è necessaria e/o non dovuta l’attività umana.

Facciamo un esempio: Il nostro vicino di casa decide di realizzare una strada privata che permette l’accesso all’interno della sua proprietà, ma sfortunatamente questa strada risulta l’unico punto di passaggio utile per raggiungere le terre e/o abitazioni del vicinato. La domanda che ci si pone è la seguente: Il proprietario del fondo servente può decidere di chiudere e/o impedire il passaggio?

  • A questa domanda risponde direttamente la legge, secondo cui, il titolare di un fondo gravato da servitù è libero di chiudere il passaggio con una recinzione o un cancello, in modo da rendere più sicura la proprietà, lasciando la possibilità di garantire e non di ostacolare il transito al titolare del fondo vicino.
  • Le norme di riferimento sono l’art. 841 c.c. e la norma all’art. 1067 c.c., ove esplicano la possibilità del titolare del fondo servente di chiudere la sua proprietà, senza ostacolare l’accesso a chi ha un diritto di servitù di passaggio, nonché il divieto di aggravare o diminuire l’esercizio della servitù.

La servitù di passaggio impone limiti al diritto di proprietà?

La legge è molto chiara sul punto, difatti, dalla stessa definizione del diritto reale di godimento, si palesa che, la servitù di passaggio grava sul fondo di proprietà di una persona diversa rispetto a quella che beneficerà della servitù, per ciò ha dei limiti:

  • Il proprietario del fondo servente non può impedire l’esercizio del diritto del vicino di poter passare per la sua proprietà, né può aggravarlo, rendendolo oltre modo difficoltoso (classico esempio: chiudere il passaggio con un cancello automatico senza consegnare le chiavi oppure piantando alberi e piante ecc…).
  • Istallazione dispositivi informatici/elettronici che possano inibire l’uso del passaggio al proprietario del fondo dominante.

La norma è interamente disciplinata dalla legge, la quale vieta espressamente al proprietario del fondo servente di compiere alcuna azione che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a rendere oltre modo gravoso.

Difatti, nel caso in cui tale obbligo venisse violato, la parte lesa può direttamente agire in giudizio, presso il Tribunale territorialmente competente, al fine di ottenere il ripristino dello stato dei luoghi oltre l’eventuale danno patito dal proprietario.

Il diritto di servitù si può acquistare per usucapione?

Le servitù predali, generalmente la servitù di passaggio, si può costituire mediante usucapione nei seguenti modi:

  • A norma dell’art. 1158 c.c. esercitando il possesso continuato per vent’anni;
  • A norma dell’art. 1159 c.c. per usucapione abbreviata decennale se la servitù è stata concessa da soggetto diverso dal proprietario del fondo servente ad un altro che la ha acquistata in buona fede ed in forza di altro titolo idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato trascritto;
  • Secondo i requisiti necessari all’esercizio del possesso:
    1. Esercizio della servitù deve avvenire mediante utilizzo di opere visibili e permanenti in modo continuato nel tempo;
    2. La visibilità dell’opera serve a escludere l’esercizio del possesso clandestino e la permanenza permette di esprimere il vero senso della servitù in modo stabile all’utilizzo del fondo;
    3. L’attività sul fondo servente deve corrispondere e manifestamente mostrare l’esercizio della servitù.

Dunque, l’acquisto delle servitù per usucapione si ha in presenta di un requisito fondamentale “corpus possessionis” ovvero quella relazione materiale che si instaura tra il possessore e il bene e che lo fa apparire come titolare di un diritto reale sul quel bene. La Cassazione con sentenza n. 1048/1998 ha affermato che: “il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitù, nel caso di modifica dell’opera per il suo esercizio rispetto ad altro precedente decorre all’effettua trasformazione”.

La servitù di passaggio si può estinguere?

La legge, dice di Si, ovvero che in alcune ipotesi determinate il diritto di servitù, può decadere. Quando:

  • Il diritto di passaggio è sancito mediante contratto tra le parti, secondo cui le parti di comune accordo possono fissare una data di scadenza per il quale, al sopraggiungere di tale termine, decadrà il diritto;
  • Quando il proprietario del fondo dominante rinuncia di sua volontà al proprio diritto di passaggio;
  • Tramite sentenza si accerta che la servitù di passaggio non è più necessaria;
  • A norma dell’art. 1072 c.c. la medesima persona diventi proprietaria sia del fondo dominante sia del fondo servente;
  • Infine, quando il diritto di passaggio da parte del proprietario del fondo dominante non viene più esercitato per almeno vent’anni.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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