Arte e CulturaL'Avvocato del MartedìPrimo Piano

L’Avvocato del Martedì_ Diritto Bancario: Segnalazioni in “Black List”: cosa sono e quali rimedi esistono?

                       Avvocato Francesca Paola Quartararo 

(di F. P. QUARTARARO)  La rubrica settimanale “L’avvocato del Martedì”.

Oggi in collaborazione con il Dott. Francesco Paolo Rigano.

In una società sempre più frenetica e in evoluzione, sempre maggiori sono le richieste di accesso al credito da parte dei privati, i quali chiedono a Banche o altri Istituti Finanziari la concessione di mutui o prestiti, per far fronte ai propri bisogni, per finanziare un investimento o anche solo per concedersi un regalo. La crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, l’aumento del costo della vita e la disoccupazione dilagante, però, hanno fatto in modo che sempre più spesso chi ha ottenuto l’accesso al credito, nelle more non riesca più ad adempiere regolarmente al pagamento delle rate mensili, sempre più onerose, finendo, nei casi più estremi, ad interrompere del tutto tali pagamenti rateali. In questo caso, nel gergo comune si diventa c.d. “cattivi pagatori” attraverso la segnalazione in “black list”. Questa affermazione, in realtà, è vera solo in parte, quindi occorre analizzarla dettagliatamente.

Cosa sono le c.d. “black lists”?

Si tratta dei SIC “Sistemi di Informazioni Creditizie” ovverosia di Banche Dati Finanziarie gestite da società private, nelle quali vengono raccolti tutti i dati relativi alle richieste di accesso al credito e i rapporti finanziari che riguardano i soggetti privati. Pertanto, non vi sono inseriti solo i dati negativi, cioè i dati relativi ai ritardi di pagamento o ai mancati rimborsi dei crediti ottenuti, ma anche e soprattutto i dati positivi, cioè i dati relativi agli obblighi creditizi regolarmente adempiuti. Le Banche e gli Istituti Finanziari hanno l’obbligo di segnalare ai SIC ogni nuova richiesta di accesso al credito (mutuo, prestito, carta di credito) e periodicamente devono aggiornare tali segnalazioni, comunicando la regolarità dei pagamenti o eventuali ritardi. Da ciò deriva la differenza comune tra “buon pagatore”, in altri termini chi ha solo segnalazioni positive poiché ha costantemente adempiuto ai propri obblighi creditizi di pagamenti rateali, e “cattivo pagatore”, chi invece ha adempiuto a tali obblighi con ritardo o non ha rimborsato il credito ottenuto.

Quali società private gestiscono i SIC?

In Italia sono quattro le società private che gestiscono i SIC:

  • CRIF;
  • CTC;
  • Experian;
  • La Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia.

Queste società sono pertanto Gestori di un proprio sistema di informazioni creditizie (SIC) di tipo positivo e negativo. Ciascun Gestore cura i rapporti con una serie di Consorziati fra le diverse Banche o altri Istituti Finanziari presenti nel territorio, denominati Partecipanti al SIC. La loro funzione è curare un servizio informativo per la prevenzione dei rischi di credito e di frode, il marketing e la protezione dei dati di aziende e consumatori.

A cosa servono i SIC? Quali sono le conseguenze di una segnalazione negativa?

Le informazioni creditizie raccolte in tali sistemi vengono utilizzate dalle Banche e dagli altri Istituti Finanziari durante la fase di analisi delle richieste di accesso al credito. In altri termini, prima di concedere un prestito personale ad un privato, persona fisica o persona giuridica, gli Istituti di Credito prendono visione dei dati contenuti nei SIC relativi a tale soggetto: l’accesso al credito sarà consentito nel caso in cui siano presenti esclusivamente dati positivi, mentre sarà negato qualora vi siano segnalazioni negative. Pertanto tali Sistemi di Informazioni Creditizie costituiscono un sistema di scambio dati virtuale tra gli Istituti di Credito: ogni Istituto segnala i dati relativi ai propri clienti affinché gli altri Istituti li acquisiscano e, a propria volta, acquisisce i dati relativi ai clienti degli altri Istituti. In tal modo, si evita di concedere un prestito a soggetti per i quali sussiste il rischio di un mancato rimborso dello stesso.

Chi può richiedere l’accesso ai SIC?

Ciascun privato può avere accesso alle informazioni creditizie presenti nei SIC relative al proprio nome. In particolare, possono fruire di tale servizio:

  • le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore o erede;
  • le persone giuridiche, quali società, associazioni, enti e organismi, i cui dati possono essere richiesti da: il legale rappresentante, il curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui compete la rappresentanza delle società, il soggetto munito di “procura generale” o “procura speciale” e il difensore legale munito di “procura alle liti” nonché i soci di srl e i soci illimitatamente responsabili (per le società di persone), che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società.

L’accesso ad ogni SIC si ottiene mediante una richiesta scritta e firmata dal richiedente, la quale va inoltrata al relativo Gestore, attraverso diverse modalità che variano in relazione a ciascuna delle quattro società. I costi di accesso sono variabili. Pertanto è sempre consigliabile, ai fini dell’accesso alle Banchi Dati Finanziarie, rivolgersi ad un esperto, quale un avvocato o un agente finanziario.

E’ previsto un sistema di vigilanza circa la corretta gestione e il buon funzionamento dei SIC?

Assolutamente SI. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, c.d. Garante per la Privacy, è l’organo predisposto alla vigilanza circa la corretta gestione e il buon funzionamento dei SIC. A tal fine, ha emanato il “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, con Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall’errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56, il quale enuncia le linee guida che devono essere rispettate nella gestione dei SIC. Il Garante inoltre si è preoccupato di indicare la corretta procedura che gli Istituti Finanziari devono rispettare con riguardo alle segnalazioni ai SIC, nonché varie regole di condotta che le società che li gestiscono sono obbligate a rispettare, a tutela dei consumatori. Qualora si dovessero ravvisare delle violazioni da parte dei gestori o dei loro partecipanti, si può sempre promuovere un ricorso al Garante per la Privacy a tutela dei propri diritti, con la possibilità di farsi assistere, in tal caso, da un legale.

E’ possibile cancellare le segnalazioni contenute nei SIC?

E’ sempre possibile chiedere la cancellazione dei dati positivi, cioè delle informazioni sui finanziamenti che sono stati regolarmente rimborsati, attraverso una istanza di revoca parziale del consenso al trattamento dei dati personali inoltrata alla società che gestisce il SIC interessato. La cancellazione dei dati positivi avviene entro 90 giorni dalla richiesta, come previsto dell’art. 6, co. 7 del cit. Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi.

Per quanto concerne i dati negativi la cancellazione non è sempre agevole, quando:

  1. La cancellazione dei dati negativi può essere ottenuta qualora si ritenga che i dati non siano trattati in conformità alla normativa (il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi) o che l’istituto di credito non li abbia segnalati correttamente. In tal caso è un diritto del consumatore richiedere la rettifica o la cancellazione dei  propri dati dal SIC.
  2. Altresì si può richiedere la cancellazione dei dati negativi in caso di mancato rispetto della procedura di segnalazione di tali dati prevista dalla normativa.

Nel caso in cui il privato non riceva alcun tipo di avviso da parte della Banca o dell’Istituto Finanziario in relazione alla propria segnalazione nelle Banche Dati Finanziarie, tale segnalazione non può che ritenersi viziata per violazione della relativa procedura ai sensi del cit. art. 4 co. 7. Tale violazione fa sorgere in seno al consumatore il diritto ad ottenere la cancellazione della segnalazione negativa.

  1. Nel caso in cui, infine, i dati negativi siano corretti e non siano riscontrabili violazioni con riguardo alla procedura di segnalazione, questi saranno conservati nei SIC sino al termine previsto dall’art. 3 co. 2 del cit. Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi. I termini variano in relazione alla tipologia di accesso al credito, alla gravità e alla quantità dei ritardi e alla eventuale regolarizzazione degli stessi. Alla scadenza del termine, i dati dovrebbero essere cancellati automaticamente dai SIC. Questo, però, non accade mai, vista la mole di informazioni da gestire. Pertanto è necessaria un’apposita richiesta di cancellazione da inoltrare al Gestore del SIC.

Per quanto concerne la cancellazione dalle Banche Dati Finanziarie è comunque sempre consigliabile farsi assistere da un legale.

Per tutte le informazioni necessarie consulta il sito web: www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

Articoli Correlati

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com