L'Avvocato del MartedìPrimo PianoRubriche

RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ DIVORZIO: REQUISITI E REVOCA PER L’ASSEGNO DI DIVORZIO.

Il divorzio estingue il dovere di assistenza materiale tra i coniugi in quanto scioglie il vincolo matrimoniale ed i diritti e doveri che sorgono dall’unione (civile e/o religiosa).

Cosa è l’assegno di divorzio?

L’assegno divorzile è un onere/obbligo di uno dei coniugi a favore dell’altro, dovuto a seguito di sentenza di divorzio, di corrispondere periodicamente un contributo di natura economica all’altro coniuge in presenza di determinati presupposti. La disciplina dell’assegno divorzile è contenuta dall’art. 5  comma 6 legge divorzio n. 898/1970.

La legge stabilisce quali sono i presupposti affinché si possa erogare l’assegno divorzile, secondo l’art. 5 comma 6 dispone: “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.

Quali sono i presupposti?

Il Tribunale sulla base della legge di divorzio  898/1970 e su quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria si stabilisce che l’assegno di divorzio deve essere valutato su diversi aspetti:

  • Comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi;
  • Verifica del coniuge/richiedente se è privo di “mezzi adeguati” o “impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive”;
  • Del contributo che coniuge/richiedente ha apportato al nucleo familiare e al patrimonio;
  • Il nesso di causalità tra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione del richiedente al momento del divorzio;
  • Le condizioni economiche e personali del coniuge richiedente;
  • Durata del vincolo matrimoniale;
  • Ai fini del calcolo dell’assegno di divorzio, tenere in considerazione la sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa.

 Quando è possibile la revoca dell’assegno divorzile?

Assolutamente Si. Si può ottenere una riduzione e/o la revoca dell’assegno divorzile in presenza di un “fatto nuovo sopravvenuto” e/o quando vengono meno i presupposti che ne motivano la corresponsione.

L’art. 5 comma 10 legge 898/1970 prevede che il diritto all’assegno di divorzio cessi con il passaggio dell’avente diritto a nuove nozze.

Tuttavia la giurisprudenza ha annoverato altre cause che possono portare alla perdita dell’assegno quali:

  • Convivenza di fatto (duratura e stabile);
  • Il reddito di cittadinanza;
  • Quando il richiedente/beneficiario non si trova più nello stato di bisogno;
  • La riduzione reddituale dell’ex-coniuge obbligato a versare l’assegno divorzile;
  • L’autonomia reddituale dell’ex- coniuge che riceve il beneficio;

La revoca dell’assegno divorzile opera ex nunc (non ha effetto retroattivo), per cui non è idonea ad elidere il pregresso (le somme versate retroattive) né il correlato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto (ex art. 12 bis- l. 898/1970), il quale deve essere riconosciuto all’ex-coniuge il 40% del TFR (trattamento di fine rapporto) percepito dall’altro coniuge dopo la sentenza di divorzio nell’ipotesi in cui la domanda di attribuzione della quota venga avanzata dopo la revoca del contributo periodico (Cass. Civ. sez. I n. 4499 del 19/02/2021).

  • Ex coniuge riceve una cospicua eredità paterna;

Nel caso di una cospicua eredità, tale situazione deve essere considerata quale mutamento positivo della situazione economica del beneficiario. Difatti, in tale ipotesi, la giurisprudenza maggioritaria ha espletato che il riconoscimento dell’assegno divorzile si tradurrebbe in mero “surplus reddituale” non dovuto e, dunque, per evitare tale conseguenza si rientra tra i casi di revoca dell’assegno di divorzio.

  • L’ex-coniuge si presta come garante del nuovo partner per il pagamento del canone di locazione. In tale ipotesi, la giurisprudenza maggioritaria ( civile sez. VI n. 12355/2021) ha affermato che: “la fideiussione prestata da parte del terzo che garantisce il diritto abitativo della donna è chiaro sintomo di un progetto di vita comune”.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

Articoli Correlati

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com