L'Avvocato del MartedìPrimo PianoRubriche

RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO COME TUTELARSI

 

Il pignoramento dello stipendio è un atto formale previsto dal nostro ordinamento “pignoramento presso terzi” che rientra nel procedimento esecutivo che coinvolge un soggetto terzo nel pagamento delle somme di cui il contribuente risulta debitore.

Per cui lo stipendio può essere pignorato nei limiti stabili dalla legge. Il minimo vitale per poter condurre una vita dignitosa è garantito al debitore, il che vuol dire, esiste un limite oltre il quale il pignoramento dello stipendio non è consentito per legge. Difatti, la legge palesa: “…lo stipendio non può essere pignorato oltre il limite 1/5. Questo calcolo deve essere effettuato sull’importo netto e non  su quello lordo”.

Quando può essere pignorato lo stipendio?

Pignorare lo stipendio è una delle forme di pignoramento previsto dal Codice di procedura Civile all’art. 543 c.c. e che può essere attivato dai creditori in caso di insolvenza del debitore. Tutti i creditori possono attivare la procedura di pignoramento dello stipendio presso terzi, non solo le banche ma anche l’Agenzia delle Entrate, fornitori e gli ex coniugi per alimenti non pagati ecc…

Tutti i beni/crediti del debitore sono pignorabili?

Assolutamente no, difatti, sono impignorabili i seguenti beni:

  1. a) i crediti aventi come oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattia o funerale da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;

b)i crediti alimentari.

A differenza del pignoramento della pensione e assegno della NASPI, per il pignoramento dello stipendio non esiste un limite minimo impignorabile, salvo i limiti di pignoramento previsti per legge. Difatti, la legge stabilisce un limite di pignorabilità dello stipendio pari ad un quinto del totale del netto mensile (classico esempio scolastico su uno stipendio di € 1.000,00 sarà pignorabile solamente la quota di € 200,00). Vi sono casi in cui la quota pignorata può essere diversa:

  • Il 30% nel caso in cui il pignoramento è originario da crediti alimentari (si pensi agli assegni di mantenimento per i figli mai versati);
  • Se invece il creditore è l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto ad altri limiti – precisamente:
  • Pignoramento 1/10 dello stipendio se l’importo mensile non supera € 2.500,00:
  • Pignoramento 1/7 dello stipendio se l’importo mensile non supera € 5.000,00;
  • Pignoramento 1/5 dello stipendio se l’importo mensile è supera € 5.000,00.
  • Stesso trattamento subisce il pignoramento del TFR (trattamento di fine rapporto), dunque, se un creditore pignora lo stipendio e vengono versate al dipendente quote del TFR queste verranno pignorate per la stessa percentuale dello stipendio.

Sussiste la possibilità di più pignoramenti?

Assolutamente Si. La legge prevede che lo stipendio venga pignorato più volte da diversi creditori ed in tal caso, devono seguire le norme generali sulla procedura esecutiva secondo cui, il Giudice dell’esecuzione avrà cura disporre l’assegnazione del quinto dello stipendio “in coda” ovverosia solamente dopo la soddisfazione del primo creditore. Infatti, se tutte le cause del debito sono diverse, è possibile il concorso di più pignoramenti, rispettando il limite previsto per legge e, dunque, che il 50% dello stipendio rimanga al lavoratore. In questi casi, sarà il giudice che dovrà autorizzare l’assegnazione delle somme accodandole, quindi una dietro l’altra.

Questa regola non vale quando i crediti che originano il pignoramento dello stipendio sono di natura diversa, in questo caso, possono coesistere più pignoramenti. In quest’ultima ipotesi i crediti vengono suddivisi in diverse categorie:

  • Crediti privati;
  • Crediti per tasse o altre somme dovute allo stato;
  • Crediti per alimenti.

Nel caso in cui si avviano contemporaneamente pignoramenti per crediti di natura diversa, il pignoramento dei due può avvenire contemporaneamente, superando il limite del 1/5 ma a condizione che la somma di tali pignoramenti non superi mai metà dello stipendio.

Come opporsi dal pignoramento dello stipendio?

Per fare opposizione al pignoramento dello stipendio, bisogna affidarsi ad un bravo e specializzato professionista della materia.

Per fare opposizione al pignoramento bisogna analizzare la sussistenza di Vizi Formali e Vizi sostanziali, vediamo nello specifico:

  • Vizi Formali: il pignoramento supera i limiti consentiti dalla legge. Classico esempio: “non ho ricevuto l’atto di precetto che è condizione necessaria per il pignoramento” oppure “il diritto di credito è caduto in prescrizione” oppure “il credito non è stato quantificato correttamente ci sono errori in tutto o in parte di calcolo” oppure “il pignoramento è nullo ed illegittimo per mancata indicazione dei tutolo per i quali è dovuta la somma” ecc…
  • Vizi sostanziali: Quando il creditore agisce in forza di una sentenza o di altro provvedimento del giudice. Un classico esempio quando il creditore ha una cambiala, un assegno, un rogito di mutuo è possibile sollevare opposizione nel merito del credito sostenendo che, il contratto di mutuo prevede interessi usurai e/o anatocistici ecc…

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

Articoli Correlati

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com