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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ NUOVE REGOLE IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

La Riforma Cartabia (legge n. 206/2021) dal nome del Ministro Cartabia – ha rivoluzionato il processo civile nonché le norme di diritto processuale rendendolo all’avanguardia con i tempi attraverso un impianto giuridico – tecnico efficiente, snello e decisamente più celere.

Un impronta innovativa è il nuovo Titolo IV bis rubricato: “norme per il procedimento in materia di persone, minori e famiglie”, con la quale è stato introdotto un rito unico per i procedimenti in materia di persone, minore e famiglie di competenza del Tribunale Ordinario, Tribunale dei Minorenni e del Giudice Tutelare, ad esclusione tuttavia, di alcuni procedimenti per le dichiarazioni adottabilità, quelle sulle adozioni dei minorenni e quelle di competenza delle sezioni specializzate sull’immigrazione. Dunque, entro il 2024 entrerà in vigore il Tribunale della famiglia (Tribunale Unico per le persone, minori e le famiglie) che gestirà anche i procedimenti di separazione e divorzio.

Quali sono le novità in materia di separazione e divorzio?

_ INTRODUZUINE RITO UNICO – ABOLIZIONE DELLA FASE PRESIDENZIALE

Il rito unico – con il quale supera la frammentazione finora vigente – sarà possibile a norma dell’art. 473 bis.49  “cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Dal 1 marzo 2023 sarà possibile per ottenere il divorzio predisporre una domanda cumulativa senza più chiedere dapprima una fase per la separazione ed ulteriore fase per il divorzio.

Questo non significa però che, la separazione viene abolita, la quale continua ad esistere, ma semplicemente che i tempi per ottenere la separazione e il divorzio si sono velocizzati.

Difatti, a seguito di domanda cumulativa (divorzio contestualmente alla domanda di separazione), entro 90 giorni – decorrenti dal deposito del ricorso – viene fissata l’udienza di comparizione  dove i coniugi devono presentarsi personalmente davanti al Giudice.

Affinché il Giudice nella stessa udienza possa pronunciarsi sulla domanda cumulativa è necessario la presenza di alcuni requisiti:

  • Omologa di separazione o la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza dal giudice, senza dover attendere la conclusione della causa;
  • Dalla separazione siano trascorsi 6 mesi e/o 12 mesi (consensuale e/o giudiziale) e, durante tale periodo i coniugi devono vivere separatamente in residenze e/o domicili diversi.
  • La competenza per territorio quella della residenza o di domicilio dell’uno o dell’altra parte, in linea con il criterio generale dell’art. 473 bis.11 c.p.c., considerando che i figli minori della coppia risiederanno o avranno domicilio presso l’uno o l’altra parte.
  • Lo svolgimento della causa, non sarà più “bifasica” la prima comparizione davanti al Presidente poi davanti al giudice istruttore, con la nuova riforma, viene eliminata l’udienza presidenziale.
  • I procedimenti di separazione e divorzio contenziosi saranno caratterizzati da atti introduttivi quale il “Ricorso” deve contenere chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui l’atto di fonda nonché documenti relativi alla disponibilità reddituale e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
  • Rispetto al modello processuale delineato dall’art. 711 c.p.c. (si conclude con il decreto di omologa), il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti; scelta, questa, condizionata dalla natura costitutiva della pronuncia di divorzio (Cass. civile sez.n. 21425/2022).

La riforma Cartabia, il nuovo rito con domanda cumulativa di divorzio e separazione si rende più celere, snello nonché efficiente poiché permette:

  • di fissare l’udienza entro 90 giorni dal deposito del ricorso;
  • dopo la notifica del ricorso da parte del ricorrente insieme al decreto di fissazione d’udienza al coniuge convenuto, le parti dovranno depositare – prima dell’udienza – ulteriori atti per precisare le loro richieste e le istanze istruttorie.
  • La fase della verifica preliminare del Giudice (fase che ha permesso alla riforma di eliminare la fase presidenziale e poi la fase istruttoria).
  • Alla prima udienza, il Giudice Istruttore, dopo aver preso visione degli atti e documenti, cerca di trovare un accordo e far conciliare i coniugi, se le parti non si mettono d’accordo il Giudice istruttore potrà:
  1. Pronunciarsi immediatamente sulle questioni preliminari: quali provvedimenti provvisori ed urgenti, i quali sono esecutivi durante lo svolgimento della causa e sono sempre modificabili, revocabili o appellabili;
  2. Pronunciarsi sulla fase istruttoria;
  3. Infine pronunciando sentenza (prima della riforma Cartabia – decreto di Omologa).

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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