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Sicilia. Giustizia contabile: nessuna spesa inutile, nessun danno erariale provocò l’ex presidente Ardizzone

La Procura aveva avviato nei suoi riguardi un’istruttoria “al buio” ed “a strascico”

Ardizzone difeso dall‘Avvocato Giampiero D’Alia può finalmente chiudere una vicenza  che ha in qualche modo destabilizzato un uomo delle istituzioni che fin dal primo momento ha dichiarato la leggittimità del suo “operato”.

Leggendo le carte e la sentenza definitiva appare chiaro che nei confronti dell‘ex presidente dell’ARS Giovanni Ardizzone la Procura agì in palese violazione dei principi contenuti nell’art. 51 del Codice di Giustizia Contabile.

Con questa sentenza che assolve il presidente Ardizzone, nasce un “precedente” che si aggiungerà all’attuale giurisprudenza in ambito della giustizia Contabile.

Ad Ardizzione abbiamo richiesto una dichiarazione, ma nulla di fatto.

Riteniamo dunnque di riportare in questo stralcio i punti salienti della sentenza stessa che certamente ci restituisce giustizia.

“All’esito di tale vaglio, il P.M. è pervenuto alla conclusione che degli  incarichi di consulenza conferiti dall’Ardizzone durante il quinquennio 2013/2017, che erano stati, tutti indistintamente, oggetto di
contestazione nell’invito a dedurre (in quanto ritenuti, di per sé, generici ed inutili, sulla scorta della mera disamina dei dati descrittivi sinteticamente riportati nei moduli di comunicazione, trasmessi alla
Procura, in risposta alla richiesta istruttoria riguardante tutti i  componenti del Consiglio di Presidenza, dal Segretario Generale dell’A.R.S.), varie consulenze, comportanti una spesa complessiva di € 169.824,22, risultavano pienamente giustificate ed utili mentre le altre, comportanti una spesa complessiva di € 161.098,98,
apparivano, invece, inutili e, quindi, foriere di danno erariale.

A fronte di tale “modus operandi”, va rammentato che l’Ardizzone aveva eccepito nel corso del giudizio di primo grado ed ha ribadito in sede d’appello che la Procura, originariamente priva di qualsiasi elemento da cui poter ragionevolmente desumere la sussistenza di profili di responsabilità a suo carico, aveva sostanzialmente avviato nei suoi riguardi un’istruttoria “al buio” ed “a strascico”, con conseguente palese violazione dei principi contenuti nell’art. 51 del Codice di Giustizia Contabile.

Orbene, ad avviso del Collegio Giudicante, al fine di verificare la
fondatezza o meno della doglianza prospettata dall’Ardizzone
avverso il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato tale
eccezione, debbono, preliminarmente, riepilogarsi i fondamentali
principii che erano stati, a suo tempo, elaborati dalla Corte
Costituzionale (v. le sentenze nn. 104/1989, 209/1994, 100/1995 e
n.337/2005), secondo cui:
“L’ampio potere istruttorio di cui dispone la Procura della Corte dei
Conti dev’essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che
facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari od
amministratori configuranti illeciti produttivi di danno erariale e
dev’essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente
individuabili, di modo che l’attività del Procuratore, cui tali richieste
ineriscono, non possa essere considerata come un’impropria attività
di controllo generalizzata e permanente”;

In conclusione:

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunziando:
in accoglimento del gravame proposto da Ardizzone Giovanni, annulla la sentenza n.167/2020, emessa dalla Sezione di primo grado in data 17.4.2020;
conseguentemente, dichiara “assorbita” ogni ulteriore questione prospettata sia nell’appello dell’Ardizzone che in quello della Procura regionale;
liquida in complessivi € 6.000,00, da maggiorarsi degli accessori di legge (spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A), le spese di difesa, relative ad entrambi i gradi di giudizio, in favore dell’Ardizzone, ponendole a carico dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 giugno 2021.

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