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L’Avvocato del Martedì_ SEPARAZIONE DEI CONIUGI: QUANDO VA LASCIATA LA CASA CONIUGALE DI PROPRIETA’ DEI SUOCERI.

Avvocato Francesca Paola Quartararo
  Avvocato Francesca Paola Quartararo

Eccoci, al nostro appuntamento settimanale con L’AVVOCATO DEL MARTEDI’.

Capita spesso, che al figlio, a seguito del matrimonio, riceva in prestito la casa dei genitori perché vi vada a vivere con la moglie e dopo un certo periodo di tempo la coppia si separi. A seguito della separazione l’immobile potrebbe restare alla moglie anche dopo la separazione.

Qual è il rimedio che può utilizzare il suocere per riprendersi la casa del figlio?

COMODATO

Il Comodato, ossia il contratto con cui il proprietario di un immobile concede gratuitamente (salvo diversa pattuizione) l’uso di quest’ultimo a un altro soggetto (di norma un parente) per una specifica finalità. Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito anche se non è esclusa la possibilità di far ricorso a un comodato “modale” o “oneroso” a patto che l’onere imposto non sia di una consistenza tale da far venire meno la natura tipica del contratto.

Esempio: un contratto di comodato ha per oggetto un bene immobile ed alla scadenza il comodatario non intende restituirlo, il comodante dovrà intraprendere un giudizio ordinario per ottenere la restituzione del bene non essendo prevista per il comodato una procedura rapida come ad esempio per le procedura di sfratto nei confronti di locazione.

COMODATO DIVERSE TIPOLIGIE:

  • Se prima del matrimonio si sia stipulato un contratto di comodato a termine di scadenza, dopo la separazione la casa resta alla moglie fino alla naturale scadenza del contratto;

  • Se al prestito della casa non viene specificato uno scopo e un termine per la restituzione della stasa il cosiddetto comodato non precario e risulti di conseguenza, che l’immobile, nelle intensioni delle parti, doveva servire per garantire un tetto alla neo costituita famiglia, in tale ipotesi non è possibile ottenere la restituzione.

Il Tribunale di Aosta (sent. 13/01/2016) ha affermato che “la moglie che voglia chiedere al Giudice l’assegnazione della casa avuta in prestito dai suoceri resta comunque vincolata a dimostrare la volontà dei proprietari di assegnare il bene a residenza familiare, una volontà che non può essere solamente presunta per il fatto che il contratto di comodato sia munito di un termine di scadenza o non indici lo scopo del prestito. Di conseguenza, se non si raggiunge la prova di questa finalità, vale la soluzione più favorevole al comodante (proprietario della casa) quest’ultimo ritorna nella disponibilità del proprio immobile il comodato cessa”.

  • Se il comodato non è a termine ma lo scopo è quello delle esigenze familiari del figlio, l’immobile va restituito anche a semplice richiesta del comodante.

La Cassazione (SS.UU. n. 13603/2004; n. 20448/2014) affermato che il comodato di un bene immobile, espressamente stipulato senza limiti di durata a favore del figlio perché vi vada a vivere con la moglie, è vincolato alle esigenze abitative familiari; il comodante deve quindi concedere l’immobile anche dopo l’eventuale separazione, a meno che non intervenga un suo urgente ed imprevisto bisogno.

Nel caso in cui non sia stato firmato un contratto, il rischio, infatti, è quello di non poter recuperare l’immobile in caso di separazione della giovane coppia.

La C.App. Napoli (Sent. n. 3526/2015) ha stabilito che, tutte le volte in cui l’abitazione viene prestata per esigenze abitative del nuovo nucleo familiare, e quindi al contratto di comodato non viene dato un esplicito termine o non vi sia nessun contratto, nel momento in cui la coppia si separa il Giudice assegna l’immobile alla moglie (quale collocataria dei figli), il proprietario non può esigere la restituzione della casa. Il proprietario, d’altronde, può dimostrare la sopravvenienza di un bisogno urgente ed imprevisto, come ad esempio, l’uso diretto e personale dell’immobile o un deterioramento delle proprie condizioni economiche che giustifichi la restituzione del bene ai fini della vendita o locazione.

Inoltre, un nuovo orientamento della Suprema Corte (Cass. sez. civ. III n. 15986/2010) sul tema del diritto alla permanenza nella casa coniugale, dopo la separazione affermando che:in caso di separazione la nuora deve restituire la casa coniugale, precisando, l’abitazione deve essere restituita ai suoceri, che la concessero, appunto in comodato”.

Quando il suocero non può far valere il suo diritto di proprietà dell’immobile?

Il suocero non può riprendersi la casa del figlio solo se:

  • Sono nati figli e questi sono ancora minori o maggiorenni non autosufficienti da punto di vista economico;

  • L’immobile era stato concesso perché fosse destinato a residenza familiare e, quindi non a “tempo determinato”.

Esistono altri rimedi per tutelare il bene immobile di proprietà del suocero?

Si, il diritto di proprietà.

La Cassazione (sentenza n. 4917/2011) pronunciandosi in favore dei diritti delle abitazioni prestate a figli e nuore (o genitori) e assegnate, dopo la separazione, al genitore che vive con i figli. La suprema Corte ha affermato che “il suocero può riottenere la disponibilità dell’immobile nonostante il Giudice abbia disposto la casa in favore dell’ex nuora, qualora il proprietario dimostri l’assoluta urgenza di riottenerne la disponibilità”. Inoltre, la Cassazione ha precisato che va sempre garantito il diritto del minore, nel caso in cui la coppia non disponesse di una abitazione alternativa, in tal caso ad esempio, potrebbe essere disposta la previsione di un contributo per il canone di locazione per il genitore collocatario.

Tale argomento è una questione “aperta” in giurisprudenza, deve essere valutato singolarmente ogni caso concreto.

Scriveteci il vostro caso, l’Avvocato Francesca Paola Quartararo sarà pronta a rispondere a qualunque perplessità o dubbio nella sezione contatti del sito web: www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

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