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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ BUCHE STRADALI_ COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

La strada presenta diverse anomalie come buche sul manto stradale, macchie d’olio, dissesto sui marciapiedi delle città, dunque sono diversi i pericoli a cui l’utente della strada può andare in contro. Tali casi qualificabili come “danno da insidia”, si configura a determinate condizioni sia in capo alla Pubblica Amministrazione, in qualità di proprietaria del bene demaniale, sia in capo al danneggiato.

Per determinarsi un sinistro/danno da insidia o trabocchetto necessitano alcuni elementi:

  • L’elemento soggettivo della non prevedibilità dell’evento, secondo le regole di diligenza comune (Cass. n. 5989/08);
  • L’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo;
  • Il comportamento dell’utente, necessario a valutare la possibilità di poter ottenere o meno il risarcimento del danno subito, salvo il caso fortuito.

Al fine di configurare un danno da insidia o trabocchetto stradale e, stabilire la responsabilità della P.A. per “danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c.” si deve accettare il – nesso di causalità – tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Per cui graverà sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero “l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta della cosa – Cass. 7963/2012”-, senza dimostrare l’elemento soggettivo, di converso la P.A. al fine di manlevarsi da responsabilità, dovrà provare che l’evento lesivo sia prodotto a seguito del verificarsi di caso fortuito o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l’effettiva possibilità del verificarsi del danno.

Cosa succede in tali casi… Lo scivolone in una buca sul manto stradale , segue, il principio secondo cui il risarcimento non spetta tutte le volte in cui il pericolo può essere previsto ed evitato con un po’ di prudenza si applica non solo al pedone distratto, caduto nella voragine perché non ha utilizzato l’ordinaria diligenza, ma anche tutte le volte in cui il danneggiato conosce bene i luoghi perché limitrofi alla propria abitazione. In linea di massima la giurisprudenza costante ritiene che, “qualora la caduta sia avvenuta in conseguenza di una distrazione o negligenza del soggetto, se anche la strada presenza buche e non è integra, il risarcimento non è dovuto. Il pedone, pertanto, se non dimostra di essere stato diligente non sarà risarcito, nonostante le eventuali pessime condizioni del manto stradale”.

Cosa è il caso fortuito?

La P.A. ha la possibilità di superare la presunzione di colpa dimostrando e dando atto della prova che la situazione di pericolo è stata provocata dagli utenti o è sorta all’improvviso rendendo impossibile un tempestivo evento. Difatti, il caso fortuito è un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall’agire di una persona rendendo impossibile l’adempimento di una obbligazione o di un riconoscimento di una responsabilità. Ragion per cui la P.A. può superare la presunzione di colpa dimostrando che la situazione di pericolo è stata provocata in modo del tutto inaspettato rendendo impossibile, infattibile un tempestivo intervento; dacché il comportamento dell’eventuale danneggiato può avere rilevanza sotto il profilo del concorso di colpa e in alcuni casi integrare ipotesi di caso fortuito.

Altresì, la responsabilità del risarcimento del danno si esclude per la P.A. quando l’infortunio si verifica vicino casa o al lavoro sussistendo in tali casi una presunzione da parte della vittima della conoscenza della strada dissestata e con asperità sul manto stradale. In tali casi non parlare di “insidia o trabocchetto” nella strada, poiché l’utente danneggiato deve superare la “presunzione di conoscenza del pericolo” benché il codice civile stabilisce una responsabilità oggettiva a carico del custode o proprietario della strada (ente locale) per tutti i danni arrecati a terzi, salvo che non fornisca la prova che il fatto si è verificato per caso fortuito.

Come ottenere il risarcimento del danno?

L’art. 2051 c.c. disciplina e stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ah in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, dunque, la norma evidenzia una presunzione generale di responsabilità dell’ente proprietario o del gestore della strada, che le deve custodire in modo da non creare pericoli per gli utenti. Il cittadino che subisce un infortunio da strada per “insidia e/o trabocchetto” al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, deve, provare il nesso di causalità tra buca stradale e il danno fisico subito. Questo significa che spetta a chi subisce il sinistro l’onere della prova.

Di converso, il custode della strada, ovvero la Pubblica Amministrazione, risponde del danno legato alla manutenzione del proprio bene demaniale e/o un’eventuale segnalazione di un problema legato ai dissidi del manto stradale. Difatti, l’art. 14 del Codice della Strada osserva che gli enti proprietari della strada devono garantire la sicurezza e la fruibilità della circolazione tramite:

  • Il controllo tecnico ed efficiente della sicurezza stradale;
  • La manutenzione, la gestione e la pulizia del manto stradale;
  • L’opposizione e la manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
  • La manutenzione e la pulizia straordinaria della strada.

Quando il conducente di un veicolo subisce dei danni sarebbe opportuno:

  • Verificare il sinistro, il luogo preciso e accettarsi della presenza della buca sull’asfalto;
  • Chiamare i vigili urbani e/o la polizia locale per un immediato sopraluogo;
  • Fare fotografie sul luogo del sinistro evidenziando la buca;
  • Registrare i dati anagrafici dei testimoni;
  • Se si tratta di un sinistro riporta danni al mezzo sarà opportuno portare il veicolo presso un proprio fiduciario al fine di verificare l’entità del danno subito, dunque, far predisporre un preventivo;
  • Se sono danni alla persona fisica è opportuno chiamare il 118 con conseguente diagnosi rilasciata dal pronto soccorso.
  • A tal proposito per una valutazione completa del danno è opportuno conservare scontrini, fatture e spese mediche documentate per le lesioni occorse a causa dell’incidente, necessarie al fine di valutare l’eventuale danno biologico subito dal danneggiato.

Per cui al fine di poter ottenere il risarcimento del danno bisogna:

  • Il danneggiato deve subire un effettivo danno;
  • Sussistenza del nesso di causalità tra sinistro e danno subito;
  • Provare il nesso causale tra il comportamento del danneggiato e il danno effettivo;
  • Salvo il caso fortuito.

Il danno da insidia si prescrive?

L’art. 2947 c.c. stabilisce che il danneggiato ha diritto a un risarcimento per danni da causati da busche stradali, quest’ultimo cade in prescrizione dopo 5 anni che decorre da quando l’evento si è verificato.

La negoziazione assistita è obbligatoria in materia di risarcimento del danno da insidia e/o trabocchetto?

Il risarcimento del danno da circolazione di veicolo (e di natanti) è differente dalla controversia relativa ai danni da buca stradale sul rilievo che l’insidia stradale si ricollega alla circolazione soltanto per il tramite di un nesso di occasionalità e non di causalità efficiente. In realtà, il danno è conseguenza dell’omissione nella manutenzione stradale e solo occasionalmente della circolazione stradale. Pertanto, i danni da insidia stradale non rientrano nella negoziazione assistita, riferibile unicamente alla fattispecie di danni derivanti da circolazione stradale dei veicoli.

A tal proposito l’orientamento giurisprudenziale che si è formato in merito alla legge 162/14 in tema di “risarcimento del danno da circolazione di veicolo e natanti” affermando che: “la controversia relativa ai danni da buca non è una “causa di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli” visto che la “insidia stradale” si ricollega alla circolazione solo tramite un nesso di occasionalità e non di causalità efficiente”. Ed invero, perché si possa ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 7 comma 2, c.p.c., occorre uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione (come accade nel caso delle biche, dove il danno è conseguenza dell’omessa manutenzione della strada e solo occasionalmente connesso alla circolazione stradale) Cass. n. 14564/2002.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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