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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ NULLITA’ DEL TESTAMENTO: TESTAMENTO OLOGRAFO

Cosa significa testamento olografo?

Il testamento olografo è disciplinato dall’art. 602 c.c. recita: ”il testamento olografo deve essere scritto, per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare delle capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti i di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.

Dalla norma sopra indicata, si evince che il testamento olografo è il testamento scritto interamente dalla mano del testatore, deve avere determinate caratteristiche:

  • La scrittura autografa del testatore, deve essere disposta di “proprio pugno”, non è ammessa la scrittura meccanica e/o da computer né la scrittura con mano guidata da soggetti terzi esclude, secondo gli Ermellini, l’autografia dell’atto stesso;
  • La data – estesa ove indicare il giorno, il mese e l’anno di riferimento – In mancanza della data, l’atto testamentario è annullabile nell’arco temporale di anni 5. A tal proposito la Cassazione con sent. n. 9364/2020 ha stabilito che: “la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la firma e non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio. In caso data incompleta essa può essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria”. Se manca la data nel testamento olografo, la stessa data risulta apposta solamente nella busta? In questo caso, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la data apposta solamente nella busta contenente il testamento non può completare la data mancante all’interno della scheda testamentaria, pertanto, l’atto è annullabile. La data rappresenta un elemento essenziale del testamento olografo, poiché essa stessa rappresentato in ordine temporale le ultime volontà del testatore prima di morire.
  • La sottoscrizione del testatore, questa deve essere intesa come firma autografa (nome e cognome). Gli Ermellini hanno stabilito che il requisito della sottoscrizione del testamento olografo è tra gli elementi essenziali “ad substantiam” della scheda testamentaria e distintamente dall’autografia delle disposizioni ivi contenute, con lo scopo di assicurare la paternità dello stesso.

In caso di mancata sottoscrizione del testatore? Nel caso in cui la scheda testamentaria sia mancante della “firma di pugno” e/o la firma con uno “pseudonimo” del testatore al termine delle disposizione testamentaria, la sua assenza comporta la nullità del testamento. Difatti, la Corte di Cassazione con sent. n. 10065/2020 ha stabilito che: “…nel prevedere la possibilità di confermare od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius”.

La redazione del testamento olografo non prevede l’assistenza di un Notaio, né di testimoni e le ultime volontà del testatore sono espresse liberamente, senza dover rispettare particolari “forme” e/o formule ma sono necessarie le disposizioni di cui all’art. 602 c.c.

Facciamo un esempio:

  • La sottoscritta sig.ra XXX CCC nata a xxx il xxxx cf: xxxxxxxxxx nel pieno delle mie capacità mentali con il presente testamento:
  1. nomino erede universale XXXX di tutti i beni presenti e futuri ….;
  2. nomino mia madre usufruttuaria della proprietà XXXXX nonché il figlio nudo proprietario del medesimo immobile;
  3. la somma di € 000,000 venga data in beneficenza a XXXX;
  4. la quota disponibile del mio patrimonio vada a mio nipote XXXXX.

Palermo, lì 11/12/2023 oppure Palermo, oggi giorno 11 del mese di dicembre dell’anno 2023

Firma del testatore

XXX CCC oppure la firma con uno pseudonimo “MMM”.

Quando il testamento olografo è invalido? Quando manca uno dei requisiti di cui all’art. 602 c.c., la trattazione di proprio pugno del testatore, la data e la sottoscrizione, la scheda testamentaria è nulla. Si fa presente che, la mancanza della data non comporta la nullità del testamento olografo, ma la sola annullabilità.

Di recente la Corte di Cassazione II sez. con l’ordinanza n. 31322/2023 ha espressamente affermato che: “…anche un trattino opposto da terzi sulla data può causare la nullità del testamento olografo”. La Cassazione sulla vicenda di un erede, il quale chiedeva venisse dichiarata la nullità del testamento olografo per difetto di autografia della data, negando che l’atto testamentario fosse esso stesso redatto dal testatore in condizioni di totale incapacità di intendere e volere. Sulla base di tale avvenimento gli Ermellini hanno affermato che: “nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durate il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione”. La Cassazione, continua ritenendo che l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia possibile accertale la originaria e genuina volontà del “de cuius(Cass. n. 5029/2022). Infine, ha affermato che: “l’autografia deve, riguardare anche la data a pena di nullità, occorrendo accertare se l’apposizione di un trattino tra i numeri 1 e 4 indicati il giorno di redazione della scheda testamentaria, costituisse effettivamente un’alterazione del documento ad opera di terzi e se fosse contestuale o successiva alla redazione delle disposizioni di ultima volontà”.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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