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RUBRICA_DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: INCREMENTO TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO E AUMENTI RETROATTIVI SULLE BOLLETTE DELL’ACQUA

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

La rubrica dell’Avvocato del Martedì rinnova la sua veste con una rassegna giurisprudenziale che possa avvicinare il lettore alle numerose e complesse questioni legate alla quotidianità attraverso un linguaggio familiare e comprensibile sotto il profilo giuridico.

            La rubrica dell’Avvocato del Martedì in collaborazione con il quotidiano popolare on line “il Moderatore.it” del Dott. Francesco Panasci, avrà cadenza bimensile, peraltro, si invitano i lettori che vorranno porre questioni, domande, dissipare dubbi in merito a problemi situazioni e/o vicende specifiche ad inviare un messaggio privato nella pagina dell’Avvocato del Martedì.

            Dopo il segnale di arresto dovuto alla “pandemia mondiale” le problematiche legate alla vita quotidiana non si fermano anzi proseguono i loro effetti sempre più dirompenti all’interno delle famiglie italiane, stavolta, con un maxi conguaglio delle bollette dell’acqua con effetto retroattivo dal gennaio 2018.

Cosa s’intende per effetto retroattivo delle bollette dell’acqua dal 01.01.2018?

L’ARERA (l’autorità di regolazione per l’energia e ambiente) ha approvato una delibera sul metodo tariffario idrico (580/2019/R/idr) per il periodo che va dall’anno 2020 al 2023 con la quale acconsente ad una applicazione “retroattiva” delle tariffe dell’acqua, ovverosia, un incremento dei costi che non sarà valido solo per le bollette che si riceveranno nei mesi successivi ma anche per quelle passate fino ad arrivare all’anno 2018. L’obiettivo della nuova delibera dell’Arera è quello disporre una completa ristrutturazione dei corrispettivi tariffari ed una classificazione delle utenze al fine di superare le differenze applicative a livello locale cosicché tutta l’Italia possa godere delle medesime regole, mettendo a disposizione degli utenti un sistema di calcolo immediato, limpido che possa facilitare le operazioni di conto dovute al gestore dell’acqua per il servizio erogato.

Vediamo in modo specifico sulla città di Palermo cosa cambia a seguito della Tariffaria / Delibera ARERA 665/2017R/ldr del 28.09.2017 –  Delibera Arera 276/2019 /R/idr – Deliebera Amap n. 123 del 30.09.2019 :

In applicazione alla suddetta delibera segue la nuova articolazione tariffaria:

  • Numero degli utenti titolari di contratti con tipologia d’Uso Domestico Residenziale: è prevista l’introduzione del numero dei componenti del nucleo familiare. Ciò significa che ogni famiglia dovrà comunicare azienda municipalizzata dell’Acqua i componenti della propria famiglia. In mancanza della comunicazione della compagine familiare viene stabilito dalla medesima delibera, un numero “fisso” dei componenti per famiglia pari a “3”.
  • Numero degli utenti titolari di contratti con tipologia condominiale a sua volta si dividono tra utenze residenti e non residenti. Lo stato di non residente sarà attribuito a tutte le utenze facenti parte del Condominio che non avranno effettuato la dichiarazione dei componenti del nucleo familiare. Dunque, gli utenti che non danno comunicazione all’Azienda Municipalizzata dello status e del numero dei componenti del proprio nucleo familiare necessario ai fini della determinazione della tariffa della bolletta acqua, sarà posizionato automaticamente lo status di “non residente” e “di componenti familiari n. 3” determinando così un incremento della bolletta.
  • Numero degli utenti titolari di contratti con tipologia altri usi a moduli ovverosia che la nuova impostazione tariffaria non prevede più la sottoscrizione del numero di Moduli da impegnare in funzione del consumo previsto ma sono stati sostituiti dal numero di concessioni in funzione del consumo.

Cosa è cambiato concretamente?

Per le utenze domestiche vi sarà una quota fissa in bolletta, per coprire i servizi di acquedotto e fognature ed una quota variabile o pro-capite per la quale viene applicata una tariffa sulla base del numero dei componenti della famiglia. Per cui nei casi in cui vi sia la disponibilità di tutte le informazioni e dei dati all’uopo necessari, a decorrere dal 1 gennaio 2018, venga applicato – per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto – un criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente; nei casi in cui non si disponga di tutte le informazioni e dei dati necessari, a decorrere dal 1 gennaio 2018, la quota variabile del servizio di acquedotto sia determinata sulla base di un criterio pro capite di tipo standard, cioè pari alla quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di tre componenti. Difatti, la questione degli aumenti tariffari risulta oggi – in un periodo di complessità e crisi economica causata dalla pandemia – un problema arduo e spinoso da affrontare, poiché il malcontento dei consumatori si palesa per la non condivisa scelta di alcune aziende di non applicare progressivamente gli aumenti ma di applicare un unico maxi conguaglio (retroattivo), dunque arrivando bollette spropositate, che mettono gli utenti ancora una volta in estrema difficoltà.

Quali sono le conseguenze del mancato pagamento della bolletta dell’acqua?

La delibera n. 311/2019/r/idr entrata in vigore il 01.01.2020 ha l’obiettivo di garantire tempi certi e regole uguali per tutti per la messa in mora e le eventuali sanzioni a carico degli utenti che non pagano le bollette dell’acqua. Difatti, in caso di mancati pagamenti per la fornitura dell’acqua, la delibera prevede le modalità standard per la messa in mora prevedendo la possibilità di rateizzazione (per un massimo di 12 mesi) della bolletta per tutte quelle categorie di utenti che dimostrano di versare in uno stato di disagio economico e sociale. Diversamente, nel caso di utenze domestiche e condominiali di soggetti non sensibili, a seguito del sollecito della messa in mora e trascorso il termine utile per il pagamento della bolletta si potrebbe incorre alla sospensione della fornitura del servizio idrico. Inoltre, il gestore del servizio idrico non potrà limitare o sospendere o disattivare la fornitura dell’acqua se sia stato pagato almeno la metà dell’importo dovuto in unica soluzione entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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