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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_VOLO AEREO: RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA CADUTA DALLA SCALETTE MOBILE DELL’AEREO.

In materia di voli aerei si fa riferimento alla normativa della Convenzione di Montreal del 1999, ove all’art. 17 paragrafo 1 stabilisce: “il vettore è responsabile della lesione personale subita al passeggero per il fatto che la lesione si è verificata a bordo dell’aeromobile o durante le operazioni di imbarco o sbardo”;  il successivo paragrafo 20 prevede che “il vettore possa andare esente dal risarcimento del danno patito dal passeggero a seguito dell’infortunio, dimostrando che l’evento dannoso si è verificato a causa della negligenza o per fatto illecito o per omissione del passeggero”.

A tale proposito, di recente è stato discusso presso la Corte di Giustizia nella causa C-589/20, la pronuncia in merito, ad una domanda presentata da un passeggero, per il risarcimento del danno di natura biologica sulla stessa a seguito della caduta lungo la scaletta mobile dotata di un corrimano da ciascun lato durante le operazioni di sbarco. La passeggera aveva dichiarato che al momento di scendere dal aeromobile teneva la borsetta nella mano destra e portava in braccio la figlia con la sinistra, era caduta fratturandosi l’avambraccio sinistro. Pertanto, chiedeva alla compagnia aerea il risarcimento del danno considerato che ella non aveva provveduto a predisporre una scaletta coperta e dotare gli scalini di dispositivi antiscivolo, nonostante lo sbarco fosse avvenuto in condizioni atmosferiche umide e con pioviggine. Di converso, la compagnia aera si adduceva a sostegno della propria difesa che gli scalini erano provvisti di tutti gli accorgimenti atti ad evitare che divenissero sdruccievoli in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Cosicché il Giudice al fine di interpretare la normativa rilevante in materia, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione.

Nell’analisi del caso in essere, il giudice della Corte di Giustizia focalizzava la sua attenzione sulla base della norma di cui all’art. 17 parf. 1 della Convenzione di Montreal statuendo che, se un passeggero cade lungo una scaletta mobile allestita per lo sbarco dei passeggeri di un aeromobile e riporta lesioni personali rientra nella nozione di “incidente” ai sensi della normativa, anche nel caso in cui il vettore aereo interessato non abbia violato i propri obblighi di diligenza, sicurezza al rigurado. Secondo la Corte, dunque, la caduta è classificabile come “evento involontario imprevisto” tale per cui il vettore non può andare esente dalla proprie responsabilità dimostrando di essere stato diligente attraverso l’adozione di misure idonee a prevenire il danno. Per cui il fatto che l’evento “incidente” si sia verificato a bordo dell’aeromobile o durante le operazioni di imbarco o sbarco, il vettore è responsabile dello stesso e obbligato a risarcire il danno patito dal passeggero.

Inoltre, la Corte analizza oltre l’art. 17 parf. 1 anche l’art. 20 della Covenzione, secondo la quale stabilisce che, nel caso dell’incidente in questione, il vettore aero interessato può essere esonerato dalle proprie responsabilità nei confronti del passeggero solamente nella misura in cui, tenuti conto di tutte le circostanze in cui si è verificato il danno, dimostri conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili e salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, che detto passeggero ha provato il danno da lui subito o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.

Dunque, la Corte in ossequio all’art. 20 della Convenzione consente al vettore di andare esente da responsabilità dimostrando che l’incidente si sia verificato per negligenza, atto illecito od omissioni del passeggero. L’onera della prova del vettore si intende soddisfatto secondo le regola del diritto nazione.

In ossequio a ciò, si da maggiore tutela al passeggero, tanto che l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia è conforme alle intenzioni espresse nella Convenzione di Montreal di garantire una maggiore tutela del passeggero aereo in un’ottica di parità di trattamento, di equilibrio contrattuale tra le parti, potranno essere risaciti:

  • I danni non siano conseguenti a negligenza, atto illecito o omissione del vettore o dei suoi dipendenti o incaricati;
  • Il danno sia conseguenza di negligenza, atto illecito o omissione di terzi (altri passeggeri);

Inoltre, così come disciplinato dall’art. 20, il vettore è esonerato in tutto o in parte (concorso di colpa), dalla sua responsabilità, qualora i danni siano stati provocati da negligenza, illecito od omissione dello stesso soggetto danneggiato che chiede il risarcimento.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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