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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ STALKING GIUDIZIARIO: RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA VITTIMA

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

Cosa è lo stalking giudiziario?

Lo stalking giudiziario è una particolare forma di stalking che produce danno al sistema giudiziario dovute alle azioni legali infondate e ripetute di un soggetto per colpire un’altra persona sia psicologicamente sia dal punto di vista economico, concernenti le spese processuali e legali.

Difatti, la natura dello stalking giudiziario non è solo di condizionare la vita, la libertà e le abitudini della vittima ma anche quello di vendicare presunti torti subiti attraverso azioni processuali di lunga durata e dai costi esosi sino a poter procurare il dissesto e/o collasso economico della vittima.

Il legislatore per ovviare a tale situazione emesso una modifica all’art. 91 c.p.c. (legge n. 162/2014) con la quale, si prevede l’addebito delle spese a colui che ha iniziato la causa inutile, senza compensazione.

Esistono condizioni necessari per configurare il reato di stalking giudiziario?

Per la sussistenza dello stalking giudiziario è necessario la presenza di alcuni presupposti:

  • L’infondatezza dell’azione legale promossa;
  • La strumentalità dell’azione giudiziale legata alla richiesta non per avere giustizia e tutela di un diritto quanto nell’assoluto interesse deliberato di arrecare danno e disaggio alla vittima;
  • La condotta reiterata, che arrechi molestie alla vittima, costringendola a modificare le loro abitudini di vita ed esponendoli a continue spese processuali e a gravi ricadute sul piano dell’immagine professionale e personale.

A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione sottolinea come siano sufficienti anche due soli atti o condotte moleste.

Nel reato di stalking giudiziario assistiamo ad un “ribaltamento di ruolo” ovvero il carnefice travestito da vittima che trascina in Tribunale la parte offesa, ciò implica un danno di natura economica per la vittima stessa costretta a sostenere per difendersi – da cause inutili – esborsi monetari esosi, in questo senso tale reato configura una forma grave di violenza economica.

Per cui nello stalking giudiziario, lo stalker che, nel perseguitare a livello giudiziario una persona, si descrive falsamente come vittima presentando denunce contro la “vera” parte offesa; accusa la vittima di svariati reati al solo scopo di arrecarle non uno ma danni. Tali danni sono di diversa natura: psicologico, giudiziario e di immagine.

La casistica giurisprudenziale, allo stato, sul punto ancora esigua. Orbene, lo stalking giudiziario è una particolare forma di atti persecutori, le cui molestie si sostanziano appunto nella reiterazione di pretese risarcitorie in sede civile o ricorsi amministrativi e persino in denunce – querele prive di fondamento ma strumentali esclusivamente a porre il proprio destinatario stato di angoscia o di prostrazione e a vessarlo, determinando nello stesso uno degli eventi alternativi previsti dalla fattispecie incriminatrice di atti persecutori espressamente previsti dall’art. 612 bis c.p.c.

Per quando concerne le sanzioni, ovvero, le pene previste per lo stalking giudiziario sono quelle indicate dall’art. 612 bis c.p.:

  • La reclusione da un anno a sei anni e sei mesi;
  • Si potrebbe aggiungere ad una denuncia/querela dolosamente non veritiera suscettibile di configurare il più grave delitto di calunnia ex art. 368 c.p.

La vittima di stalking giudiziario ha diritto ad un risarcimento economico?

La vittima del reato di stalking giudiziario ha diritto ad ottenere un ristoro di natura economica per le vessazioni reiterate subite dallo stalker. Il risarcimento del danno oltre quello di natura economica per le spese processuali sostenute anche il risarcimento del danno biologico, danno all’immagine personale e professionale, per eventuale cessazione di attività dovuta a malattia o tentato suicidio, a causa di tutte le attività messe in atto nel tempo dello stalker, che di fatto hanno impedito alla vittima di continuare normalmente la propria quotidianità, secondo il proprio precedente tenore di vita e le proprie attività lavorative secondo le proprie abitudini.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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