RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ SINISTRO STRADALE: RISARCIMENTO DANNO DEL TERZO TRASPORTATO.

Avvocato Francesca Paola Quartararo

Il terzo trasportato, quale soggetto debole, secondo le norme del codice della strada, nel caso in cui abbia subito un sinistro ha diritto ad essere risarcito.

Tale principio solidaristico espresso anche dalla Corte di Giustizia UE 01/12/2011 c.- 442/10 nonché dalla giurisprudenza di legittimità Cassazione III civile sentenza n. 16181/2015 di recente ha affermato con l’ordinanza n. 13738/2020 che: “il diritto al risarcimento del danno del terzo trasportato anche se condotto da un soggetto non abilitato alla guida”, in altri termini, il soggetto trasportato che abbia subito danni ha diritto sempre e comunque al risarcimento del danno subito.

Per terzo trasportato s’intende quel soggetto che si trova su di un veicolo condotto da altra persona, può trattarsi:

Il terzo trasportato per richiedere il danno ha una duplice possibilità:

L’azione di risarcimento ex art. 141 Codice delle Assicurazioni Private – il terzo trasportato che si avvale del risarcimento ex art. 141 CdA – salvo il caso fortuito – verrà risarcito “ …dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro come previsto dalla norma, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicolo coinvolti … – fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.

L’applicazione di tale procedura comporta a vantaggio del terzo trasportato quella di espedire una azione indipendentemente dall’accertamento del responsabile del sinistro e, in caso di illecito imputabile a più soggetti, indirizzarla indistintamente nei confronti di uno di essi, come disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22228/2014.  Difatti, la Corte ha affermato che: “il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della RCA) in virtù del principio della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all’art. 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficacia causale di esse trattandosi di circostante destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione risarcitoria”.

Quale procedura si applica ai fini del risarcimento danno del terzo trasportato?

La procedura per richiedere un indennizzo dei danni al terzo trasportato si esplica con l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia assicurativa oppure attraverso la posta elettronica certificata. All’interno della richiesta devono essere indicati i seguenti documenti:

A questo punto la compagnia assicurativa verificherà l’avvenuto sinistro ed a seguito della visita medica da parte dell’assicurazione, la quale valuterà il danno biologico subito dal terzo trasportato. Dopo queste verifiche, la Compagnia assicuratrice avrò 90 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per formulare un’offerta di risarcimento nel caso di lesioni, se invece si tratta di danni a cose il termine è di 60 giorni.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Exit mobile version